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LA PANDEMIA E L’INESIGIBILITA’ DELLA PRESTAZIONE

Il concetto di -inesigibilita’- taglia trasversalmente l’intero ordinamento: si tratta di una causa ultralegale di non colpevolezza, accordata al soggetto che si trova nell’assoluta impossibilità di tenere una condotta diversa da quella in concreto posta in essere.
Si pensi alla guida alpina che, sorpresa dalla tormenta, recida la corda che lo lega al turista-visitatore,
facendolo così sprofondare nel dirupo; o al medico-condotto che, stremato da un’intensa giornata di lavoro, non accorra dal paziente gravemente ferito,che decede.
In questi casi l’ordinamento difficilmente può esigere un comportamento diverso dal consociato, che resta, dunque, impunito.
In ambito contrattuale, l’inesigibilita’ è causa di estinzione dell’obbligazione e si manifesta con eventi
che fuoriescono dalla sfera di dominio delle parti: il rapporto viene, infatti, ad essere “travolto” dal caso fortuito o dalla forza maggiore.
In specie e paradigmaticamente, la deflagrante pandemia in atto, ha comportato la caducazione di una serie di contratti per “sopravvenuta impossibilità nell’utilizzazione della prestazione”: si pensi agli abbonamenti presso i centri sportivi e ricreativi o alle
feste e ai viaggi prenotati e disdetti per impossibilità oggettiva da misure restrittive anti -Covid.
L’ordinamento prevede, in tali casi di inesigibilita’, rimedi sia nell’ipotesi in cui la prestazione contrattuale diventa definitivamente o temporaneamente impossibile
(estinzione dell’obbligazione), sia quando la prestazione di una parte contrattuale diventa eccessivamente onerosa (risoluzione del contratto).
La penna fantasiosa degli interpreti tedeschi ha descritto, nel corso del Novecento, un’innumerevole
serie di esempi sul tema: l’allievo, creditore della prestazione di canto, che diventa sordo e vede dunque caducare il suo interesse alla prestazione; l’escursionista che ingaggia una guida alpina ma il giorno convenuto per la scalata vi rinuncia perché colpito da un improvviso lutto familiare; o, ancora, la cantante che all’ultimo momento disdice il concerto per accorrere al capezzale del figlio gravemente ammalato.
Stante la pacifica ammissione di una causa di inesigibilita` in tali ipotesi “qui nihilo humano consilio
previderi potest” (caso fortuito) o “cui resisti non potest” (forza maggiore) si obietta, invece, in dottrina, la rilevanza della causa ultralegale di estinzione del rapporto nel caso di concorso colposo del creditore.
Con maggior impegno esplicativo, quid iuris nel caso di comportamento avventato del creditore che avrebbe potuto, con l’ordinaria diligenza, evitare il fatto impeditivo?
Sulla falsariga degli esempi di prima, se Tizio prenota una serie di lezioni private di scherma ma poi, a bordo della sua autovettura e a cagione della sua guida sconsiderata, provoca un incidente dove resta gravemente ferito alla mano, potrà eccepire l’impossibilità dell’utilizzazione delle lezioni di
scherma?
Un danno controllabile o governabile sembra spostare l’imputazione dell’evento fortuito in capo al creditore: l’inesigibilita’ non opera in tal caso e vige il principio “casum sentir creditor” (il creditore risponde del caso fortuito).
Per i restanti casi di prestazione astrattamente “eseguibile” ma in concreto “non esigibile” opera il
criterio risolutore della correttezza e buona fede.
E così, allora, il debitore che non può pagare il canone di locazione perché costretto a vivere in clandestinità, al fine di evitare di essere catturato dal nemico durante un intero anno di guerra (Cass. 1945, all’epoca dell’occupazione nazista), confida nella solidarietà del creditore che non può esigere un comportamento oltremodo gravoso e contrario al principio di correttezza.
Il tema dell’inesigibilita’ è modernamente studiato e incoraggiato non solo alla stregua dei casi-limite citati (da ultimo la pandemia da Covid-19), ma in linea con una nuova valutazione sull’equilibrio tra le parti: in un’ottica di reciprocità dove la sfera economica del creditore guarda all’interesse del debitore e viceversa, può convenire ad ambedue le parti posticipare o annullare gli effetti del contratto (con indennizzo al creditore delle spese sostenute e delle occasioni mancate).

AVV. MAURO CASILLO

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