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RICORSO AL “TAR” DI 10 FARMACIE DI S. SEVERO CONTRO REGIONE E COMUNE

Riportiamo in ampia sintesi il testo di una determina dell’Avvocatura del nostro Comune circa un ricorso al TAR della Puglia da parte di DIECI FARMACIE di San Severo. Ecco la sintesi del testo della richiamata determina:
“DETERMINA DELL’AVVOCATURA COMUNALE N. 25 DEL 4.02.2016 — OGGETTO: INCARICO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA FARMACIA ARIANO + 9 C/ COMUNE DI SAN SEVERO. IL RESPONSABILE, premesso che le FARMACIE ARIANO, CARAFA, CENTRALE, FABRIZI, FABIANO, GIULIANI, LA PIETRA, MANZO, MODERNA, ROMANO, tutte rappresentate e difese dall’avv. NICOLA CINTOLI del Foro di Foggia, hanno proposto RICORSO DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA–BARI, CONTRO LA REGIONE PUGLIA, IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T. DELLA GIUNTA REGIONALE ED IL COMUNE DI SAN SEVERO, IN PERSONA DEL SINDACO P.T., notificato in data 19.01.2016, per l’annullamento: – della deliberazione della Giunta Regionale n. 2159 del 9.12.2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18.12.2015, avente ad oggetto “APPROVAZIONE ELENCO SEDI FARMACEUTICHE di cui alla L. 27/2012 art.11 – primo interpello” e relativo “Allegato A – Elenco sedi farmaceutiche primo interpello concorso straordinario L.27/2012”; – I PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE NEL COMUNE DI SAN SEVERO, ALLO STATO NON CONOSCIUTI; – tutti gli atti ai predetti comunque connessi, sia presupposti che consequenziali, ancorché non conosciuti, comunque lesivi, tra cui gli atti relativi alla procedura di interpello per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui alla su citata deliberazione. Considerato che LE MOTIVAZIONI ADDOTTE DALLA RICORRENTE NON POSSONO ESSERE ACCETTATE NE’ CONDIVISE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ONDE LA NECESSITÀ DI CONTRASTARLE MEDIANTE RITUALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, ED, OVE NECESSARIO, ANCHE A MEZZO DI RICORSO INCIDENTALE, CON EVENTUALE DOMANDA RICONVENZIONALE; Considerato che con delibera di G.M. n.109 del 30.03.2012 la Giunta Municipale ha conferito al Responsabile dell’Avvocatura la funzione di attribuire gli incarichi della difesa e rappresentanza dell’Ente ai professionisti interni, dando contestuale comunicazione al Sindaco e/o all’Assessore al Contenzioso, fermo restando la sottoscrizione del mandato ad litem, per ogni singolo giudizio, da parte del Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente; Ritenuto, pertanto, di doversi costituire nei modi e termini di legge, nel giudizio suindicato, conferendo l’incarico per la difesa delle ragioni del Comune, all’avv. MARIO CARLINO, sottoscrittore del presente atto, legale interno dell’Ente; Visto l’art.107 del D. Leg.vo 18.8.2000 n.267 (TUEL); Vista la delibera di G.C. n.173 del 30.07.2013; Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 8.01.2016; DETERMINA: – di resistere e costituirsi in giudizio, per tutto quanto in premessa specificato”.
LA REDAZIONE

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