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SAN SEVERO: DELIBERATA L’INDIVIDUAZIONE DI ZONE AGRICOLE DOVE E’ POSSIBILE COSTRUIRE

Il Consiglio Comunale ha deliberato l’individuazione delle zone agricole nelle quali è consentito il rilascio del permesso di costruire a titolo oneroso, di cui all’art. 16 del DPR 380/2001- LR 6/1979 – art. 9, 1° comma.

Nel corso degli ultimi mesi agli

 

uffici competenti continuano a pervenire richieste di rilascio di permessi di costruire nelle zone classificate di tipo “E-Verde Agricolo”, per la realizzazione di interventi funzionali alla conduzione del fondo o alla produttività agricola, da parte di imprenditori agricoli non a titolo principale. In ragione delle mutate condizioni socio-economiche si ritiene che la condizione di imprenditore agricolo a titolo principale (oggi “imprenditore agricolo professionale”) debba rilevare solo ai fini della gratuità del titolo abilitativo e non già ai fini della possibilità di realizzazione dell’intervento, posto che si tratti comunque di interventi funzionali alla conduzione del fondo o alla produttività agricola e con le stesse limitazioni e modalità stabilite per gli interventi a titolo gratuito. Il Consiglio ha ritenuto, nelle more della definitiva approvazione del P.U.G., di consentire nelle zone classificate di tipo “E – Verde Agricolo” il rilascio del permesso di costruire a titolo oneroso di cui all’art. 16 del D.P.R. 380/2001 anche agli imprenditori agricoli non a titolo principale, purché si tratti di interventi funzionali alla conduzione del fondo e alla produttività agricola e con le stesse limitazioni e modalità stabilite per gli interventi a titolo gratuito, con esclusione delle zone sulle quali insistono vincoli di inedificabilità assoluta posti da leggi nazionali e regionali. Ai fini della determinazione del contributo di costruzione il Consiglio ha deliberato che si dovrà procedere nel modo che segue. Oneri di urbanizzazione: non dovuti; costo di costruzione: in analogia a come determinato in relazione ad insediamenti produttivi conseguenti a varianti urbanistiche ex accordi di programma e ex art. 5 DPR 447/98 (oggi art. 8 DPR 160/2010) – costo delle opere relativo a stabilimenti industriali determinato annualmente dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia – in assenza della determinazione del costo delle opere relativo all’anno in corso, è da farsi riferimento all’ultima determinazione annuale disponibile, previo adeguamento sulla base degli indici mensili ISTAT. Prima di approdare in Consiglio per l’approvazione la pratica è stata sottoposta alla V Commissione Consultiva Consiliare.

 

 

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