Annullata cartella da oltre 60 mila euro: il Tribunale condanna anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Annullata intimazione di pagamento da oltre 60 mila euro.. ADER condannata alla refusione delle spese legali
E’ di oggi la sentenza n. 1455 emessa dal Tribunale di Foggia con la quale si è (nuovamente) annullato il credito contenuto in una intimazione di pagamento che aveva raggiunto un imprenditore di San Severo.
Ebbene sì, nuovamente!
Già nel 2024, con sentenza n. 2064, il Tribunale aveva dichiarato la nullità della precedente intimazione di pagamento dichiarando la prescrizione della somma in essa contenuta con conseguenziale condanna dell’ADER (agenzia delle entrate riscossione) al pagamento delle spese legali.
Tuttavia, la spiacevole vicenda che vedeva coinvolto l’imprenditore sanseverese ebbe a ripresentarsi in quanto, l’ADER, pur essendo a conoscenza della sentenza del 2024, perché parte processuale di quel procedimento, incurante del provvedimento giudiziale, in data 26-8-25, notificava nuova e diversa intimazione di pagamento per lo stesso identico credito vantato della Prefettura di Foggia in relazione alla cartella di pagamento asseritamente notificata il 31-3-2009.
Anche questa volta, il Tribunale, constatata l’assenza del titolo esecutivo già precedentemente annullato nel 2024, dichiara la nullità della intimazione opposta sancendo, si spera definitivamente, la inesistenza del credito vantato dalla Prefettura.
L’imprenditore sanseverese è difeso dall’avv. Dionigi Neri che lo aveva assistito anche nella causa di opposizione conclusasi nel 2024.
L’avv. Dionigi Neri esprime soddisfazione per il risultato ottenuto non solo per la tempestività della risoluzione del giudizio ma anche e soprattutto per la condanna alle spese inflitta all’Agente della riscossione.
Al contempo, rappresenta una certa preoccupazione sull’operato dell’ADER che, non curante dei provvedimenti giudiziali ottenuti in favore dei contribuenti, non raramente, invia nuovamente atti della riscossione con la “speranza” che il contribuente poco attento, non facendo l’opposizione al nuovo atto, si ritrovi con un debito cristallizzato seppur prescritto.
Il legale afferma ancora che “La questione non è affatto di poco conto e rischia, facilmente, di diventare un “caso” nazionale che dovrà presto risolversi dinanzi al Supremo Collegio a Sezioni Unite”.
In effetti, da ultimo, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025, ha sostanzialmente ritenuto che: “ L’intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all’articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all’avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell’anzidetto termine”.
Tale assunto, soprattutto quando si è in presenza di un provvedimento giudiziale di estinzione del credito (come nel caso in esame), risulta essere di molto pericoloso e costringe il contribuente a dover opporre i nuovi atti posti in essere dall’agente della riscossione per evitare il “rischio” che il proprio debito possa “risorgere” grazie ad una interpretazione a dir poco discutibile.
Il consiglio, quindi, è quello di contattare un legale esperto della materia ogni qualvolta si riceva una cartella di pagamento o atto equiparato”.



