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Pd San Severo: “Detto, fatto” pronta la proposta di delibera in materia di tributi locali

Già pronta la proposta di delibera in materia di tributi locali che Dino Marino presenterà in Consiglio

“Cogliamo al volo lo spirito finalmente propositivo dell’Amministrazione Comunale e presenteremo a breve una nostra proposta di delibera”. Così il Pd di San Severo replica alla risposta dell’Amministrazione comunale di San Severo in materia di tributi locali.
“Poche chiacchiere, io sono abituato a pensare solo ai fatti concreti. Qui a seguire c’è il testo della proposta di delibera e di regolamento che sto per presentare in Consiglio. Finora non li avevo presentati per rispetto verso il lavoro svolto dall’Assessore. Un lavoro che ha prodotto un topolino. Vedremo quanto veloci saranno nel rispondere Miglio, Inglese e compagnia cantante”, prosegue il consigliere comunale Dino Marino annunciando il testo riportato anche qui a seguire:

Proposta Delibera C.C.

Oggetto: Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento – Approvazione.

Premesso che;

• l’art.6 del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con la Legge n. 225 del 01.12.2016, epigrafato “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali”, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;

• il relativo regolamento deve disciplinare:

• Il numero delle rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30.09.2018;
• Le modalità con le quali il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
• Termini e contenuto dell’istanza del debitore,
• Termini e contenuto della comunicazione dell’Ente creditore;

• l’adesione alla definizione agevolata comporta l’esclusione delle sanzioni applicate nell’atto portato a riscossione coattivo tramite ingiunzione di pagamento;

• dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l’esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall’art. 27 della legge n. 689 del 1981;

• la delibera del Consiglio Comunale per la relativa disciplina è da adottare entro 60 giorni dalla data di conversione della legge, pertanto, nel caso di specie, il termine entro il quale occorre deliberare è fissalto al 1° Febbraio 2017 atteso che la predetta Legge di conversione n. 225 del 01.12.2016 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 ed è entrata in vigore il 3 dicembre 2016;

Considerato che la definizione agevolata rappresenta un’ opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la possibilità della riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, in quanto quest’ultimo ottiene una riduzione significativa del debito grazie alla eliminazione delle sanzioni;

Ritenuto di approvare la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento notificate negli anni dal 2000 al 2016 disciplinando le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l’adesione da parte di tutti i debitori interessati;

Visto il Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento, predisposto dal competente ufficio comunale dell’Ente ed allegato al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale;

Ritenuto il predetto Regolamento conforme alla normativa in materia ed appropriato alle necessità dell’Ente e dei cittadini contribuenti;

Visto il parere dell’Organo di Revisione, espresso in data _____________, in atti al protcollo del Comune in data _______ in atti al n. _______, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs, n. 267 del 2000 e s.m.i.;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la podestà regolamentare in generale;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

SI PROPONE DI DELIBERARE

La parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) Approvare l’allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di notifica di ingiunzione di pagamento;
2) Dare atto che la presente deliberazione e l’allegato Regolamento, saranno pubblicati entro trenta giorni dall’adozione sul sito internet istituzionale dell’Ente:
www.comune.san-severo.fg.it;
3) Dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanza, Dipartimento delle Fiannza, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L.n. 201 dl 2011e dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 446 del 1997;

Si propone, altresì, stante l’urgenza degli adempimenti conseguenti, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs, 267/2000 e s.m.i.

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
1. 1Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell’articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi del Comune di San Severo.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata
1. Relativamente alle entrate comunali di cui all’articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
c) le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento;
d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata
1. Ai fini della definizione di cui all’articolo 2, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il 30 settembre 2017.
2. L’istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell’istanza, l’eventuale richiesta di rateizzazione dell’importo dovuto di cui all’articolo 4.
3. Nell’istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l’ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza, assumendo assume l’impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
4. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica anche mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Articolo 4 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata
1. Il Comune comunica l’accoglimento o il rigetto dell’istanza entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa comunica l’accoglimento od il rigetto dell’istanza.
2. Qualora l’istanza venga accolta, il Comune comunica, nel termine di cui sopra, ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
1. rate a cadenza mensile, bimestrale, trimestrale;
2. numero massime di rate 15;
3. importo minimo della singola rata €. 50,00;
4. versamento in unica soluzione entro 90 giorni dalla comunicazione dell’Ente di accoglimento dell’istanza.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi in misura pari al tasso legale vigente;
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
5. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell’ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
1. L’adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all’articolo 2, comma 1;
2. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi dell’art. 2, gli importi già versati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto;
3. 2. A seguito della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso
1. A seguito della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

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