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IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE MAGG. CIRO SACCO REPLICA ALL’ENNESIMA RICHIESTA DELLA SUA RIMOZIONE DAL RUOLO

Nel rispetto delle regole di deontologia giornalistica, pubblichiamo volentieri la replica del Comandante della Polizia Locale di San Severo magg. dr. CIRO SACCO, per la terza volta, nel giro di quattro anni, nel mirino di vigili o ex vigili urbani della nostra Città che ne hanno chiesto e ne chiedono ancora la rimozione dal ruolo comunale assegnato a SACCO dall’Amministrazione di Palazzo Celestini nel lontano mese di marzo 1998. La replica del tuttora Comandante della Polizia Municipale ripercorre le varie tappe che lo portarono in tale posto di ruolo comunale con dovizia di particolari, dando la versione che, stando agli atti, è sempre stata, ieri come oggi, quella dell’Amministrazione Comunale di San Severo. Per completezza d’informazione la nostra testata giornalistica fa notare che oggi SACCO chiede ospitalità per la prima volta e l’ha immediatamente ottenuta; fino ad oggi non l’ha mai fatto, altrimenti avrebbe avuto la stessa possibilità di replicare a chi lo accusava. E, se ci è consentito, capiamo anche perché il maggiore SACCO ci scrive solo oggi difendendo la sua posizione giuridica in seno alla pianta organica del nostro Comune. Perché questa difesa spettava, secondo noi (e sicuramente secondo SACCO!) all’Amministrazione che, con un semplice comunicato a seguito di tutti gli accertamenti burocratici interni fatti per ben tre volte in momenti storici diversi, avrebbe dovuto difendere il proprio dipendente, anche per l’importanza del ruolo che il Comandante SACCO ricopriva già nel 2011 (epoca del primo esposto contro di lui) e ricopre ancora oggi (allorchè è stato accusato per la terza volta della stessa cosa). Nè la precedente e né l’attuale Amministrazione Comunale hanno sentito la necessità di chiarire all’opinione pubblica la legittimità della posizione occupata in questi ultimi 17 anni dal Comandante CIRO SACCO nei ruoli del Comune di San Severo. Ecco la replica di SACCO che pubblichiamo a beneficio dei visitatori del nostro sito on line e dei lettori della GAZZETTA DI SAN SEVERO cartacea:Articoli apparsi, ripetutamente, sulla testata on line “la Gazzetta di San Severo “.

