Torremaggiore: Leccisotti “ignoranza e strumentalizzazione politica” non smentiscono vent’anni di onorata professione
Premesso che il dott. Leccisotti, come spesso purtroppo avviene nella professione medica, sta difendendosi da accuse insite al rischio della sua professione e che lo svolgimento del processo in corso vedrà nella sua conclusione la giusta soddisfazione di uno stimato professionista che esercita con amore e dedizione la sua professione da più di vent’anni, cercando di dare sempre a tutti i suoi concittadini e non il giusto aiuto e conforto.
Proprio evidentemente per le doti dimostrate e per la umanità e sensibilità acclarate, sottolinea bene la stampa, la campagna elettorale è stata avviata da un magistrato quale Michele Emiliano che, a dirla tutta evidentemente di legge ne sa qualche cosa.
All’epoca dei fatti il Presidente del Collegio non era Pino Russi ma il Dott. Catalano ed inoltre il Direttore Generale Ing. Attilio Manfrini ha inviato il Dott. Salvatore Leccisotti, per le sue capacità professionali ad attivare il Servizio di Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione cardiaca per ridurre la mobilità passiva e quindi determinare un vantaggio economico, in termini di spesa, per l’Azienda stessa. Successivamente, per meriti professionali, il Direttore Generale Ing. Attilio Manfrini ha determinato il rientro in servizio presso il Presidio di San Severo.
Ma, per le orecchie più sorde o per gli occhi più chiusi, è opportuno ricordare quando si parla di incandidabilità in base alla legge.
Recita testualmente il dettato normativo:
Art. 10
Incandidabilita’ alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali
1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunita’ montane: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonche’, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu’ delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c); e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l’elezione o la nomina e’ di competenza: a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale; b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
- L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e’ nulla. L’organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell’elezione e’ tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse.
- Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura penale, all’organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.
E’ di tutta evidenza, proprio per le notizie riportate dalla stampa che in nessuna di tali condizioni rientra la questione relativa al dott. Leccisotti che pertanto non può essere oggetto di artate strumentalizzazioni che si celano dietro generici quesiti.
La legge è assolutamente chiara come chiara è la posizione del dott. Leccisotti che, tra l’altro, ha presentato tutte le idonee certificazioni ai fini della sua candidabilità.
Ogni altra considerazione, seppure sapientemente celata da forme dubitative, è frutto di ignoranza e strumentalizzazione politica che evidentemente non fanno onore a chi scrive e sicuramente possono essere valutate con la giusta conoscenza dagli elettori.