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LA CONCEZIONE LAICA DELLA RIEDUCAZIONE.

I concetti giuridici moderni sono secolarizzazione della Teologia morale ed espressione dei costumi e degli interessi che animano una Comunità di individui.
Il diritto penale, nella specie, ha attinto a piene mani dalla cultura cristiana per farne baluardo della propria struttura codicistica.
Si pensi alla maggior parte dei reati “naturali” (come furto, rapina, omicidio) che nascono dall’influenza dei precetti cristiani: già i 10 comandamenti sancivano, nel secondo Libro dell’Esodo, gli ordini di “non rubare” e “non uccidere”.
O, ancora, si pensi alla massima espressione di generosità e umanità cristiana: il perdono; e agli odierni istituti dell’aministia, della grazia e dell’indulto che ne sono concreta rappresentazione e trovano un addentellato normativo all’interno del codice penale.
Lo Stato di diritto vive, però, di una profonda contraddizione: seppur attraversato da principi cristiani e pattiziamente legato alla Chiesa Cattolica (art. 7 Cost.), si professa “laico”.
Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, non implica indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma salvaguardia della
libertà di culto in un regime di pluralismo confessionale.
Lì dove meglio è rappresentata la concezione “laica” dello Stato, è nel finalismo rieducativo della pena.
La Costituzione, in modo un po’ enfatico, dispone che “le pene devono tendere alla rieducazione del
condannato”, così ascrivendo alla sanzione una spiccata funzione di prevenzione speciale.
Ma qual è l’esatta portata contenutistica del termine “rieducare”?
Rieducazione non coincide con “rimoralizzazione” ma con “risocializzazione”.
Non si tratta di pentimento cristiano, ma di un laico ritorno del condannato nella Società.
Questi, una volta corretto il proprio comportamento illecito e antisociale non deve garantire una condotta integerrima e eticamente elevata, ma cercare un progressivo reinserimento nel contesto sociale.
Lo Stato non richiede ideali di alta moralità al cittadino, ma persegue una pacifica convivenza tra consociati; in questo complicato bilanciamento, le regole del diritto “laico” sono semplici: “vivere onestamente, non recare danno ad altri, attribuire a ciascuno il suo” (citazione, quest’ultima, attribuita ad Ulpiano e che troneggia sulla facciata del Palazzo di Giustizia di Milano).
E la rieducazione svolge un ruolo primario per garantirne l’attuazione.
Si è lontani dal “punitur” perché “peccatum est”.
Ma ciò che conta davvero è il ” ne peccatur” (affinché, il reo, non pecchi piu’).
Conta di più la fase successiva di reinserimento che quella prodromica di punizione.
Lo Stato, nel perseguire la rieducazione, non ha alcun interesse a ricercare un’armonizzazione della moralità: ognuno può liberamente scegliere la sua etica e condotta di vita.
Occorre, invece, reinserire gradualmente il condannato nel sostrato sociale e lavorativo senza curarsi, necessariamente, di un ravvedimento morale.
I detrattori di questa tesi affermano come solo un cambiamento nel pensiero e nella valutazione dei
corretti principi etico-sociali, possa, però, garantire una effettiva “rieducazione” del condannato.
Sarebbe, tuttavia, troppo gravoso rieducare alla moralità ogni singolo condannato: lo Stato “si accontenta” di neutralizzarne la portata criminosa e reinserirlo nella Comunità sociale, concretizzando, così, i principi cardine di laicità.ù

AVV. MAURO CASILLO

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