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VERIFICA PERIODICA DELLE CALDAIE

Secondo la nuova normativa relativa alle verifiche periodiche sulle caldaie, a partire dal 1° giugno scorso, sono cambiati i documenti che certificano l’efficienza degli impianti installati in casa, in ufficio o in azienda, e diventano obbligatori anche per i dispositivi di climatizzazione estiva.

Apprendiamo dal Il Sole24ore che: “il

 

libretto di impianto deve essere presente per tutti gli apparecchi mentre il rapporto è obbligatorio solo per i sistemi soggetti a verifiche periodiche, cioè di riscaldamento con potenza maggiore di 10 kw e di condizionamento di potenza maggiore di 12 kw. A loro volta, le verifiche scattano, ogni qual volta s’intervenga sull’impianto modificandone l’efficienza o per disposizione di legge, con una tempistica diversa a seconda della tipologia e potenza dell’impianto. Ad esempio, per le caldaie a gas o metano normalmente installate in una singola unità immobiliare s’interviene ogni quattro anni, mentre si scende a due per gli impianti condominiali, se superiori ai 100 kWw Salvo diverse indicazioni regionali.

Rispetto all’edizione precedente, il nuovo libretto non si fonda più su due modelli (uno riferito alle centrali e l’altro al singolo impianto), ma su di un modello unico, personalizzabile, costituito da tante schede, usate e assemblate in funzione degli apparecchi e delle componenti dell’impianto.

Il libretto (che è la carta d’identità dell’apparato) viene compilato per la prima volta dall’installatore, all’atto della messa in funzione e aggiornato dal responsabile dell’impianto o dal manutentore. Con l’entrata in vigore, dal 1° giugno, del nuovo libretto, il responsabile (che nei piccoli impianti è l’utente stesso mentre in condominio può essere l’amministratore o la ditta abilitata da questi delegata) dovrà scaricare il nuovo modello di libretto dai modelli già disponibili sul sito del ministero Sviluppo economico e trascrivere sulla prima pagina di questo i dati identificativi dell’impianto così da consegnarlo, all’atto del controllo, al manutentore per l’aggiornamento.

Il rapporto di efficienza, invece, viene compilato direttamente dal manutentore, che ha anche il compito di trasmetterlo, preferibilmente in via telematica, all’ente locale che tiene aggiornato il catasto.

Nel documento è indicato il risultato dei controlli, che devono essere conformi a quanto previsto dalle norme Uni o ai limiti indicati dal Dpr 74/2013. In caso contrario, il rapporto risulterà negativo e l’impianto sarà da sostituire.

Incaricati dei controlli sono gli enti locali che ricevono il report delle verifiche e che, da parte loro, organizzano campagne ispettive a campione.

Le sanzioni dipendono dal Dlgs 192/2005 o da eventuali disposizioni delle Regioni. Si va da 500 ai 3mila euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile. Da mille ai 6mila euro per l’operatore incaricato che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico.”

Alla luce delle novità introdotte sull’argomento, chiediamo all’Amministrazione Comunale come intende riorganizzarsi, considerata anche l’imminente scadenza delle verifiche periodiche sugli impianti della nostra città.

AltraCittà San Severo

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