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CHIUSURA SCUOLE: ORDINANZA COMPLETA DEL SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO MIGLIO. Dal 25.11 fino al 3 dicembre 2020: sospese le attività didattiche in presenza delle scuole dell’infanzia (pubbliche, paritarie e private), delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I° grado, pubbliche e paritarie.

Solo pochi minuti fa, il Sindaco Francesco Miglio ha firmato la più completa ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 C. 5 DEL D.LGS. 267/2000 – SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA E DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE IN PRESENZA PRESSO LE STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE – ADOZIONE DI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

VISTI:
– il DPCM del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”.
– L’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 che indica la Puglia nell’allegato 1 a cui si applicano le misure di cui all’art. 2 del DPCM del 3 novembre 2020;

RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 413 del 6/11/2020;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID19 che sta interessando la Provincia di Foggia ed in particolare la Città di San Severo, con numeri crescenti e sempre più allarmanti;
CONSIDERATO che in data 23/11/2020 si è svolta una conferenza in streaming con i dirigenti degli scolastici delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado, dalla quale è emersa la crescente difficoltà nella gestione dei focolai di contagio e la valutazione condivisa di una sospensione temporanea dell’attività didattica in presenza a tutela della salute pubblica;
RITENUTO di dover estendere, per le medesime ragioni, la sospensione delle attività in presenza anche per le strutture socio-educative, autorizzate a sensi della L. 19/2006 e del Regolamento attuativo della Regione Puglia n. 4/2007 e s.m.i;
VISTO il verbale di riunione del COC – Centro Operativo Comunale in data 23/11/2020;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica disponendo la sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza delle scuole dell’infanzia (pubbliche, paritarie e private), delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I° grado, pubbliche e paritarie, presenti sul territorio del Comune di San Severo, nonché la sospensione delle attività in presenza anche per le strutture socio – educative, autorizzate a sensi della L. n. 19/2006 e del Regolamento attuativo della Regione Puglia n. 4/2007 e s.m.i.;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
VISTO l’art. 50 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii.;
ORDINA
con decorrenza dal 25.11.2020 fino al 3 dicembre 2020:
 la sospensione, a tutela della salute pubblica, delle attività didattiche in presenza delle scuole dell’infanzia (pubbliche, paritarie e private), delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I° grado, pubbliche e paritarie, presenti sul territorio del Comune di San Severo;
 la sospensione delle attività in presenza per le strutture socio-educative, autorizzate sul territorio comunale ai sensi della L.r. n.19/2006 e del Regolamento attuativo della Regione Puglia n. 4/2007 e s.m.i, di seguito elencate:
a) Centro ludico prima infanzia (art. 90 Reg.);
b) Asilo Nido e Micro-Nido (art. 53 Reg.)
c) Sezione Primavera (art. 53 Reg.);
d) Servizio per il tempo libero (art. 103 Reg.);
e) Ludoteca (art. 89 Reg.);
f) Centri Socio-educativo per minori (art. 52 Reg.).

La presente annulla e sostituisce integralmente la precedente ordinanza n.180 del 24.11.2020.

DISPONE

– di incaricare il Comando di Polizia Municipale della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

– che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell’art. 2 DL 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall’art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 24/11/2020
IL SINDACO
Avv. Francesco MIGLIO

SAN SEVERO, 24 NOVEMBRE 2020
L’addetto Stampa dott. Michele Princigallo

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