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Ischitella: Omicidio Nicolina “Non è amore ma assassinio di Stato”

Riceviamo e pubblichiamo

“Non è amore ma assassinio di Stato”

La Responsabilità dei Servizi Sociali e per essi, ex art. 2049 c.c. del Comune di Ischitella-Omicidio Nicolina Pacini E’ ora che si restituisca alle donne la propria libertà di essere uniche padrone di sé e non proprietà di chi uccide, spesso uomini.

Il Fallimento dell’Autorità e delle Istituzioni dello Stato Italiano, nell’assicurare protezione adeguata ai più deboli, spesso donne, che subiscono violenza, viene oggi reclamato e impugnato dalla Famiglia della povera Nicolina,  facile preda, abbandonata dai Servizi Sociali, dal Tribunale per i Minorenni e uccisa da Antonio di Paola con un colpo di pistola in pieno volto.

Le priorità di intervento a tutela e difesa della donna, non possono essere dimenticate e disattese! Le Istituzioni sono tenute a prevenire, contrastare e proteggere con politiche attive l’intera popolazione, soprattutto le donne, oggi sempre più prive di sostegno e pari opportunità.

Le risposte delle Istituzioni sempre più insufficienti, casuali e discontinue, segnano una profonda violazione dei diritti umani.

Noi tutti sogniamo spesso, di non parlare di questi argomenti, di non dover più leggere un articolo sul femminicidio, ma purtroppo la realtà che ci circonda è ben diversa.

I numeri delle violenze sulle donne nel nostro paese, (oggi ne contiamo oltre 3000) proseguono senza tregua, troppo sangue sui volti, troppi lividi sulla pelle.

Vite spezzate dal sorriso di chi credevi ti amasse, trasformato in un gesto di estrema violenza.

Oltre 100 femminicidi nell’anno 2017, praticamente uno ogni tre giorni.

Un gesto folle e improvviso come quello di  Antonio Di Paola che ha sparato a Nicolina, individua una responsabilità sociale e statale, un modello socio-culturale patriarcale, in cui la donna è sempre subordinata, soggetto discriminabile, violabile e uccidibile.

Nel nostro paese occorre un processo di risocializzazione dei valori che contribuisca a cambiare il sistema nel quale viviamo, restituendo la vera funzione femminile, non connotando la donna in oggetto, ribadendo la necessità di azioni rivolte a garantire in concreto alle donne, in quanto donne, il godimento dei loro diritti fondamentali, primo di tutto il diritto alla vita, una vita libera da qualsiasi forma di violenza.

Non è solo il richiamo dell’ Onu  ad ammonire l’Italia per incapacità di prevenire, proteggere e tutelare la vita delle donne, che vivono diverse forme di discriminazioni e di violenza durante la loro vita, ma anche la rivalsa contro le Istituzioni, promossa dallo Studio Legale Gelsomina Cimino del Foro di Roma a salvaguardia dei diritti di Nicolina e della sua Famiglia.

“La Responsabilità dei Servizi Sociali e per essi, ex art. 2049 c.c. del Comune di Ischitella”

Con prosa arcaica ma efficace, l’art. 2049 c.c. sotto la rubrica “responsabilità dei padroni e dei committenti”, dispone che “i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.

Ai fini del giudizio di inaffidabilità dei Servizi Sociali, come verrà dimostrato nel prosieguo del Giudizio, non vale ad escludere la loro responsabilità la circostanza che, a fronte della ben nota situazione di pericolo in cui versava Nicolina – la stessa assistente sociale aveva accompagnato la minorenne presso la stazione dei Carabinieri all’indomani della tentata lesione e delle minacce ricevute dal Di Paola – l’autorità amministrativa non ha poteri di indagine e di istruttoria sul singolo caso, ben potendo rivolgersi alle Autorità preposte e segnatamente al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni anche per chiedere, nei casi più gravi, un allontanamento del minore dal luogo in cui la situazione di pericolo si avverte maggiormente.

È indubbio pertanto, che il personale del Comune è incorso in imperizia nel gestire la vicenda poiché, anziché percepire la delicatezza della situazione e la necessità di procedere ad ulteriori ed approfondite indagini da parte degli organi giudiziari competenti, ha omesso ogni accorgimento, finanche quello di allertare i nonni, così rendendo agevole al Di Paola di avvicinare la ragazza all’atto di recarsi a scuola e provocarle la morte!

Il Comune di Ischitella quindi va ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 2049 c.c. per la condotta negligente, impropria e colposa posta in essere dai propri dipendenti addetti ai Servizi Sociali e nell’esercizio delle loro specifiche incombenze, cosicchè, il Comune dovrà rispondere di quella particolare fattispecie di responsabilità che gli è addebitabile oggettivamente.

Studio Legale Gelsomina Cimino

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