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SACCHETTI PER I RIFIUTI: MIGLIO ANNULLI L’ORDINANZA

DUBBI SULLA LEGITTIMITA’ DELL’ORDINANZA SUI SACCHETTI PER I RIFIUTI: MIGLIO ANNULLI L’ORDINANZA

Le Consigliere Comunali Lidya Colangelo ed Alessandra Spada esprimono viva preoccupazione e seri dubbi sulla legittimità dell’ordinanza n. 19 con la quale il Sindaco vieta l’utilizzo di sacchi non trasparenti per la raccolta dei rifiuti domestici e non perché inficerebbero la verifica del conferito.

I dubbi sulla legittimità dell’Ordinanza derivano da una serie di fattori che andremo ad elencare:

Il Regolamento dell’Unione Europea n. 679 del 27 aprile 2016, anche detto GDPR (General Data ProtectionRegulation), all’articolo 4 statuisce che: per dato personale deve intendersi “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile” dove per identificabile deve considerarsi “la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.

È innegabile che, proprio attraverso i rifiuti, è possibile risalire a queste informazioni di carattere personale: si pensi ai dati anagrafici ricavabili da una fattura; alle abitudini alimentari deducibili dagli involucri dei cibi consumati e al conseguente desumibile tenore di vita; ma si pensi, soprattutto, alle condizioni di salute derivanti dalla possibilità di vedere scatole di farmaci utilizzati; alle opinioni politiche, all’adesione ad una certa confessione religiosa, all’orientamento e alle abitudini sessuali…;

E’ chiaro, quindi, che, attraverso i rifiuti solidi urbani, è possibile risalire a dati personali.

L’imposizione dei sacchetti trasparenti, a maggior ragione nell’ambito di una raccolta porta a porta come quella di San Severo, appare, dunque, contraria all’ordinamentointernazionale e nazionale. La normativa sulla protezione dei dati personali conferisce a ciascun individuo il diritto affinché le informazioni che lo riguardano non vengano rese note e non circolino liberamente, tranne per i fini previsti dalla legge, e rimangano strettamente riservate a meno che non voglia divulgarle il soggetto stesso.

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea all’articolo 8 stabilisce che “ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano”.  Il Regolamento dell’Unione Europea prevede che “la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale”. La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, all’articolo 8, tutela la riservatezza circa i propri dati personali. Anche la Costituzione della Repubblica Italiana, tra i diritti fondamentali del cittadino, inserisce la tutela da ogni forma di ingerenza nella vita privata all’articolo 2, oltre che negli articoli 10, 11 e 117 che aprono l’ordinamento interno a quello internazionale.

L’ordinanza di Miglio relativa ai sacchetti trasparenti, quindi, avanza dubbi sulla conformità alla normativa vigente in quanto “chiunque si trovi a transitare nello spazio antistante l’abitazione, è posto in condizione di visionare agevolmente il contenuto esteriore” ma anche non necessaria dal momento che l’efficace raccolta dei rifiuti può essere lecitamente effettuata ricorrendo ad altri metodi quali il contrassegnare i sacchetti con codici a barre, microchip o RFID (Radio Frequency Identification) attraverso i quali è possibile “delimitare l’identificabilità del conferente ai soli casi in cui sia stata accertata la mancata osservanza delle prescrizioni in ordine alla differenziazione e non quindi in qualunque caso.

Il Garante per la privacy si è espresso sul tema attraverso il provvedimento del 14.07.2005 affermando che l’imposizione di dette modalità di raccolta potrebbero “comportare […] seri inconvenienti alle persone interessate, le quali conferiscono i rifiuti nella fondata aspettativa che gli effetti personali da esse inseriti nei sacchetti […] siano oggetto solo di eventuali controlli proporzionati di cui i cittadini siano adeguatamente informati, e non anche di indebita visione ed utilizzazione da parte di terzi”.  

Per il Garante della privacy, in conclusione, non è lecito da parte dei Comuni imporre l’utilizzo di sacchetti trasparenti ai fini della raccolta differenziata porta a porta poiché l’ordinanza si configurerebbe come contraria alla normativa posta a tutela della riservatezza dei dati personali e, perciò,  lesiva di un diritto fondamentale della persona, con la conseguenza che il perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta differenziazione dei rifiuti, comunque giudicato meritevole di tutela, deve fondarsi su metodi differenti.

Alla luce di tali considerazioni, chiediamo al Sindaco l’immediato annullamento dell’Ordinanza Sindacale n. 19 del 27 Luglio 2022.

Le Consigliere Comunali

Lidya Colangelo – Alessandra Spada

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