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IL TRUFFATORE TRUFFATO

Recita un antico caso di scuola, relativo al delitto ditruffa, oggi tristemente attuale: nel caso in cui un
soggetto tenti, con artifizi o raggiri, di frodare unpubblico ufficiale per ottenere un ingiusto profitto, ma
si accorga che il pubblico ufficiale è anch’esso unimpostore che tenta a sua volta di truffarlo, i due reati si compensano e nessuno dei due viene punito.Tale principio di epoca giustinianea, espresso dal brocardo latino, paria delicta mutua compensatione tulluntur, escludeva che lo Stato dovesse premiare uno dei soggetti che avesse violato il sistema proteggendolo contro l’abuso del truffatore contrapposto.
Il soggetto truffato è anch’esso un impostore: le due azioni si pareggiano, si bilanciano, portando ad un nulla di fatto.
Il legislatore di epoca romana, come un abile demiurgo, mirava, d’altronde, unicamente a garantire l’equilibrio dell’ordinamento: di fronte a una condotta lesiva di un bene giuridico che si scontrava con una seconda condotta alla prima speculare, ne compensava gli effetti.
Ad oggi la giurisprudenza dominante propende per la configurabilità dei reati anche in tali ipotesi complesse e problematiche.
Il moderno legislatore ha interesse, infatti, a punire il disvalore di entrambe le condotte in quanto il suo fine ultimo non è solo quello di creare equilibrio tra gli interessi dei consociati, ma anche quello di rieducare il reo pure laddove non abbia leso, in concreto, alcun bene giuridico.
Inoltre, in una visione costituzionalmente orientata del delitto di truffa, il bene giuridico tutelato non è solo la difesa del patrimonio individuale ma anche la buona fede e la correttezza negoziale quali principi generali di ordine pubblico: non punire tale circostanza di reato, sì come descritta, minerebbe dalle fondamenta la sicurezza dei traffici commerciali. Lo Stato moderno, in una visione non più “antropocentrica individuale” orientata alla sola tutela del patrimonio del singolo, ma con uno sguardo più attento alla comunità di individui, predispone un apparato normativo che garantisce e tutela la liceità dei traffici anche dove non vi sia una concreta diminuzione patrimoniale che giustifichi un intervento di natura penale.

AVV. MAURO CASILLO

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