Comunicati

VA CONTESTATA LA LEGITTIMITA’ DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO TARSU DEL COMUNE

Riceviamo e pubblichiamo:

Con riferimento all’articolo: “Emissione e notifica di avvisi di accertamento: Chiarimenti dell’Amministrazione Comunale”, pubblicato da LAGAZZETTA DI SAN SEVERO, quale occasione migliore per rispolverare il vecchio modo di dire “darsi la zappa sui piedi”?Infatti, si legge: “quanto agli adempimenti dichiarativi, i contribuenti erano tenuti a dichiarare per intero la superficie calpestabile”. Ciò dimostra due cose: 1) le normative esistono, bisogna conoscerle, non tutti le conoscono; 2) nel comunicato, chi scrive, non conosce il contenuto dell’accertamento TARSU ricevuto dai concittadini.

Nel comunicato si cita l’ANCI. A dover di cronaca, informiamo i contribuenti, su cosa ha dichiarato l’ANCI: 1) passando dalla TARSU alla TARI non è cambiato nulla in relazione al calcolo della base imponibile che resta la SUPERFICIE CALPESTABILE; 2) “la normativa TARI, a differenza della TARSU, non prevede, come contenuto minimale della denuncia, una superficie da dichiarare almeno pari all’80% della superficie catastale di cui al D.P.R. 138/1998: il contribuente deve continuare a dichiarare la superficie calpestabile; 3) la superficie lorda catastale, presa all’80%, può essere considerata ai fini presuntivi dai comuni, per l’attività di accertamento.

Ciò significa esattamente due cose: 1) nel caso della TARSU dichiarando non meno dell’80% della superficie catastale totale escluse le aree scoperte (come previsto dalle NORMATIVE ITALIANE), il cittadino non ha commesso nessun illecito, quindi non riceve alcun accertamento; 2) nel caso della TARI occorre dichiarare il 100% della superficie calpestabile (escluse le aree scoperte); 3) ai fini di un eventuale accertamento, il comune, non conoscendo la superficie calpestabile, confronta il valore dichiarato dal contribuente con quello dell’80% della superficie lorda catastale, dalla cui differenza ne deriva l’eventuale metratura non denunciata. Sapete qual è la differenza tra dichiarare l’80% della superficie catastale totale escluse le aree scoperte e la superficie calpestabile? Praticamente quasi nulla, salvo casi particolari. Vi faccio un esempio pratico su uno degli accertamenti ricevuti da un contribuente: – superficie catastale totale escluse le aree scoperte = 136 mq. – l’80% di 136 mq è pari a 108,8 mq (arrotondato a 109 mq). – superficie calpestabile totale misurata da un tecnico con metro-laser = 111 mq. Questo contribuente dovrebbe ricevere un accertamento per 2 mq (111 – 109)???

Questa sarebbe un’omessa denuncia, un’infedeltà, una condizione di illegalità fiscale? SPERO DI NO.Invece, l’accertamento TARSU che nelle ultime settimane è stato inviato a migliaia di cittadini è stato calcolato “ERRONEAMENTE” confrontando la superficie dichiarata con la superficie catastale totale escluse le aree scoperte presenti nelle visure. Pertanto, ritornando all’esempio precedente, anziché inviare un accertamento su 2 mq, è stato inviato un accertamento su 25 mq (136 catastali – 111 calpestabili = 25 = una bella differenza da pagare per gli anni 2011-2012-2013…).

C’è chi ha ricevuto accertamenti pur avendo dichiarato il 100% della superficie calpestabile (tra cui un Ingegnere abbastanza pignolo) perché è evidente che la superficie catastale è superiore rispetto a quella calpestabile. Per i motivi predetti è assolutamente legittimo pensare che i vertici della tecnostruttura dovrebbero rileggere, come hanno fatto altri, le leggi, normative, decreti, circolari ministeriali e chi più ne ha più ne metta, pervenute negli uffici dal 1998 ad oggi. PER I MOTIVI PREDETTI RITENIAMO CHE SIA ASSOLUTAMENTE NECESSARIO CONTESTARE LA LEGITTIMITÀ DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO TARSU.Tra le tante normative, ne citiamo una che consente ai comuni di commisurare la tassa all’80% della superficie catastale degli immobili a “destinazione ordinaria” (ossia, quelli attualmente classificati in categorie catastali «A», abitazioni e studi; «B», alloggi collettivi; «C», locali commerciali). Questo criterio di commisurazione si applica d’imperio, dal 1º gennaio 2005 – in “prima battuta”, e senza la verifica della superficie tassabile – ogni volta che la superficie dichiarata dal contribuente è inferiore all’80% di quella che si legge sul certificato catastale. Il Comune deve iscrivere a ruolo la maggior superficie, semplicemente sostituendola a quella inferiore dichiarata dal contribuente ma senza dover fare prima un accertamento e senza che la sostituzione equivalga a un accertamento. Quindi, anche senza possibilità d’infliggere sanzioni per infedele dichiarazione (articolo 70 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall’articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311). OK, il contribuente deve dichiarare il 100% della superficie calpestabile. La domanda è: come mai l’accertamento è sul 100% della superficie catastale? Insomma, fate i comunicati senza nemmeno sapere di cosa state parlando. Infine, nel comunicato stampa si legge: “Nel caso il contribuente ritenga che la superficie ripresa a tassazione non sia corretta, potrà chiederne all’Ufficio Tributi l’annullamento o la rettifica previa verifica delle superfici delle utenze oggetto di accertamento mediante misurazione delle stesse da parte di personale autorizzato dall’Ente, senza ulteriori spese a suo carico, semplicemente compilando l’apposito modulo presente sul sito web del Comune ed inviandolo all’indirizzo e-mail “ufficiotributi@comune.san-severo.fg.it” (già riportato nell’atto di accertamento), unitamente alla copia del documento di identità. I cittadini sono i benvenuti presso l’Ufficio Tributi ove riceveranno ogni informazione utile nella ottica di un rapporto ufficio-utente che si auspica sempre più improntato al dialogo ed alla collaborazione”.

Rispondiamo: 1) non si capisce dove reperire il modulo nel sito internet del Comune di San Severo; 2) l’unica informazione fornita negli uffici TARSU/TARI è stata quella di presentare ricorso e di pagare entro 60 giorni nel caso in cui non si riceve risposta; 3) il TECNICO PUÒ TRANQUILLAMENTE REPERIRE LE PLANIMETRIE CATASTALI ONLINE E CALCOLARE IN 2 MINUTI LA SUPERFICIE CALPESTABILE SVILUPPANDO TUTTO TRAMITE AUTOCAD. Avrebbe potuto farlo tranquillamente prima di inviare gli accertamenti e magari facevate anche bella figura.

Chiariamo un concetto: anche se in passato le dichiarazioni avvenivano in maniera forfettaria e anomala, per la stessa ammissione di chi questo lavoro l’ha fatto per anni, tutti i contribuenti devono pagare l’importo dovuto ma, sicuramente, non più di quello che è dovuto.Poiché, la legge vale per tutti, spero che i politici onesti, specie quelli che combattono per “APRIRE IL VASO DI PANDORA”, possano chiedere UN’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE E L’INVIO DI ISPETTORI MINISTERIALI PER VERIFICARE SE TUTTI I CITTADINI, “TUTTI”, STIANO PAGANDO REALMENTE LE TASSE IN MANIERA EQUA.

Lettera firmata

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