RICORSO AL ‘TAR’ DI SETTE FARMACIE SANSEVERESI CONTRO REGIONE E COMUNE (CHE SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO)

RITENIAMO INTERESSANTE PUBBLICARE UN’AMPIA SINTESI DELLA DETERMINAZIONE N. 91 DEL 29 APRILE 2016 DELL’AVVOCATURA COMUNALE, AVENTE AD OGGETTO “INCARICO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA FARMACIA FABIANO M.+6 CONTRO COMUNE DI SAN SEVERO”. ECCO IL TESTO DELLA DETERMINAZIONE:
“IL RESPONSABILE, PREMESSO che le FARMACIE FABIANO, FABRIZI, ROMANO, ARIANO, GIULIANI, LA PIETRA e CARAFA, tutte rappresentate e difese dall’avv. TOMMASO DI GIOIA del Foro di Bari, hanno proposto Ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia–Bari, contro la REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, ed il COMUNE DI SAN SEVERO, in persona del Sindaco p. t., notificato in data 7.4.2016, per la dichiarazione di illegittimità: – dell’adempimento della Regione Puglia in ordine al procedimento di REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA FARMACEUTICA DEL COMUNE DI SAN SEVERO ai sensi dell’art.2 comma 2 L. 475/68 e del silenzio serbato sull’atto di diffida dell’1.4.2016, nonché per l’accertamento : – dell’OBBLIGO DELLA REGIONE PUGLIA DI CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO E PROCEDERE ALLA SOPPRESSIONE DELLA FARMACIA DIVENUTA SOPRANNUMERARIA SULLA BASE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE SECONDO I DATI ISTAT. Considerato che anche il Comune di San Severo è parte sostanziale e processuale nel detto procedimento, al pari degli altri giudizi correlati, già promossi dagli stessi ricorrenti aventi medesimo oggetto; Considerato altresì, che le motivazioni addotte dalla ricorrente non possono essere accettate ne’ condivise da questa Amministrazione Comunale, onde la necessità di contrastarle mediante rituale costituzione in giudizio, ed, ove necessario, anche a mezzo di ricorso incidentale, con eventuale domanda riconvenzionale; Dato atto che con delibera di G.M. n.109 del 30.3.2012 la Giunta Municipale ha conferito al Responsabile dell’Avvocatura la funzione di attribuire gli incarichi della difesa e rappresentanza dell’Ente ai professionisti interni, dando contestuale comunicazione al Sindaco e/o all’Assessore al Contenzioso, fermo restando la sottoscrizione del mandato ad litem, per ogni singolo giudizio, da parte del Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente; Ritenuto, pertanto, di doversi costituire nei modi e termini di legge, nel giudizio suindicato, conferendo l’incarico per la difesa delle ragioni del Comune, all’avv. MARIO CARLINO (nella foto), sottoscrittore del presente atto, congiuntamente e/o disgiuntamente all’avv. ANGELO CEDDIA, legali interni dell’Ente; Visto l’art.107 del D.Leg.vo 18.8.2000 n.267 (TUEL); Vista la delibera di G.C. n.173 del 30.7.2013; Visto il Decreto Sindacale n. 33 del 13.4.2016; DETERMINA: – di resistere e costituirsi in giudizio, per tutto quanto in premessa specificato, nel Ricorso proposto dalle FARMACIE FABIANO, FABRIZI, ROMANO, ARIANO, GIULIANI, LA PIETRA e CARAFA, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari, notificato in data 07.4.2016, e ad ulteriori ricorsi per motivi aggiunti, nonché di proporre eventuale ricorso incidentale, con domanda riconvenzionale; – di affidare l’incarico della difesa delle ragioni di questo Ente all’avv. MARIO CARLINO, sottoscrittore del presente atto, congiuntamente e/o disgiuntamente all’avv. ANGELO CEDDIA, legali interni dell’Ente, conferendo agli stessi ogni più ampio mandato;- di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo è la sig.ra ALFONZETTI. F.to Il Responsabile dell’Avvocatura Comunale avv. MARIO CARLINO”.
LA REDAZIONE
