Di che cosa si occupa il RLS

Con la sigla RLS si fa riferimento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Si tratta di un soggetto che viene designato o eletto allo scopo di rappresentare i lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro, come indicato dagli articoli 37, 47 e 50 del D. Lgs. n. 81 del 2008. Il RLS può essere eletto in qualunque unità produttiva o azienda in base alle modalità stabilite nel Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. In particolare, nelle aziende con un numero massimo di 15 dipendenti i lavoratori possono eleggere il RLS al proprio interno. Invece, nelle aziende che hanno più di 15 dipendenti, il RLS può essere eletto tra le rappresentanze sindacali; solo nel caso in cui esse manchino, i lavoratori possono provvedere all’elezione al proprio interno.
Di che cosa si occupa il RLS
Nel novero dei soggetti che sono coinvolti nella gestione della sicurezza e della salute in azienda, il RLS è il solo che ha la possibilità di interagire con gli altri per conto dei lavoratori e in qualità di loro fiduciario. Egli, in particolare, è chiamato a sorvegliare le condizioni igieniche e la qualità dell’ambiente di lavoro, oltre ad agire come punto di riferimento fra le istituzioni, il sindacato, i lavoratori e il datore di lavoro. Inoltre, il RLS prende parte a ogni fase del processo di prevenzione dei rischi sul posto di lavoro, sia identificando il pericolo che pianificando e mettendo in atto le misure di protezione e prevenzione.
Quando è necessario consultare il RLS
La consultazione del RLS deve essere effettuata in modo tempestivo e preventivo non solo per la valutazione dei rischi, ma anche in occasione dei programmi di evacuazione e della pianificazione delle attività di pronto soccorso. Egli, inoltre, deve essere chiamato in causa per l’attività di prevenzione degli incendi e per l’individuazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione. Lo stesso dicasi per la predisposizione della formazione dei lavoratori che sono deputati alle attività di lotta antincendio e di pronto soccorso. Nella sua attività, il RLS deve essere in grado di gestirsi in autonomia in modo che il suo ruolo non ostacoli in alcun modo la mansione lavorativa che viene svolta nel contesto aziendale.
Le competenze richieste a un RLS
Un RLS è chiamato, fra l’altro, a garantire un’analisi della situazione esistente, con riferimento al numero e alla tipologia di lavoratori esposti al rischio, alle condizioni del luogo di lavoro, ai rischi e alle eventuali conseguenze. L’autoformazione deve essere integrata con la formazione sindacale e con la formazione aziendale; inoltre, il RLS deve impiegare il monte ore di cui dispone per ottenere informazioni e farne un archivio. Ovviamente egli deve possedere i mezzi che occorrono per l’esercizio delle facoltà e delle funzioni che gli vengono riconosciute. È consigliabile l’impiego di un telefono e di un computer collegato a Internet. Inoltre è auspicabile avere a disposizione delle liste di controllo relative ai più importanti fattori di rischio che si trovano in azienda.
Le richieste di un RLS
A un datore di lavoro, un RLS può richiedere le documentazioni aziendali e le informazioni che riguardano gli ambienti di lavoro, l’organizzazione del lavoro, gli impianti e le macchine, ma anche le sostanze e i preparati pericolosi. Inoltre, può avanzare richieste a proposito della valutazione dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione, delle malattie professionali, degli infortuni e dei risultati che provengono dai vigili del fuoco e dagli altri servizi pubblici di vigilanza. Alle autorità competenti, invece, il RLS deve richiedere una copia delle prescrizioni che sono state impartite al datore di lavoro, eccezion fatta per la parte in cui sono elencate le sanzioni comminate.
Le attribuzioni degli RLS: cosa è incluso nel monte ore
La formazione e le riunioni periodiche non rientrano nel monte ore che è definito dall’accordo nazionale di riferimento. Sono escluse anche altre due attribuzioni: le comunicazioni con le autorità competenti e le consultazioni preventive e tempestive. Rientrano nel monte ore, invece, i rapporti con i dirigenti, la promozione delle misure di sicurezza, l’accesso ai vari luoghi di lavoro, la formulazione di ricorsi, il controllo delle condizioni di rischio, il rivolgersi ai servizi di vigilanza, la documentazione e l’informazione.
