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E’ NATALE “nonostante la crisi” SI PENSA AI REGALI…

Ci siamo quasi, nell’aria si respira aria di festa e benché la conclamata crisi economica che renderà questo Santo Natale 2013, decisamente meno ricco dello scorso, tutti o quasi pensano agli acquisti, per regalarsi o regalare quel bene tanto desiderato. I negozianti hanno addobbato a festa le loro vetrine per rendere ancor più invitante il desiderio di spendere…, i clienti tutto sommato ci sono, certo con sempre meno disponibilità economica, i bei tempi sono un ricordo lontano, ma Natale è Natale!

Da una recente indagine da noi svolta, anche gli esercizi commerciali più noti ed affermati in Città, lamentano non solo un calo di clientela, ma anche e soprattutto il totale disinteresse relativo ai prodotti di qualità, dovuto sicuramente alla poca possibilità di spendere. La gente pur di esaudire il proprio o l’altrui desiderio di possedere un determinato bene, oggi giorno è costretta ad accontentarsi di surrogati, di cloni, di contraffatti, di similari…, spesso di fabbricazione /provenienza cinese, facili da acquistare attraverso il suadente ed invitante, ma pur sempre pericoloso commercio on.line “l’e-commerce”, ma di altrettanto non difficile reperimento in particolari negozi cittadini. Di certo si avrà un risparmio del 50% o forse più, rispetto al bene di marca, ma non si avrà la certezza che rispetti tutte le caratteristiche a cui il bene debba essere normalmente destinato, e magari si è spesso meno, ma non si ha la possibilità di godere del bene stesso, perché se risultante difettoso, il Consumatore solitamente non sa a chi rivolgersi….  Più volte, durante i nostri monitoraggi, ci siamo ritrovati al cospetto di commercianti, in particolar modo di quelli che trattano telefonia e/o prodotti elettronici “cinesi”, che in fase di vendita, premettevano che il prodotto non godeva di alcuna garanzia, oppure che la garanzia era data direttamente dal fabbricante cinese, pertanto in caso di guasto, il cliente doveva rivolgersi direttamente al fabbricante. Niente di più errato, in quanto il reale responsabile della cosa venduta è sempre il venditore, ossia colui il quale ha percepito il corrispettivo in danaro occorrente per acquistare il bene. Pertanto, qualsiasi inerente dichiarazione anche sottoscritta dal cliente, di patti e/o condizioni sia verbali che scritti, atti a limitare e/o escludere la garanzia di ventiquattro mesi del bene ceduto in vendita, è nulla, viziata, illegittima!

E’ opportuno che, sia i Consumatori ma ancor di più i Commercianti, tengano ben presente il seguente vademecum:

GARANZIA LEGALE SUI BENI DI CONSUMO: ECCO I DIRITTI DEI CONSUMATORI

1. Che cos’è la garanzia legale
La garanzia legale di conformità è prevista dal Codice del Consumo (articoli 128 e ss. ) e tutela il consumatore in caso acquisto di prodotti difettosi, che funzionano male o non rispondono all’uso dichiarato dal venditore o al quale quel bene è generalmente destinato.

2. Nei confronti di chi può essere fatta valere
Il consumatore può far valere i propri diritti in materia di garanzia legale di conformità rivolgendosi direttamente al venditore del bene, anche se diverso dal produttore.

3. Contenuto della garanzia legale
In presenza di un vizio di conformità, il consumatore ha diritto, a sua scelta, alla riparazione o sostituzione del bene difettoso da parte del venditore, senza addebito di spese, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro. Se sostituzione o riparazione non sono possibili il consumatore ha comunque diritto alla riduzione del prezzo o ad avere indietro una somma, commisurata al valore del bene, a fronte della restituzione al venditore del prodotto difettoso.

4. Durata della garanzia legale
La garanzia legale dura due anni dalla consegna del bene e deve essere fatta valere dal consumatore entro due mesi dalla scoperta del difetto: occorre quindi conservare sempre la prova di acquisto (ricevuta fiscale o scontrino di cui si consiglia di fare subito una fotocopia perché le carte termiche degli scontrini possono scolorirsi con il tempo).Le clausole inserite da professionisti in contratti o condizioni generali di contratto con i consumatori che limitano la durata della garanzia legale o la escludono possono integrare clausole vessatorie ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera b), del Codice del Consumo.

5. Obblighi del venditore
Il venditore deve:

  • prendere in consegna il prodotto difettoso per verificare se il malfunzionamento dipenda o meno da un vizio di conformità. In particolare: (i) per i difetti che si manifestano nei primi sei mesi dalla data di consegna del prodotto la verifica è sempre a carico del venditore in quanto si presume che esistessero al momento della consegna; (ii) successivamente, nel solo caso in cui il malfunzionamento non dipenda da un vizio di conformità, può essere chiesto al consumatore il rimborso del costo – ragionevole e preventivamente indicato – che il venditore abbia sostenuto per la verifica;
  • riscontrato il vizio di conformità, effettuare la riparazione o la sostituzione del bene entro un congruo tempo dalla richiesta e senza addebito di spese al consumatore.

6. Differenza tra garanzia legale e garanzie convenzionali
Le garanzie convenzionali, gratuite o a pagamento, offerte dal produttore o dal rivenditore, non sostituiscono né limitano quella legale di conformità, rispetto alla quale possono avere invece diversa ampiezza e/o durata. Chiunque offra garanzie convenzionali deve comunque sempre specificare che si tratta di garanzie diverse e aggiuntive rispetto alla garanzia legale di conformità che tutela i consumatori.

7. I poteri di intervento dell’Antitrust
I comportamenti di rivenditori o produttori che inducano in errore il consumatore sull’esistenza o sulle modalità di esercizio della garanzia legale di conformità, ovvero ne ostacolino l’esercizio stesso possono costituire pratiche commerciali scorrette, vietate e sanzionate dal Codice del Consumo. In tal caso, l’Antitrust può intervenire, a tutela del consumatore, accertando la violazione, imponendo la cessazione della condotta contraria alla legge, sanzionando i soggetti responsabili. L’Antitrust può anche accettare impegni dell’impresa, senza accertare alcuna infrazione, se essi hanno un impatto positivo per i consumatori. Non può invece risolvere le singole controversie e qundi il Consumatore per vedersi riconosciuti i suoi lesi diritti, può rivologersi all’Associazione Consumatori. Infine, l’Autorità può accertare la vessatorietà di clausole inserite in contratti o condizioni generali di contratto tra professionisti e consumatori che limitano la durata della garanzia legale di conformità o la escludono del tutto, disponendo l’adozione di misure per informare adeguatamente i consumatori.

8. A chi rivolgersi
Sicuramente presso le nostre Sedi Movimento Consumatori dislocate sull’intero territorio italiano (vedi indirizzi www.movimentoconsumatori.it), per la Capitanata a Foggia in Via Gorizia 52 – a San Severo Via T. Solis 89 – a Manfredonia in Via San Lorenzo 112 – a San Nicandro G.co Via Mazzini 16 “telefono 338.7979600 – 0882.223774 – foggia@movimentoconsumatori.it” oppure direttamente all’Antitrust, che ha un numero verde (800166661) attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, per richiedere chiarimenti. Per le segnalazioni all’Autorità occorre invece compilare il modulo disponibile nella sezione ‘Consumatore’ del sito www.agcm.it, e inviarlo direttamente via internet in formato elettronico, oppure via fax al numero 0685821256, o via posta all’indirizzo: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Piazza Verdi, 6/a – 00198 Roma.

Dr. Bruno Maizzi Presidente M.C. Capitanata

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