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UN’ORDINANZA COMUNALE CONFUSIONARIA E MOLTO DISCUTIBILE

Nell’ordinanza n. 178 del 19/09/2016, scritta dal vice sindaco F. Sderlenga e firmata dal sindaco F. Miglio, riguardante il taglio di siepi e rami sulla carreggiata, pulizia strade, fossi, cunette e ripe, testualmente si legge: “È necessario – spiega il Vice Sindaco, Francesco Sderlenga – visto lo stato di incuria di alcuni terreni, che i proprietari o aventi diritto o possessori a qualsiasi titolo di terreni immediatamente e comunque entro e non oltre 30 giorni si attivino per avviare le azioni necessarie ad evitare disagi alla circolazione eseguendo e manutenendo costantemente la pulizia dei fossi laterali alle strade, fossi, rivi, cunette e ripe. Chiediamo a tutti la massima collaborazione al fine di evitare sanzioni e tutelare la viabilità”. I proprietari o aventi diritto o possessori a qualsiasi titolo di terreni dovranno: a) eseguire o far eseguire la pulizia dei fossi laterali alle strade, fossi, rivi, cunette e ripe. I suddetti proprietari e/o responsabili, dovranno comunque tenere costantemente pulite le dette opere, in particolare dopo ogni evento a carattere piovoso, in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane; b) mantenere le ripe in modo da impedire lo scoscendimento del terreno o l’ingombro della sede stradale e pertinenze per caduta massi od altro materiale ed impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale; c) provvedere al taglio di rami ed alla potatura delle piante che si protendono oltre il ciglio della strada nonché di quelle che comunque possano cagionare situazioni di degrado e di pericolo; d) allontanare e smaltire immediatamente il materiale di risulta derivante dalle predette operazioni in luogo idoneo al suo recepimento. Gli Agenti di Polizia Locale e le altre forze dell’Ordine, sono incaricati delle attività di controllo e per l’esecuzione della presente Ordinanza e dell’applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori. Il Comune provvederà, ove detti lavori non siano eseguiti: alla esecuzione d’ufficio di dette opere, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, a norma dell’art. 70 comma 2 del Regolamento di esecuzione del “Nuovo Codice della Strada”; all’applicazione di una sanzione amministrativa da € 155,00 ad € 624,00 come previsto dall’art. 29, commi 2 e 3, art. 31, comma 1 e 2, art. 32, comma 3, art. 33, commi 3, 5 e 7 del “Nuovo Codice della Strada” ovvero delle altre disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti in materia; Che in caso di inottemperanza, salvo quanto disposto dal Codice della Strada, si procederà con la segnalazione per la violazione dell’art. 650 del C. P. eccetto più gravi violazioni amministrative e/o penali e si potrà provvedere coattivamente all’esecuzione di quanto imposto, con successivo addebito delle spese e violazioni.

Orbene, si rende necessario mettere a conoscenza la cittadinanza sanseverese che: Gli enti proprietari delle strade (stato, provincia, comune), allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

  1. a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
  2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre: a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo; b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.

2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza. (1)

  1. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

Il Comune è tenuto a concorrere nelle spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, in misura variabile, da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade. Fonte: Codice della strada – TITOLO II – Della costruzione e tutela delle strade (art. 14 del D.lgs. n. 285 del 30/04/92).

Pertanto: s’nvitano tutti i cittadini sanseveresi proprietari di terreni, confinanti con strade pubbliche (comunali) aventi fossi laterali occlusi, erbacce e arbusti selvatici di vario genere siti nella pertinenza stradale, cunette chiuse, scarpate in stato d’abbandono ad astenersi dal procedere al rispetto di un’ordinanza del tutto fuori logica perchè l’esecuzione, il ripristino e la manutenzione di questi elementi è esclusiva competenza del comune in qualità di ente proprietario. Per quanto concerne i rivi (rigagnoli d’acqua): il Comune deve procedere ad una regolare attività di manutenzione su rivi e torrenti cittadini di cui è frontista, cioè quelli che confinano con strade o comunque aree di proprietà comunale. In particolare sulle strade pubbliche (comunali) aventi fossi laterali, nella pertinenza stradale, il Comune provvede con proprio atto deliberativo, previa ricognizione e rappresentazione cartografica, ad individuare interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo pulizia e quant’altro abbisogni) e ad una programmazione degli stessi interventi procedendo all’esecuzione. Inoltre l’utente stesso deve pretendere che la pubblica amministrazione tenga la strada pulita e in perfetta efficienza, adeguatamente segnalata e che le relative pertinenze, arredi e servizi siano tenuti sempre in ordine. Ed ancora, la pubblica amministrazione ha l’obbligo di procedere anche alla potatura degli arbusti prospicenti e dei rami degli alberi siti nella pertinenza stradale. Per le scarpate, delle stradi comunali, al pari di fossi e banchine ad esse latistanti, per effetto del rapporto pertinenziale in cui si trovano con la sede stradale, sono soggette a regime demaniale, è da considerarsi illegittimo ogni provvedimento con cui viene imposto al proprietario del fondo sovrastante una scarpata di provvedere alla sua manutenzione. In caso di latitanza, da parte della pubblica amministrazione in ciò che è suo obbligo e dovere fare, l’utente deve procedere a denunciare in maniera collettiva le gravi mancanze riscontrate. Purtroppo le denunce isolate portano a nulla. Per le violazioni all’art. 15 cc. 1-2-3 del Codice della Strada è prevista la sanzione da Euro 25.00 (Pagamento entro 5gg Euro 17.50) a Euro 100.00. (In ogni caso è prevista la sanzione accessoria amministrativa dell’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. L’inottemperanza non è sanzionata dall’art. 650 del c. p.ma dall’art. 211 del Codice della Strada. Le violazioni alle ordinanze comunali sono punite, ove non provvedono il codice penale o specifiche disposizioni di legge, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25.00 a Euro 500.00 ( Art. 7 bis cc. 1 e 1 bis della Legge n. 267 del 18/08/2000) e quindi è inapplicabile l’art. 650 del c. p. come invece scritto nell’ordinanza.

