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COVID-19 – CIMITERO, ORDINANZA DEL SINDACO MIGLIO MIGLIO PER IL PERIODO 27 OTTOBRE – 5 NOVEMBRE 2020

COVID-19 – CIMITERO, ORDINANZA DEL SINDACO MIGLIO MIGLIO PER IL PERIODO 27 OTTOBRE – 5 NOVEMBRE 2020. Il Sindaco Francesco Miglio ha disposto la seguente ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 C. 5 DEL D.LGS. 267/ 2000 – COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI – ADOZIONE DI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19IL SINDACOVISTO il DPCM del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID19 con un incremento di casi positivi;CONSIDERATO che in prossimità delle giornate 1 e 2 Novembre, in occasione della Commemorazione dei defunti, aumenta esponenzialmente il numero di visitatori al Cimitero comunale ed è necessario attuare ulteriori misure in materia di contenimento e riduzione del rischio di contagio della popolazione;

ORDINA con decorrenza dal 27 ottobre 2020 e fino al 5 novembre 2020:

 il divieto all’interno del Cimitero cittadino di svolgere celebrazioni religiose o funzioni che possano creare forme spontanee di assembramento;

 il divieto di sostare nelle cappelle pubbliche o private e comunque in tutti i luoghi, comprese le aree antistanti il Cimitero cittadino, dove risulta più facile il formarsi di assembramenti, anche di natura spontanea e/o occasionale, e non è possibile garantire continuativamente il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro;

 l’uso obbligatorio delle protezioni delle vie respiratorie (mascherina facciale di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera) in tutta l’area cimiteriale, fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l’uso continuativo della mascherina.

 che l’ingresso al Cimitero cittadino venga contingentato secondo le esigenze riscontrate in loco e tali da assicurare una presenza di un numero di visitatori compatibile con le dimensioni del luogo;

 che venga assicurato da parte dei gestori di posteggio e/o chiosco per la vendita dei fiori il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e delle misure di contenimento previste dalle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive allegate all’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 237 del 17/05/2020, che di seguito si riportano:

Misure a carico del titolare di posteggio:

■ pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;

■ è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani

■ messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

■ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

■ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

■ sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;

■ sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;

DISPONE- di incaricare il Comando di Polizia Municipale della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE- che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell’art. 2 DL 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall’art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
L’ADDETTO STAMPA DOTT. MICHELE PRINCIGALLO

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