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IL REATO DI FALSO IN AUTOCERTIFICAZIONE: VI È L’OBBLIGO DI DICHIARARE LA VERITÀ?

L’alterazione della verità (c.d. “immutatio veri”) integra la fattispecie di reato di falso quando descrive un “fatto” menzognero.
Il fatto è un divenire irripetibile prigioniero di “un hic e di un nunc”: un evento accaduto.
Attiene alla sfera del compiuto: è una realtà storica e fenomenica immutabile.
Nulla a che vedere con una semplice “manifestazione di volontà” o proposizione di intenti, che rimane nel campo di una prospettiva ipotetica.
La sottile differenza ontologica tra “fatto” e ” intenzione di realizzare un fatto” è emersa, prepotentemente, in relazione alle autocertificazioni richieste in tempo di pandemia.
A seguito delle restrizioni dovute al divampare del virus Covid-19 (in parte ancora in atto), ogni consociato ha visto restringere sensibilmente la propria libertà di movimento con un espresso divieto di spostamento, derogato nei soli casi in cui vi fossero “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero, ancora, spostamenti per motivi di salute”.
Quando un cittadino dichiara ad un pubblico ufficiale, dunque, con autocertificazione, di doversi recare, di lì a poco, sul luogo di lavoro o al supermercato per far fronte a necessità primarie di sostentamento, esprime una mera “manifestazione di volontà”, un semplice “proposito di intenti”, non un fatto già realizzatosi.
L’eventuale mancato compimento dell’azione programmata e dichiarata non configura, secondo unanime giurisprudenza, reato di falso.
Ne discende che in caso di menzogna attestata in autocertificazione, sussistono tutti gli elementi del reato solo se si tratti di un fatto certo, già compiuto e realizzato nella realtà fenomenica.
Diverso è, dunque, dichiarare l’intenzione di compiere un fatto non ancora realizzato nella sua completezza: la dichiarazione, in tal caso, rimane nell’alveo della mera intenzione; ricade nei casi che la giurisprudenza esclude dall’orbita delittuosa, in quanto ad essere attestato è un mero intento penalmente irrilevante.
Sul soggetto che manifesta un proposito non grava, infatti, alcun obbligo di dire la verità né divieto,
penalmente sanzionato, di mentire.
Come affermato pochi mesi fa dal Tribunale di Milano, il controllo successivo sulla veridicità di quanto
dichiarato dai privati è solo” eventuale e non necessario” da parte della pubblica amministrazione: pertanto, quanto dichiarato dal singolo, all’atto della sottoscrizione dell’autodichiarazione, resta privo di qualunque conseguenza penale.
Per completezza, parte minoritaria della dottrina afferma che vi sarebbe, comunque, una strada per configurare l’ipotesi delittuosa: occorrerebbe, infatti, ipotizzare che l’atto destinato a provare la verità dei fatti auto-dichiarati e certificati dal privato non sia la dichiarazione resa al pubblico ufficiale, ma il
successivo (eventuale) verbale di contestazione e la relativa sanzione amministrativa.
Una volta attestato il mendacio, si aprirebbe un processo penale per falso.
Restano sullo sfondo due ordini di problemi: il carattere eventuale del verbale di contestazione che sembra aprire ad una discrezionalità punitiva e l’applicazione analogica, in “malam partem”, del “proposito di intenti” al fatto.


AVV. MAURO CASILLO

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