Tutto da rifare per un graduato sanseverese che per più di sei anni avrebbe illecitamente percepito lo stipendio.
Tutto da rifare per C. M., un graduato sanseverese in servizio presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze che, secondo la Procura Militare di Roma, per più di sei anni avrebbe illecitamente percepito lo stipendio.
Un processo complesso,celebratosi innanzi al Tribunale Militare di Roma, che ha visto“sfilare” illustri testimoni, tra i quali un Generale di corpo d’armata, un Generale di divisione, un Generale del ruolo delle armi, colonnelli e capi sezione del personale militare.
Il militare alla sbarra, difeso dall’Avv. Michele FINOCCHIETTI, era imputato di diserzione e truffa militare continuata aggravata, poiché, essendo stato dichiarato non più idoneo al servizio militare ma idoneo al reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione della Difesa, con artifici e raggiri, consistiti nel continuo invio di referti medici che inducevano in errore il Comando d’appartenenza, non si presentava, dall’ottobre 2012, presso il reparto di nuova assegnazione per la sottoscrizione del relativo contratto di transito, conservando, in tal modo, lo status di militare e continuando quindi a percepire il trattamento economico corrispondente al grado rivestito e all’anzianità maturata.
Una vicenda – dichiara l’Avv. FINOCCHIETTI – che ha messo in risalto il contrasto tra le norme del codice penale militare di pace e il precetto costituzionale sulla nozione di appartenenza alle Forze armate. Per la Procura militare – spiega il penalista – il mio assistito, non avendo sottoscritto il contratto di transito, non ha mai perso il suo status di militare, pertanto, dovendosi considerarlo ancora in servizio alle armi, i reati contestati erano da attribuire alla cognizione dell’autorità giudiziaria militare. Al contrario, secondo la nozione più restrittiva di appartenenza alle Forze armate adottata dal Costituente nell’art. 103 co. 3, sono assoggettati alla giurisdizione speciale solo coloro che, in tempo di pace, prestano servizio militare al momento della commissione del reato. Secondo la prevalente ermeneutica costituzionale, quindi, dal momento del suo congedo il mio assistito non ha più concretamente prestato il servizio militare tanto da dover essere assoggettato alla giurisdizione ordinaria e non a quella speciale.
La prima sezione del Tribunale Militare di Roma, con la sentenza del marzo scorso, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ordinando la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario competente, quello di Firenze, dinanzi al quale il C. M. non potrà rispondere del reato di diserzione.