Il sottoscritto Ciro SACCO, con rifermento agli articoli pubblicati, ripetutamente, sia sul sito internet della “Gazzetta di San Severo”, che nelle edizioni cartacee della medesima – da ultimo il ? – dal titolo: ”RIMOZIONE DAL RUOLO DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE CIRO SACCO “RICHIESTA AL COMUNE DALL’ASSISTENTE CAPO FRANCESCO CAPPADOCIA”, con la presente, invita e diffida, tale organo di stampa, a non proseguire nel fornire notizie che di fatto risultano lesive e denigratorie dell’immagine dello scrivente, sicché palesemente prive di fondamento e pregio alcuno, nonché incomplete
A riguardo, come certamente è già noto sia al Direttore Responsabile che all’Editore della Gazzetta di San Severo, risulta acclarato che: il Comandante la Polizia Municipale di San Severo riveste tale ruolo a seguito di regolare concorso pubblico, e ciò da quasi vent’anni per scorrimento della graduatoria a seguito di mobilità volontaria ad altro Ufficio del Dott. Avv. Mario CARLINO, classificatosi al primo posto nel concorso de quo
Cosicché lo scrivente dal 30 marzo 1998, quale seguito alla mobilità volontaria operata dal Carlino – avvenuta giusta delibera di G.C. n. 474 del 27 marzo 1998 – e divenuto Avvocato assegnato all’Avvocatura Comunale, è stato nominato Comandante, quale secondo in graduatoria
Duole dover sottolineare che già in occasione di precedenti ed analoghi esposti, la Gazzetta di San Severo abbia dato ampissima diffusione all’argomento, senza mai diffondere gli esiti degli stessi
Cosicché appare appena il caso di evidenziare che già nel lontano 2011 un ex Agente di Polizia Municipale produsse richiesta di rimozione del sottoscritto, per le medesime ragioni, all’Amministrazione dell’epoca, la quale avviò gli accertamenti necessari, tanto da costituire addirittura, con la Delibera n.154, del 6.5.2011, una Commissione d’inchiesta Consiliare.
Nel contempo l’allora Sindaco Avv. Gianfranco Savino inoltrò tale esposto – a mezzo di ben due specifiche Note – sia al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari che al Procuratore Generale della Corte dei Conti di Bari. Senza che mai nessuno dei destinatari ritenesse opportuno procedere nei confronti del sottoscritto, evidentemente attesa l’infondatezza assoluta della istanza di rimozione
Dal canto proprio il Comune di San Severo ha istruito e concluso il relativo procedimento amministrativo – nel corso del quale è stato acquisito anche un parere legale di un esperto Avvocato amministrativista, che evidenziava come la graduatoria del concorso richiamato nell’esposto del 2011 risulta approvata in data 23.3.1995, con deliberazione del commissario straordinario n. 172, esecutiva dal 31.3.1995, nel vigore dell’art. 22, comma 8 della Legge n. 724/1994 c.d. Legge Finanziaria, pubblicata in Gazzetta Ufficiale , Serie Generale, n. 304 , del 30.12.1994, nel Capo III – disposizioni in materia di pubblico impiego – il cui punto 8 ha espressamente previsto:”Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni di cui al comma 6 possono assumere personale di ruolo a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione del presente articolo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi approvate dall’organo competente dal 1 gennaio 1992, la cui validità è prorogata al 31 dicembre 1997..”.
La graduatoria di che trattasi è stata pubblicata in data 23.3.1995, pertanto in virtù del sopra esteso articolo avrebbe avuto durata sino al 31.12.1997.
La c.d Legge Finanziaria n. 549 del 28.12.1995, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 302 del 29.12.1995, all’art. 1, comma 4, ha espressamente previsto che :” Le disposizioni di cui all’ art. 22, commi 7, 8 e 9 primo e secondo periodo, 10, 11 e 12 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi sino al 31.12.1998…” cosicchè, al 30.3.1998 la graduatoria de – qua era legalmente valida ed efficace.
Il richiamo formale dell’art. 6, comma 21, della Legge 15.5.1997, n. 127, tecnicamente inconferente, in quanto evidentemente riferito a procedure differenti sotto l’aspetto temporale (art. 11 delle Disposizioni sulla Legge in Generale del Codice Civile, interpretato pacificamente nel senso che la eventuale ed eccezionale efficacia retroattiva della Legge deve essere espressamente attribuita dalla medesima) non incide certamente sulla piena legalità della delibera in oggetto che, sostanzialmente resta ineccepibile in quanto conforme alla Legge in vigore secondo il principio tempus regit actum.
Infatti:” L’erronea indicazione della disposizione di legge su cui la p.a. fonda il proprio potere non è causa di illegittimità del provvedimento, purchè ovviamente il potere in concreto effettivamente sussista.” (T.A.R. Puglia – Bari, Sez. III. 26.5.2004, n. 2285)
Tali conclusioni sono state confermate e condivise pedissequamente dall’Avvocatura Comunale, che, con Nota protocollo n. 304/Avv, del 24 Marzo 2011, riscontra all’Assessore al Personale i termini della questione sollevata dall’ ex dipendente Comunale, testualmente riportando la condivisione del parere legale già in atti.
La vicenda, tra l’altro, è ben nota anche, personalmente, al Dott. Desio Cristalli che, nel 2011, era dipendente del Comune di San Severo ed Addetto stampa dell’Amministrazione.
Tuttavia il medesimo ex Agente di Polizia Municipale, nel 2014, riproduceva nuovamente la medesima questione, ottenendo, ancora una volta, ampio spazio dalla testata giornalistica in oggetto, la quale, il 19 settembre 2014 pubblicava un articolo sul fatto, nel quale il giornalista trascendeva addirittura in spiacevoli considerazioni, senza virgolettarle.
Anche in questo caso, nel settembre 2014, il nuovo Dirigente del Personale ha condiviso e ribadito quanto già in precedenza accertato e comunicato al firmatario della richiesta il NON ACCOGLIMENTO DELLA STESSA, e tanto giusta Nota protocollo n. 266 del 10.12.2014
Così si giunge al 2015 quando, ancora una volta – senza fare nessun cenno della “vetustà” dell’argomento, del fatto che era stato già precedentemente proposto, per ben due volte, da altro soggetto, e soprattutto senza mai preoccuparVi di evidenziare gli esiti dei precedenti esposti, avete ancora una volta pubblicato la notizia del medesimo esposto, lasciando che la questione apparisse seria, grave e soprattutto attuale.
Essendo il sottoscritto un Ufficiale stimato e rispettato da tantissimi altri Colleghi Comandanti le Polizie Municipali d’Italia, reputo che la campagna denigratoria, diffamatoria, delegittimante e calunniosa posta in essere dagli autori di tali ripetitivi esposti mirino esclusivamente a ledere la mia reputazione e immagine. Cosicché Vi invito e diffido formalmente, ed ad ogni e qualsiasi effetto di legge, per il futuro, ad essere completi nella esposizione delle notizie, riportando l’effettività dei fatti e delle questioni sottese, senza dare adito ad equivoci o erronee interpretazioni che si traducano, di fatto, in elementi confortanti l’intento dei sottoscrittori di tali infondate richieste ed istanze.
Vi invito inoltre, conseguentemente, a procedere, sia nell’edizione on line che in quella cartacea di prossima uscita, ad altrettanta ampia diffusione delle precisazioni fattuali e giuridiche qui rappresentate, con pari visibilità e posizione dell’articolo in contestazione.

Cordiali saluti,
Ciro SACCO

COMANDANTE
la Polizia Municipale di San Severo

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