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IL DANNO “ESISTENZIALE” DELLA SPOSA PER LA ROTTURA DEL TACCO

Il danno è la lesione di un interesse giuridicamente protetto che causa una perdita.
Mentre la valutazione del danno patrimoniale è di immediata quantificazione e consiste nella somma tra la stima del bene danneggiato (rei aestimatio) e l’insieme delle utilità che il soggetto avrebbe conseguito se il fatto dannoso non si fosse mai verificato (id quod interest), di dibattuta rilevazione e quantificazione è il danno non patrimoniale (o danno alla persona).
Il danno non patrimoniale include tutti i pregiudizi non immediatamente quantificabili economicamente, quali la sofferenza interiore transeunte (c.d. danno morale soggettivo), la menomazione fisica e psichica (c.d. danno biologico) e il peggioramento della qualità della vita (c.d. danno esistenziale).
In specie, quest’ultima voce di danno è stata oggetto di intenso dibattito dottrinale; la disputa ha riguardato la legittimità del risarcimento di aspetti dinamico-relazionali e di attività ricreative sconvolte
dal danno, che comportano un rovesciamento forzato dell’agenda del danneggiato.
Si pensi, esemplificativamente, al soggetto appassionato di tennis, che subisce la rottura del braccio a seguito di un sinistro stradale, il quale chiede, oltre al risarcimento per la sofferenza interiore e per la menomazione fisica, anche un ristoro per non poter più coltivare il suo hobby preferito.
Ben presto la paventata risarcibilita’ di dinamiche ludiche e ricreative ha dato la stura, però, ad una
richiesta sconsiderata di ristori economici.
Come afferma la Cassazione al danno esistenziale è stato dato ampio spazio dai Giudici di pace, in relazione alle più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare gli aspetti dinamico-relazionali dei consociati: la rottura del tacco di una scarpa da sposa, l’errato taglio di capelli, l’attesa stressante in aeroporto, il disservizio di un ufficio
pubblico, l’invio di contravvenzioni illegittime, la morte dell’animale di affezione, il mancato godimento della partita di calcio per televisione determinato dal black-out elettrico…
Si sono, dunque, risarciti pregiudizi di dubbia serietà consistenti in meri disagi o seccature.
La sposa, nel caso che ci occupa dinanzi al Giudice di pace di Palermo, lamentava di non aver potuto posare per il servizio fotografico programmato né partecipare al banchetto nuziale, né ancora di poter danzare e salutare gli ospiti col consueto “giro dei tavoli”, a causa dell’inaspettata rottura del tacco.
Con conseguente crisi di pianto e nevrosi.
Il danno esistenziale, patito dalla sposa, da cerimonia nuziale rovinata ha generato uno sconvolgimento emotivo con ripercussioni nella sfera relazionale, degne di risarcimento (a parere del Giudice di pace di Palermo).
Di diverso avviso, però, autorevole dottrina, la quale osserva che la sposa avrebbe certamente potuto evitare il danno del “mancato divertimento alla festa nuziale” (o per lo meno parte di esso) usando l’ordinaria diligenza (cambiando semplicemente le scarpe e non
rinunciando, così, al servizio fotografico e ai bagordi di rito).
Ad oggi, tra critiche e continui revirement, sembrano non risarcibili tali danni esistenziali definiti
“bagattellari”, consistenti cioè in meri fastidi, disappunti, ansie, seccature ed in ogni altro tipo di insoddisfazione.

AVV. MAURO CASILLO

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