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IL DIRITTO AD ESSERE DIMENTICATI

In un’epoca caratterizzata dall’informatizzazione digitale delle notizie e dalla loro facile consultazione da parte di ogni cittadino, dove ognuno può conoscere la cronistoria del vicino di casa e accedere a informazioni spesso riservate anche riguardanti condanne penali, emerge prepotentemente il diritto all’oblio.
Il diritto, cioè, ad essere dimenticati, a “non essere esposti, per un tempo indeterminato, ai pregiudizi che può allegare all’onore e alla reputazione la possibilità di continuare a visualizzare una determinata notizia che non risulta essere più di interesse pubblico” (Corte di Cassazione n. 3679 del 1998).
In buona sostanza, un soggetto che, in passato, abbia commesso un reato o qualsiasi altra condotta biasimevole, ha il diritto di richiedere che quella vicissitudine sgradevole non venga più divulgata da alcun canale di informazione; ovviamente a condizione che i consociati siano già stati ampiamente informati del fatto e che sia trascorso un lasso di tempo sufficientemente esteso dalla data dell’evento nefasto, tale da far scemare l’interesse pubblico alla notizia.
La Corte di Cassazione lo ha definito come il diritto “di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata”.
È, infatti, più forte il diritto al perdono, di matrice cristiana, che il bieco interesse alla divulgazione di una notizia che, pur connotata dai caratteri della verità, pertinenza e continenza, è perpetrata per un periodo così esteso da ledere oltremodo la reputazione dell’autore del fatto incriminato.
Lo stigma sociale che porta con sé una sentenza di condanna non può costituire una marchiatura a fuoco perenne; il reinserimento nella società, pilastro del moderno diritto penale, presuppone il diritto all’oblio della condotta antigiuridica: il diritto ad essere dimenticati.
È prevista, dunque, per il soggetto danneggiato, la possibilità di ottenere tutela mediante la cosiddetta “deindicizzazione” dai canali web: un procedimento finalizzato alla rimozione di contenuti e di informazioni personali dall’indice dei motori di ricerca.
Con buona pace del diritto di cronaca che viene confinato a un’interesse comunque fondamentale, ma che si esplica in un intervallo di tempo limitato e congruo; non connotato dal carattere della perpetuita’.

AVV. MAURO CASILLO

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