Delibera di opposizione al ricorso al TAR, Dino Marino chiede ad Emiliano di verificare la legittimità dell’atto

Il consigliere regionale Pd, Dino Marino, in merito alla delibera di giunta di opposizione al ricorso elettorale al TAR ha presentato un’interrogazione urgente chiedendo all’assessore alla Legalità, Michele Emiliano, di verificare se esistano condizioni di incompatibilità determinate dall’assunzione dell’atto stesso; di illegittimità;
e “se non sia il caso che lo stesso assessore sottoponga la delibera al vaglio della Corte dei Conti”.
Di seguito il testo dell’interrogazione:
“Il sottoscritto consigliere comunale,
PREMESSO CHE
– Lo scrivente ha proposto ricorso al TAR Bari (n.r.g. 1114/14) per l’annullamento delle recenti elezioni comunali tenutesi il 25 maggio 2014 (primo turno) e l’8 giugno 2014 (turno di ballottaggio).
– In seguito, il Comune di San Severo ha adottato la Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 16 Ottobre 2014 con cui ha deciso di resistere al ricorso elettorale affidando l’incarico della difesa dell’Ente al Prof. Avv. Aldo Loiodice, all’Avv. Raffaele Irmici, legali esterni ed entrambi del libero foro, e all’Avv. Mario Carlino, legale interno del Comune, prevedendo che il compenso professionale dei professionisti esterni per l’intero grado di giudizio verrà determinato sulla base dei criteri di cui all’art. 21, comma 7, D.M. 55/14, rapportando il valore della causa allo scaglione “fino ad € 520.000,00”, oltre IVA e CAP, in quanto la causa è stata ritenuta di valore indeterminato di particolare importanza per l’oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche da trattare.
CONSIDERATO CHE
– Il Comune è dotato di un legale interno (Avv. Mario Carlino), per cui poteva far fronte agevolmente a tale adempimento e non si comprende per quale motivo è stato affidato l’incarico a legali esterni.
– Con l’atto adottato il Comune vìola i principi di economicità, imparzialità e di buona amministrazione, di cui all’art. 78, D.Lgs. 267/00, anche in relazione alla circostanza che nel caso di specie l’Amministrazione ha il dovere di mantenere una posizione neutrale, a tutela esclusiva della legittimità degli atti.
– L’incarico a pagare due legali esterni al Comune per la costituzione in giudizio avverso il ricorso elettorale proposto dallo scrivente potrebbe costituire un reato ed un danno erariale, poiché “il mantenimento di una carica pubblica in luogo di altro candidato (con un interesse esclusivamente proprio) comporta, per la mancanza di una disciplina normativa regolante la fattispecie, la illiceità della delibera che ha attribuito l’incarico” (Corte dei Conti, Sez. Giurisd. D’Appello per la Regione Siciliana, n. 358 del 22/07/14; Cfr anche Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Friuli Venezia Giulia, n. 129/11 e n. 55/07).
– In capo alla condotta dell’amministrazione potrebbe ravvisarsi una colpa grave e una responsabilità amministrativa che determinerebbe un danno erariale, ed i pareri di regolarità espressi non deresponsabilizzano l’organo politico.
Tanto premesso e considerato, il consigliere istante
INTERROGA
il Sindaco e l’assessore alla Legalità al fine di conoscere:
1) Perché si è proceduto ad affidare l’incarico di costituzione in giudizio per il Comune di San Severo a due legali esterni, nonostante il Comune abbia un legale interno che poteva far fronte agevolmente all’adempimento di costituzione in giudizio innanzi al TAR Bari.
2) In che maniera l’Amministrazione intende giustificare alla cittadinanza questo notevole ed evitabile esborso di denaro pubblico.
3) Se non sussiste un’ipotesi di conflitto di interessi da ravvisare nella circostanza che i componenti della Giunta utilizzano risorse della collettività per far costituire in giudizio il Comune a sostegno di una posizione non neutra a loro favore
Contestualmente, lo scrivente,
CHIEDE
All’assessore comunale alla legalità quali provvedimenti intende adottare per ripristinare la legalità e, nella sua veste di pubblico ufficiale che, venuto a conoscenza di un fatto che possa costituire un ipotesi di reato o di illecito contabile, è obbligato a comunicare la notizia agli organi inquirenti competenti al fine di accertare eventuali responsabilità in merito, se è intenzionato ad informare della questione la Procura della Repubblica e la Procura della Corte dei Conti competenti.”
Cordialmente.
San Severo, addì 22 Ottobre 2014
