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IL DANNO DA VACANZA ROVINATA

Il danno da vacanza rovinata è il disagio e l’afflizione subita dal turista-viaggiatore derivante dalla lesione del suo interesse di godere in modo pieno e satisfattorio di un viaggio organizzato come occasione di piacere e svago.
La responsabilità dell’organizzatore del viaggio per disservizi, inadempienze o ritardi genera un disagio psicofisico nel turista derivante dalla mancata realizzazione del programma previsto, suscettibile di valutazione economica a titolo risarcitorio.
L’art. 47 del Codice del Turismo, infatti, definisce il danno “da vacanza rovinata” come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta”.
Nel rapporto tra consumatori (turisti) e professionisti (organizzatori del pacchetto turistico) vige una profonda asimmetria informativa: i secondi dispongono di maggiori informazioni rispetto ai primi e possono trarre un vantaggio da questa condizione.
Ecco perché il codice prevede una serie di tutele specifiche per il turista, contraente debole nel rapporto contrattuale.
Questi è titolare di garanzie che il professionista può superare solo dimostrando di aver adempiuto fedelmente agli obblighi informativi.
Certo il consumatore, dal canto suo, è tenuto in base al principio di “autoresponsabilità” a tentare di evitare comunque il danno utilizzando l’ordinaria diligenza: deve, perciò, escludersi la sussistenza di alcuna conseguenza pregiudizievole suscettibile di essere risarcitoriamente compensata, nel caso in cui il viaggiatore non abbia utilizzato, per sua negligenza, le informazioni di viaggio fornitegli dal tour operator.
L’autoresponsabilità si erge, così, a principio virtuoso dell’ordinamento: consiste nel prevedere le conseguenze negative di una condotta illecita dell’altro contraente e adoperarsi nei limiti del buonsenso ad evitare o limitare il danno.
Spetta, ad ogni modo, al giudice di merito valutare la domanda di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale, alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede ed alla valutazione dell’importanza del danno, fondata sul bilanciamento del principio, da un lato, di “tolleranza delle lesioni minime” e, dall’altro, della “condizione concreta delle parti”. (Cass. n. 17724/2018).

AVV. MAURO CASILLO

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