TARSU-TARI migliaia di cartelle ai cittadini sanseveresi…saranno legittime?

Riceviamo e pubblichiamo:
L’Ufficio Tributi del Comune di San Severo, sito in Via Guareschi,
negli ultimi giorni ha inviato (per ora) oltre 5.000 raccomandate A/R, tutte rigorosamente a carico dei contribuenti, contenenti una lettera di “Accertamento ai fini TARSU per omessa denuncia”, a partire dall’anno 2011 (a partire dal 1 Gennaio 2014 la TARSU è stata sostituita dalla TARI).
Considerando che gli accertamenti sono possibili per i 5 anni precedenti più l’anno in corso (periodo 2011 – 2016), mentre per quelli precedenti si va in prescrizione, la fretta di fare cassa, nascondendosi dietro la frase di circostanza “lotta all’evasione”, ha fatto commettere un grave errore all’amministrazione comunale e ai responsabili dell’ufficio tributi del comune (dal 1 Gennaio 2017 si perdono i soldi relativi agli accertamenti 2011, quindi era necessario partire spediti colpendo il maggior numero di contribuenti…).
Se non fosse per il fatto, però, che hanno preso un abbaglio, almeno per la stragrande maggioranza degli accertamenti inviati.
Un fortissimo consiglio: prima di pagare, fate le opportune verifiche tra i metri che avete dichiarato, quelli che dovevate dichiarare nel rispetto della legge e quello che vi è stato accertato dall’Ufficio Tributi ed eventualmente presentate una istanza di ricorso.
Nonostante i vari cambiamenti degli ultimi anni (TARES, TARSU, TARI….), dalle varie normative emerge chiaramente che il legislatore ha stabilito che, in attesa della tanto attesa riforma sul catasto, il calcolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani si basa sul principio assoluto che i RIFIUTI SONO PRODOTTI DALLA SUPERFICIE CALPESTABILE (cui aggiungere il numero dei componenti del nucleo familiare dimostrato dallo Stato di Famiglia).
In effetti, è impossibile produrre rifiuti nei muri perimetrali (che a casa mia hanno uno spessore di 50 cm) e nei muri divisori (che hanno uno spessore minimo di 12 cm).
Negli ultimi anni in Italia si è dovuto far fronte all’aggiornamento del catasto con allineamento tra i dati di tutti gli enti (Agenzia delle Entrate, Catasto, Ufficio Tributi…).
Solo nel 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito visure catastali aggiornate (non per tutti), in cui si leggono due voci che prima erano assenti:
1) superficie catastale totale.
2) superficie catastale totale escluse le aree scoperte.
La superficie catastale, però, non è la superficie calpestabile, infatti, comprende muri divisori e muri perimetrali.
Cambiano le normative, cambiano le sigle (TARSU, TARI), ma la sostanza non cambia, infatti, si fa sempre riferimento al famoso D.P.R. 138/98 secondo il quale è necessario dichiarare una superficie non inferiore all’80% della superficie catastale.
Pertanto, mantenendosi nel limite dell’80%, il contribuente non va incontro ad alcuna sanzione per omessa denuncia.
Si potrebbero dire tante cose ma la domanda è: “come mai, alle soglie del 2017, i responsabili comunali e SOGET della TARI, continuano a basarsi su una valutazione FORFETTARIA della superficie tassabile (salvo poi facendo partire accertamenti…), anziché in fase di denuncia del contribuente, entrare nel SISTER dell’Agenzia delle Entrate (visto che sono abilitati all’accesso) e stabilire direttamente la superficie tassabile sulla base di dati certi presenti nella VISURA CATASTALE, applicando direttamente l’80% previsto dal D.P.R. 138/98”?
E’ chiaro che attraverso un obiettivo di disinformazione totale, anzi evitando di informare completamente i contribuenti e, giocando sull’ignoranza della maggior parte della gente, si vuole colpire questi ultimi con accertamenti e per fare soldi nascondendosi dietro la frase di comodo “lotta all’evasione fiscale”.
Ignorando completamente le varie normative dal 1998 ad oggi, un bel giorno, si è deciso di inviare accertamenti con avviso di pagamento entro 60 giorni calcolando la TARSU (e la TARI) in base alla superficie catastale totale escluse le aree scoperte.
Così ora tutti i cittadini sono entrati nella lista “Omessa Denuncia”!
Eppure nelle varie normative e circolari ministeriali si legge:
1) le regole per la determinazione della superficie catastale sono stabilite nel Decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 138” (D.P.R. 138/98).
2) Il comma 645 dell’art.1 della L. 147/2013 stabilisce che “la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. I Comuni, ai fini accertativi, valutano come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80% della superficie catastale al netto delle aree scoperte: per tale ragione, il contribuente dovrà verificare se la superficie a suo tempo dichiarata sia inferiore all’80% di quella risultante in catasto, nel qual caso dovrà verificare con esattezza la superficie calpestabile e, se del caso, comunicare la nuova superficie corretta.
Inoltre, nel REGOLAMENTO TARI facilmente scaricabile dal sito ufficiale del Comune di San Severo, si legge:
Art. 9 – Superficie degli immobili
1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all’attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all’ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 Marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. Ai sensi dell’art. 1, comma 646 verificare della legge 147/2013, ai fini dell’attività di accertamento, l’Ufficio Tributi, per le unità immobiliari a destinazione ordinarie iscritte o iscrivibili in Catasto Edilizio Urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
Alla luce di quanto successo si invita tutti i cittadini che hanno rispettato il D.P.R. 138/98 a presentare istanza di ricorso.
Purtroppo, per un evidente errore di valutazione, per evitare la sanzione siamo costretti a rivolgerci agli avvocati, gravando ulteriormente sulle tasche di chi non arriva alla seconda settimana di ogni mese.
Se l’amministrazione comunale aveva una sola possibilità di andare avanti, ora l’ha persa: QUESTO NON E’ IL BENE COMUNE!
All’opposizione, però, non va il merito di nulla, perché si sono semplicemente preoccupati di far “tappare le buche delle strade distrutte dai vari enti (luce, acqua, gas, telefonia)” anziché vigilare su queste cose importanti