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SAN SEVERO: : Restringimento temporaneo della carreggiata lungo Via Foggia (Via Soccorso – ex S.S. 16)

Il Funzionario Delegato Area I Patrimoniale dott. Livio Caiozzi: ha firmato una ordinanza –  a seguito della richiesta presentata dal RUP dell’intervento ing. Giuseppe Cela –  per il restringimento della carreggiata lungo Via Foggia (Via Soccorso – ex S.S. 16), alternativamente in entrambe le corsie di marcia e per tratti successivi, secondo le esigenze del cantiere, nel tratto compreso tra Via Schiavetta ed il ponte sul Canale del Venolo (escluso), della

 

lunghezza di circa 1,2 Km, per l’esecuzione dei lavori denominati “Iniziative per le infrastrutture di supporto agli insediamenti produttivi”, da effettuarsi a mezzo della ditta appaltatrice dei lavori Nicola Daloiso S.r.l..

Dalle indicazioni fornite dal RUP, i lavori interesseranno un periodo di 150 giorni, con inizio dalle ore 7,00 di lunedì 16 settembre 2013 e fino alla ore 17,00 del giorno 10 febbraio 2014; le lavorazioni previste in progetto potranno interessare entrambe le corsie di marcia, comunque alternativamente e per tratti successivi. Pertanto si è ritenuto necessario regolamentare il restringimento della carreggiata, alternativamente in entrambe le corsie di marcia e per tratti successivi, lungo Via Foggia (Via Soccorso – ex S.S. 16) nel tratto compreso tra Via Schiavetta ed il ponte sul Canale del Venolo (escluso) della lunghezza di circa 1,2 Km. Il provvedimento, con parere favorevole del Comandante di Polizia Locale Magg. Ciro Sacco e del Responsabile del Procedimento arch. Antonio Galella; è stato adottato per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione stradale. Ne sono stati informati anche il servizio del 118, tutte le forze di polizia e il servizio di raccolta rifiuti, affinché venga stabilito il percorso alternativo più idoneo per i mezzi pubblici e di soccorso circolanti nella zona interessata dai lavori.

Con la stessa ordinanza sono state disposte anche l’adozione dei seguenti provvedimenti e prescrizioni: obbligo, a carico dell’impresa appaltatrice, di posizionamento di idonea segnaletica verticale conforme alla vigente normativa ed ogni altro accorgimento finalizzato alla pubblica e privata incolumità, anche nelle ore notturne; obbligo, a carico dell’impresa appaltatrice, di provvedere alla collocazione di segnali atti ad informare l’utenza dei provvedimenti assunti con la presente ed a coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la regolamentazione ivi prevista; i lavori devono essere eseguiti secondo quanto previsto nell’art. 8 del Piano di Disinquinamento Acustico; obbligo, a carico dell’impresa appaltatrice, al termine dei lavori, di ripristino della segnaletica originaria ivi localizzata e salvo le innovazioni e modifiche previste nel progetto da eseguirsi; obbligo, a carico della ditta appaltatrice, di realizzare percorsi pedonali protetti sulle corsie libere, di larghezza minima di 1 mt. L’ordinanza non esime la ditta appaltatrice dal risarcimento di danni che si dovessero eventualmente apportare alle opere pubbliche o private in conseguenza all’esecuzione dei lavori appaltati da parte del Comune di San Severo.

Avverso il provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 37, 3° comma del d.Lgs 285/92 e s.m. e i. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’art. 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento d’attuazione del nuovo Codice della Strada); che ai sensi dell’art. 3, 4° comma della Legge 241/90, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Puglia, Bari, entro il termine di sessanta gironi decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

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