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IL “DASPO” URBANO E LA COLPA “D’AUTORE”

Il “DASPO” (acronimo di “divieto di accesso alle manifestazioni sportive”) consiste in una misura di prevenzione atipica che si applica a soggetti giudicati socialmente pericolosi.
L’istituto nacque per contrastare il dilagante fenomeno della violenza durante le manifestazioni sportive, la cui
ferocia raggiunse il culmine in occasione della finale di Coppa dei Campioni tra le formazioni di Juventus e Liverpool, disputatasi il 29 maggio 1985 a Bruxelles, quando la brutale azione degli ultras inglesi causò la morte di 39 tifosi, per lo più italiani.
Ne è stata introdotta recentemente una nuova e più ampia versione il c.d. DASPO urbano, misura sanzionatoria rivolta a quei soggetti dediti al consumo di alcol o all’accattonaggio che minano la sicurezza pubblica e il decoro urbano anche al di là dell’ambito sportivo.
Lo scopo perseguito dal legislatore è quello di contrastare i fenomeni di degrado sociale, allontanando i soggetti ritenuti pericolosi in ragione del proprio stile di vita non consono alla comune convivenza.
Viene, però, in tal modo, prevista una “colpa d’autore” che punisce il soggetto per un suo comportamento e, non sempre, per un fatto di reato.
Il reato della c.d. “colpa d’autore”, oggi ritenuto irragionevole ed anacronistico, era previsto nel codice penale nazista.
Per tale norma, ai fini della colpevolezza (e dunque della condanna) non contava tanto il fatto commesso, quanto il “modo di essere” dell’autore non consono al regime dominante.
Si indagava la psiche dell’agente, la sua interiorità e la sua condizione sociale, i motivi che lo avevano spinto a compiere un gesto disapprovato socialmente, tralasciando, quasi completamente, il fatto di reato.
Oggi sembra che non permettere a un soggetto dedito al consumo di alcol di accedere ai presidi sanitari o ad altri luoghi sensibili, così come previsto dal decreto legge sul DASPO urbano, faccia riemergere una visione del diritto penale del “tipo d’autore”.
Si punisce un comportamento che certamente è moralmente discutibile, ma che non si sostanzia in un fatto di reato; negando, così, al soggetto, impropriamente giudicato “socialmente pericoloso”, di circolare liberamente o, ancor peggio, di accedere ai presidi sanitari.
Non è, però, sufficiente una mera presunzione astratta di pericolosità per limitare alcuni dei diritti fondamentali del cittadino, come previsto dai principi costituzionali e dai dettami della Cedu.
L’intima cattiveria in sé, come è stato efficacemente detto dal Binding, non offende alcun bene né costituisce un pericolo per la comunità, perché solo la capacità a delinquere, intesa come possibilità maggiore o minore che il singolo commetta in futuro azioni criminose, può costituire tale pericolo.
Il carattere non è qualcosa di fisso e immodificabile ma un concetto plastico e fluttuante; comprimere i diritti di un soggetto per un singolo comportamento ne stigmatizza il modo d’essere emarginandolo dal contesto sociale.
La teoria della “colpa d’autore” viene, dunque, generalmente osteggiata: non solo perché richiederebbe al Giudice la dote, a dir poco sovrumana, di cogliere l’interiorità dell’uomo e stabilire i tratti di pericolosità
del suo carattere; ma, soprattutto, perché allo Stato è negato il potere di perseguire penalmente un individuo per la sua cattiveria o per la sua malvagità.
La pericolosità nasce dal superamento di una controspinta inibitoria che sfocia in un reato; non da un comportamento eticamente discutibile che può, al più, essere passibile di sanzione amministrativa, non certo di una pena afflittiva e stigmatizzante di natura penale.

AVV. MAURO CASILLO

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