QUANDO UN BANCO RESTA VUOTO

Due avvenimenti concomitanti – accaduti nel mese di giugno ’24 – come la chiusura delle scuole e l’avvento della nuova Amministrazione Comunale di San Severo, potrebbero far luce sulla conoscenza del numero preciso di alunni della scuola primaria e media che non hanno frequentato, o che hanno frequentato saltuariamente l’anno scolastico 2023-24. Per essere più precisi, sarebbe importante sapere, dalla nuova Amministrazione, quanti alunni iscritti non hanno mai frequentato (i renitenti), alunni iscritti che hanno interrotto la frequenza e non sono più tornati a scuola (elusione-abbandono ingiustificato), alunni che hanno frequentato saltuariamente collezionando un numero di assenze tali da perdere l’anno scolastico (dispersione implicita ed esplicita) e infine l’eventuale numero di alunni frequentanti “l’educazione parentale”. Tutti questi dati sono importanti e penso debba essere il primo doveroso impegno – in prima persona – proprio del Sindaco per due ordini di motivi: il primo, perché il titolare della delega alla Pubblica Istruzione è lo stesso Sindaco che ha avocato a sé la delega insieme a quella dei rapporti con l’Università; il secondo, perché nel ruolo di oppositrice nella passata consiliatura, si è occupata spesso di dispersione ed abbandono scolastico, per cui non le dovrebbe essere difficile adesso pubblicizzare i dati di cui sopra. Pertanto credo sia legittimo essere impazienti ed anche emozionati nel conoscere finalmente i dati dell’anno scolastico concluso a giugno. Inoltre ci aspettiamo che il Sindaco metta nella sua agenda la realizzazione di quanto previsto dalla legge 159/23 nata dalla conversione del decreto legge 123/23, meglio conosciuto come il DECRETO CAIVANO. La Legge introduce all’Articolo 12, le modalità con le quali occorre individuare l’alunno che evade la scuola dell’obbligo e quali rischi corre un genitore inadempiente. Un genitore che non abbia iscritto il minore all’inizio dell’anno scolastico, e che, ammonito dal Sindaco (ai sensi dell’art. 114, comma 1, del D. Lgs. 297/1994) non giustifica la mancata iscrizione del minore, è punito con la reclusione fino a due anni. Il Sindaco ritiene di dover applicare questa legge? Lo psicoterapeuta ALBERTO PELLAI sostiene quanto segue: … sanzionare i genitori che non mandano i figli a scuola non risolverà il dramma dell’evasione e della dispersione scolastica. Punirli con la detenzione andrebbe solo ad aumentare l’affollamento delle carceri. «Servono interventi di supporto sociale, culturale ed educativo PIÙ CHE SANZIONI DI NATURA PENALE. Spesso l’abbandono scolastico avviene proprio in quelle zone e in quei quartieri in cui l’illegalità è all’ordine del giorno. Minori che non vanno a scuola vengono a volte intercettati dal circuito della microcriminalità. Ci sono progetti di tempo pieno, di associazioni del volontariato, di strutture pedagogiche territoriali, associazioni di maestri di strada che intercettano minori a rischio e invece di lasciarli dispersi nei loro quartieri, permettono a quegli stessi minori di entrare in circuiti educativi virtuosi.



