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Da oggi OBBLIGO GOMME INVERNALI O CATENE DA NEVE a bordo

Dal 15 Novembre e fino al 15 aprile del nuovo anno, scatta l'obbligo di tenere le gomme invernali sulla propria auto o catene da neve a bordo.

Si avvicina per molti automobilisti il momento in cui occorre far montare le gomme da neve o, in alternativa, ricordarsi di mettere le catene nel vano bagagli della propria automobile.

Tale previsione è contenuta nell’articolo 6 del Codice della Strada e riguarda principalmente le strade extraurbane, con relative e specifiche ordinanze da parte del gestore.
In alcune regioni, come la Valle d’Aosta, l’obbligo è già scattato il 15 ottobre scorso e vige su tutto il territorio amministrativo.

“Sono esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli che, in caso di neve o ghiaccio sulla strada o con nevicate in corso, devono rimanere nel box. Va ricordato che, in entrambi i casi gli organi di controllo possono intimare all’automobilista di arrestare il veicolo, sino all’adozione di uno dei due dispositivi invernali previsti dal Codice. Stesso discorso vale sulla rete autostradale, dove le prescrizioni sono indicate con apposita cartellonistica e riguardano nella maggioranza dei casi i tratti appenninici e alpini.
Gli pneumatici invernali consentono la mobilità in sicurezza per tutto l’inverno senza dover montare dispositivi supplementari di aderenza. Quelli di ultima generazione poi, ed in particolare quelli con anche il pittogramma alpino, forniscono prestazioni superiori in aderenza, motricità, frenata nelle condizioni critiche e mantengono buone prestazioni anche su strada asciutta. La disciplina prescrive la marcatura M+S o M.S o M&S con o senza pittogramma alpino.
Per questi pneumatici non sono previste limitazioni di periodo d’uso, a condizione che abbiano un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato in carta di circolazione. Gli pneumatici invernali, montati nella stagione fredda inoltre, possono avere un codice di velocità inferiore a quello previsto per il veicolo, ma non inferiore a Q (160 km/h) secondo le normative vigenti.
Le modifiche introdotte dal Nuovo Codice della Strada stabiliscono il divieto di importare, produrre, vendere e montare componenti non omologati, pena importanti sanzioni pecuniarie e sequestro dei materiali. Chi circola con pneumatici non omologati è passibile di sanzioni, come pure del ritiro della carta di circolazione, che comporta l’impossibilità di circolare. L’assicurazione può contestare la liquidazione del sinistro in caso di incidente.
Nel caso si preferiscano le cosiddette ”calze”, più facili da trasportare e montare, bisogna però prestare attenzione al fatto che siano omologate UNI 11313 oppure On V5117, altrimenti si rischia ugualmente la multa. Assogomma, l’associazione di Confindustria che rappresenta il settore gomma, e Federpneus, l’associazione dei rivenditori specialisti di pneumatici, tramite il sito www.pneumaticisottocontrollo.it forniscono tutte le informazioni necessarie.
In aggiunta, vi è un altro dato statistico da considerare, e cioè che il 52% degli italiani circola con gomme sgonfie che producono un maggior consumo di carburante, accertato da più indagini, che va da un minimo del 3% fino ad oltre il 15%” (dal sito www.ansa.it).

