In evidenza

SAN SEVERO: AMPLIAMENTO CIMITERIALE “APPROVAZIONE FRETTOLOSA”

LETTERA APERTA alla dott.ssa MISCIA Commissario Prefettizio del Comune di San Severo

Gentilissima dottoressa,

faccio riferimento alla delibera di Giunta Comunale n. 18 del 31.1.2014, avente ad oggetto AMPLIAMENTO CIMITERIALE 3° E 4° LOTTO – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI € 5.380.000,00

E PRESA D’ATTO DELLA RIDUZIONE FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE. APPROVAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO DEI SUOLI.

Al riguardo devo evidenziare che trattasi di un accapo che doveva essere discusso dal Consiglio Comunale, in quanto – chiaramente – non di competenza della Giunta.

Evidentemente la presa di coscienza della imminente caduta della amministrazione e la consapevolezza di non avere la maggioranza in Consiglio ha dettato questa scelta.

Come si riconosce nella stessa delibera della Giunta n. 18/2014, infatti, nel caso in esame il vincolo preordinato all’esproprio, apposto nel 2003, è decaduto e, pertanto, per procedere all’ampliamento deliberato è necessario procedere alla sua reiterazione, in effetti disposta (in maniera non condivisibile) con la stessa delibera.

Tuttavia, l’art. 9, comma 4, del TUE prevede che “il vincolo preordinato all’esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1”, che, a sua volta, fa riferimento all’atto di approvazione del piano urbanistico generale ovvero ad una sua variante.

L’approvazione di tali atti, com’è noto, rientra nella competenza consiliare, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), per cui ne consegue che, quando il progetto preliminare di un’opera pubblica comporta l’apposizione o la rinnovazione del vincolo preordinato all’esproprio, la sua approvazione spetta al Consiglio comunale.

In tal senso, vi sono anche due sentenze del Consiglio di Stato, secondo cui:

–“Ai sensi dell’art. 9 D.P.R. n. 327 del 2001 … la decadenza del vincolo espropriativo non esclude che l’amministrazione, mediante il ricorso al procedimento di adozione delle varianti agli strumenti urbanistici, possa reiterare il vincolo, fornendo congrua motivazione in ordine alla persistenza delle ragioni di diritto pubblico sottese alla necessità di reiterazione (Cons. St., Sez. IV, 6.5.2013, n. 2432; 12.5.2010, n. 2843, 19.3.2008, n. 1095. Il procedimento seguito dall’amministrazione comunale – che ha ritenuto non necessaria la variante al piano regolatore, peraltro di competenza del Consiglio comunale, … – contrasta insanabilmente con i richiamati principi” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 5197);

– “ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 267 del 2000 la Giunta municipale ha competenza generale e residuale, e quindi le appartiene il potere di approvazione del progetto preliminare di un’opera pubblica, salvo che questo comporti una variante allo strumento urbanistico, nel qual caso la competenza appartiene al Consiglio” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 luglio 2010, n. 4890).

Alla luce di quanto sopra, chiedo alla S.V. Ill.ma di valutare la necessità di annullare in autotutela la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 31.1.2014.


San Severo, oggi 3 marzo 2014.

Avv. Luigi Valentino DAMONE

Altri articoli

Pulsante per tornare all'inizio