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Opposizione alla sanzione: la multa può essere prodotta anche dopo il ricorso

(Cassazione civile , sez. VI-2, ordinanza 13.05.2013 n° 11335)

Con ordinanza 13 maggio 2013, n. 11335 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito il seguente principio in tema di inammissibilità del ricorso in opposizione a sanzione amministrativa: “La mancata produzione, insieme al ricorso,

del provvedimento opposto, determina un’impossibilità di verificare la tempestività dell’impugnativa soltanto provvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell’atto nel corso del giudizio e pertanto non giustifica l’adozione in limine litis dell’ordinanza di inammissibilità del ricorso di cui all’art. 23 comma 1 L. 689/81, la quale presuppone l’esistenza di una prova certa della tardività dell’opposizione.”

IL CASO: Nel caso di specie, un automobilista si era visto rigettare il ricorso presentato contro la sanzione amministrativa in materia di violazioni al Codice della Strada, non avendo depositato il provvedimento impugnato. Il giudice di Pace aveva infatti ritenuto, che l’omesso deposito, contestualmente alla presentazione del ricorso, del provvedimento impugnato fosse ostativo alla verifica sulla tempestività del ricorso stesso, non mettendo il Giudice in condizione di conoscere la data di notifica della sanzione amministrativa e quindi il rispetto dei termini previsti a pena di decadenza per presentare l’opposizione.

La Corte di Cassazione ha rilevato tuttavia che la verifica sulla tempestività del ricorso potesse essere compiuta in corso di giudizio, una volta che il provvedimento opposto fosse stato prodotto. La sentenza commentata fa luce sul regime delle conseguenze derivanti dalla mancata produzione del provvedimento opposto nel regime normativo precedente l’entrata in vigore dell’art. 6 D.lgs. n. 150/2011, dando una lettura che porta alle medesime conseguenze rispetto al nuovo impianto normativo, anche se i principi sono diversi.

LA VECCHIA NORMATIVA:

Nella vigenza dell’art. 22 L. 689/81 era previsto l’obbligo per il ricorrente di allegare al ricorso la copia dell’ordinanza o del provvedimento sanzionatorio. Tale prescrizione era finalizzata a consentire al giudice una verifica della tempestività del deposito del ricorso prima ancora di fissare con decreto la data della prima udienza, ed era espressione del principio in virtù del quale l’onere della prova della tempestività nella proposizione del ricorso è a carico del ricorrente (Cass. Civ. sez. I, sentenza 13 marzo 1996, n. 2084). Tuttavia, nonostante la legge prevedesse espressamente tale onere di allegazione del provvedimento a carico del ricorrente, non vi era altrettanta chiarezza sulle conseguenze derivanti per il caso di mancata produzione del predetto documento nella fase introduttiva. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite (Cass. Civ. 28 gennaio 2002, n. 1006) aveva escluso che il mancato deposito comportasse la inammissibilità del ricorso in limine litis, ben potendo l’onere della prova della tempestività essere fornito in corso di causa, mediante la produzione successiva del provvedimento. A questo orientamento si allinea l’ordinanza in commento.

LA NUOVA NORMATIVA: L’art. 6 D.lgs. n. 150/2011 non prevede più espressamente l’allegazione del provvedimento impugnato al momento del deposito del ricorso. A tale modifica si aggiunge il fatto che nel nuovo modello normativo il Giudice non si pronuncia più sull’inammissibilità del ricorso in limine litis, ma deve comunque emettere il decreto di fissazione dell’udienza.  Solo nel contraddittorio delle parti, nel corso della prima udienza, verrà rilevata o eccepita la mancanza di tempestività del ricorso.  Addirittura il nuovo quadro normativo induce a ritenere che vi sia stata un’inversione dell’onere della prova della tempestività del ricorso, ponendolo questa volta a carico della Pubblica Amministrazione. Mentre infatti nel sistema precedente l’onere del ricorrente veniva appunto desunto dall’esplicita prescrizione a carico dello stesso del deposito dell’atto impugnato contestualmente al ricorso, il nuovo art. 6 prescrive l’esatto opposto, ovvero che il giudice, fissata l’udienza, inviti l’amministrazione resistente al deposito in cancelleria di copia del rapporto, degli atti di accertamento e di prova dell’avvenuta contestazione o notifica della violazione. La formulazione della nuova norma appare oltre tutto più razionale e conforme al principio che ripartisce l’onere della prova di un fatto in virtù della vicinanza della prova stessa alla parte onerata. Infatti spesso, la sanzione, inviata in busta chiusa, reca nel foglio di contestazione una data diversa dal timbro postale che a sua volta non sempre permette di accertare la data in cui è avvenuta effettivamente la notifica. L’amministrazione invece è in possesso della ricevuta di ritorno con data apposta certificante il giorno in cui la notifica stessa è avvenuta, e quindi proprio l’amministrazione e non il ricorrente appare il soggetto effettivamente in grado di fornire la prova della data di notifica da cui consequenzialmente ricavare la prova circa la tempestività dell’opposizione.

CAROLINA LEONE

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