Nullo il licenziamento del dipendente del Comune di San Paolo di Civitate

A seguito della sentenza di patteggiamento n. 7/15 del 14-1-15 emessa dal GUP del Tribunale di Foggia ( Truffa aggravata), L’UPD del Comune di S. Paolo di Civitate provvedeva alla contestazione di addebito con atto del 12.05.2015 e fissava per il 25.5.2015 l’audizione del reclamante.
In quella occasione, il dipendente Caso Giovanni non compariva allegando certificazione medica e, il suo difensore, Avv. Dionigi Neri di S. Paolo di Civitate, con memoria, eccepiva la violazione dei termini a difesa per il ridotto intervallo temporale tra la ricezione della predetta contestazione e la data di convocazione per l’audizione.
L’UPD differiva l’audizione del Dipendente Caso al 29.6.2015 e, nonostante l’opposizione al rinvio dedotto in memoria dal difensore del lavoratore, rinviava ulteriormente al 3.9.2015 e, nuovamente, al 9.9.2015 per “l’impossibilità di costituire il Collegio”.
Solo in data 26.11.2015, l’UPD notificava al Caso il provvedimento di licenziamento con preavviso di quattro mesi.
L’Avv. Dionigi Neri proponeva opposizione a quel licenziamento contestando, tra le altre cose, la nullità del procedimento disciplinare perchè conclusosi oltre il termine di 120 gg previsto dall’art. 55 bis c. 2 e 4 D.lgs 165/2001.
Il Tribunale di Foggia, prima con ordinanza e poi con sentenza, rigettava il ricorso presentato in favore del dipendente.
A quella sentenza, l’avv. Dionigi Neri proponeva il reclamo ribadendo la nullità del procedimento disciplinare per la violazione dei termini per l’emissione del provvedimento impugnato con la consequenziale decadenza della P.A. di comminare la sanzione del licenziamento.
La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 2020/2017 pubblicata il 17-7-17, accoglieva il ricorso e, sposando la tesi dell’avv. Dionigi Neri, dichiarava la nullità del licenziamento inflitto al dipendente comunale Caso Giovanni condannando alle spese del doppio grado di giudizio il Comune di S. Paolo di Civitate.