Ma gli italiani rispettano la regola degli pneumatici?
Ebbene, secondo un’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat e realizzata su un campione rappresentativo della popolazione patentata italiana, durante l’anno in corso, 1,2 milioni di automobilisti hanno guidato senza dotarsi dei dispositivi prescritti dalla legge.
Oltre 471 mila automobilisti hanno ammesso di essersene semplicemente dimenticati… Il campione maschile inoltre, risulta più ‘smemorato’ di quello femminile, visto che tra gli uomini la percentuale sale all’11%, contro quella del 5% delle donne. Risulta anche che 397 mila persone hanno dichiarato di ‘non poter permettersi di acquistare catene da neve o gomme invernali/quattro stagioni’. Ma il dato più allarmante è quello relativo ai 347 mila automobilisti che, nell’ultimo anno, pur consapevoli dell’obbligo ed anche in presenza degli appositi segnali stradali, hanno preferito non fare nulla in quanto ‘ritenevano di poca utilità l’uso di questi dispositivi di sicurezza’…
Bisogna ricordare però che, oltre agli evidenti rischi in termini di  sicurezza e alle possibili sanzioni amministrative, girare in auto su  strade che prevedono l’obbligo di catene da neve, gomme invernali o  quattro stagioni senza esserne dotati, comporta dei rischi anche dal punto di vista assicurativo, in quanto in caso di incidente, qualora il sinistro fosse stato causato o aggravato proprio dall’assenza della strumentazione obbligatoria, la compagnia potrebbe applicare  sull’assicurato il diritto di rivalsa e chiedere il rimborso delle somme pagate ai terzi danneggiati”.
Eppure sono ancora molti gli automobilisti che si mettono al volante senza essere in regola con la norma, forse perché non si pensa abbastanza né ai rischi di sicurezza, né alle sanzioni alle quali si va incontro, come la multa dagli 85 ai 338 euro.
(fonte rainews.it)

Infine le Strade Statali della provincia di Foggia e della Puglia dove è obbligatoria la misura sono:

“La SS 100 ‘Di Gioia del Colle’, dal km 12,700 al km 66,600, da Capurso a Palagiano;
la SS 17 ‘Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico’, dal km 273,379 al km 284,000, Celenza Valfortore;
la SS 170 Dir./A ‘Di Castel del Monte’, dal km 0,000 al km 15,070, da Andria;
la SS 172 ‘Dei Trulli’, dal km 1,012 al km 60,400, da Casamassima a Crispiano;
la SS 172 Dir ‘Dei Trulli’, dal km 0,000 al km 12,000, da Locorotondo a Fasano;
la SS 17 Variante di Volturara, dal km 0,000 al km 14,250;
la SS 272 ‘di S. Giovanni Rotondo’, dal km 11,100 al km 21,860, da Incrocio SP28  Pedegarganica a  San Marco in Lamis;
la SS 272 ‘Di San Giovanni Rotondo’, dal km 33,350 al km 56,600 e dal 24,450 al 29,750, da San Giovanni Rotondo a Monte Sant’Angelo;
la SS 369 ‘Appulo Fortorina’, dal km 0,000 al km 7,200, da Innesto SS 17 fino al confine con la regione Campania;
la SS 655 ‘Bradanica’, dal km 31,000 al km 40,865, dall’incrocio SP95 casello A16 Candela fino al confine con la  regione Basilicata; la SS 693 ‘Dei laghi di Lesina e Varano’ dal km 42,350, al km 60,400 da Carpino a Vico del Gargano;
la SS 7 ‘Via Appia’, dal km 591,741 al km 627,250 dal confine regionale a Massafra;
la SS 750 ‘Della Foresta Umbra’, dal km 0,000 al km 6,350;
la SS 89 ‘Garganica’, dal km 76,040 al km 15,300;
la SS 89 ‘Dir/B Garganica’, dal km 0,000 al km 11,832;
la SS 90 ‘Delle Puglie’, dal km 48,320 al km 67,200;
la SS 93 ‘Appulo Lucana’, dal  km 16,000 al km 20,750 da Barletta al caselloA14 Canosa;
la SS96 ‘Barese’ dal km 55,790 al km 113,000, da Gravina a Palo del Colle;
la SS 99 ‘Di Matera’ dal km 1,900 al km 10,420 da Altamura al confine regionale.

L’obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale. Durante il periodo di validità del provvedimento i ciclomotori e i motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di precipitazioni nevose in atto. Il provvedimento è emanato nel rispetto delle vigenti norme del Codice della Strada che disciplinano la circolazione stradale” (fonte foggiatoday).

Elisabetta Ciavarella

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