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San Severo: Un ingiusto divieto per il mio amico a quattro zampe!

Riceviamo e pubblichiamo:

“Gentile redazione, vi segnalo un increscioso episodio che si è verificato ieri mattina all’interno di una tabaccheria di San Severo, che subito segnalato tramite dichiarazione scritta presso il comando dei Vigili Urbani di San Severo. Appena entrato nella tabaccheria io e il mio cucciolo di cane Zeus di razza Jack Russel di sette mesi al gunzaglio ,venivo invitato dal titolare ad uscire dal locale in quanto secondo lui, i cani nel suo locale non possono entrare, ho chiesto su quale legge si basa il suo divieto, a questa mia richiesta mi ha fatto vedere un cartello con divieto per cani, Gli ho detto che quel cartello non ha nessun valore, il titolare invece mi ha invitato più di una volta ad uscire dal suo locale, ma mi sono rifiutato fermamente e lo avrei fatto solo quando avrei effettuato la mia operazione ( ricarica telefonica) .Gli ho fatto presente che esiste una legge denominata Brambilla la quale regola l’ingresso degli animali d’affezione nei locali e luoghi pubblici, compreso le tabaccherie, su questa legge nazionale si rifà la legge regionale n18 del 20/02/2020 art 26. Ho potuto fare la ricarica telefonica grazie alla mia fermezza nel far rispettare un Sacro Santo DIRITTO di poter accedere nei locali pubblici con i propri amici a quattro zampe .Una volta uscito ho chiamato la Polizia Locale di San Severo e ho spiegato l’increscioso episodio. Mi hanno invitato al Comando per fare una dichiarazione scritta ciò che ho fatto direttamente senza esitare. Il sottoscritto si porta il suo amico a quattro zampe in aereo, in funivia, in nave, in albergo ….ovunque ma vedo questo ASTIO nei confronti dei nostri pelosetti in parecchi locali pubblici.”

ROBERTO

 

“Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 18 del 10-2-2020

Libero accesso degli animali da affezione negli esercizi pubblici, commerciali, manifestazioni
fieristiche e nei locali aperti al pubblico
1. Gli animali d’affezione, accompagnati dal detentore, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici
e commerciali, manifestazioni fieristiche, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio
regionale.
2. I detentori che conducono i cani negli esercizi, luoghi e uffici di cui al comma 1, hanno l’obbligo di
usare il guinzaglio e di essere muniti della museruola. I detentori devono inoltre aver cura che i cani non
sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni e sono tenuti
alla immediata rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari
categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci.
4. Il responsabile di esercizi pubblici e commerciali, nonché dei luoghi e degli uffici aperti al pubblico
può adottare, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico-sanitaria sussistenti nel caso di specie, misure
limitative all’accesso, previa comunicazione al sindaco.”

 

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