Si pone all’attenzione della cittadinanza sanseverese che le sanzioni riportate nell’ordinanza sono riferite al 2011 e quindi totalmente errate, infatti i nuovi limiti edittali sono da Euro 169.00 (pagamento entro 5 giorni d”Euro 118.30) a Euro 679.00. Ci si chiede come fa l’amministrazione comunale ad imporre sanzioni senza avere conoscenza alcuna degli effettivi importi delle sanzioni edittali attuali stabilite dal C. d.S. (D. Lgs  n. 285 del 30/04/92). Si precisa che le sanzioni indicate sono stabilite dal Ministero degli Interni, applicate dalla Polizia Locale e introitate dal Comune. Altro che sanzioni applicate dal Comune. (UN ALTRO COPIARE ED INCOLLARE?). Ed ancora, le violazioni degli artt.29, 31, 32, 33 del C.d.S. prevedono come sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi. L’inottemperanza non è affatto sanzionato dall’art. 650 del c. p. come invece scritto nell’ordinanza ma dall’art. 211 del Codice della Strada. L’Agente accertatore, infatti, ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell’art. 200 del C.d.S.o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall’art. 201 del C.d.S. Il verbale cosi redatto trasmesso al prefetto costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria. Il prefetto, nell’ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria, gli ordina l’adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all’entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l’ordinanza costituisce titolo esecutivo. L’esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell’ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l’ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L’ordinanza è comunicata al trasgressore ed all’ente proprietario della strada. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto, su comunicazione dell’ente proprietario o concessionario della strada, dà facoltà a quest’ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l’ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge. (Altro che applicazione dell’art. 650 del c.p.)

Quanto sopra scritto evidenzia che i manifesti relativi all’ordinanza n. 178 del 19/09/2016, affissi sui muri della città, sprovvisti anche del timbro dell’Ufficio Affissioni, sono deficitari di importanti argomentazioni, presentano visibili errori, gravi lacune, poca competenza nella materia e nell’applicazione delle norme. PERTANTO L’ORDINANZA N. 178 DEL 19/09/2016 DEVE ESSERE ANNULLATA E IL CODICE DELLA STRADA RIPASSATO. Fa specie, inoltre, vedere che l’ente comunale, titolare dell’ordinanza, tiene tutte le proprie strade comunali e le relative pertinenze in pessime condizioni. Il manto stradale, infatti, è un pericolosissimo colabrodo, le cunette chiuse internamente con conseguente allagamento della carreggiata e dei terreni confinanti,  le pertinenze stradali piene di erbacce selvatiche, di arbusti, con rami che sporgono sulla strada creando non pochi problemi alla circolazione veicolare, di canneti, sempre lungo i margini della carreggiata, che vengono utilizzati come tane da ratti di grosse dimensioni e serpenti. Senza contare discariche di rifiuti che fanno ancora più proliferare animali e insetti. Un evidente stato d’abbandono, d’incuria e di degrado totale. E’ una grande VERGOGNA pretendere dalla Cittadinanza l’osservanza di un’ordinanza minacciando interventi con addebiti e sanzioni mentre l’esempio che viene dato non è certamente dei migliori ed è del tutto…fatiscente. In caso d’intervento del Comando della Polizia Locale, che presumibilmente nemmeno si è accorto dei visibili errori e delle gravi lacune presenti all’interno dell’ordinanza, evitare comportamenti censurabili improducenti. Si proceda in seguito a denunciare gli abusi alle autorità competenti. ANCORA UNA VOLTA L’AGENTE SCELTO DI POLIZIA LOCALE CHE HA PERSO IL LAVORO INGIUSTAMENTE, PER MOLTO DISCUTIBILI DECISIONI PRESE A PALAZZO CELESTINI, HA DIMOSTRATO LA PROPRIA PROFESSIONALITÀ METTENDO LE PROPRIE GIUSTE CONOSCENZE AL SERVIZIO DEI CITTADINI SANSEVERESI E, SOPRATTUTTO, HA AVUTO ANCORA UNA VOLTA IL CORAGGIO DI METTERCI LA FACCIA. SPERIAMO CHE ANCHE ALTRI LO FACCIANO PRESTO…….PER UNA SAN SEVERO MIGLIORE.

GIANNI IANNANTUONO

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