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A processo per la morte di una donna due medici della Chirurgia dell’Ospedale di San Severo

DUE MEDICI DELLA CHIRURGIA DI SAN SEVERO A PROCESSO PER LA MORTE DI MIA MOGLIE.

Mia moglie con una grave peritonite non viene operata nel reparto di Chirurgia di San Severo né sottoposta a cura antibiotica ma viene trasportata all’Ospedale di Foggia per sospetto Covid ove poi viene operata ma decede nelle ore successive.

Con l’ausilio del mio legale di fiducia (Avv. Guerino Infante) depositai subito una denuncia querela per omicidio colposo contro i medici della Chirurgia di San Severo ma dopo qualche mese mi venne notificata una prima richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica di Foggia.

Fatta l’opposizione da parte del mio legale, con l’ausilio del consulente di parte medico legale dr.ssa Rosanna Zamparese, econseguentemente accolta dall’On. Gip del Tribunale di Foggia, alla Procura venne ordinato di effettuare ulteriori indagini preliminari suppletive.

Dopo qualche mese, però, mi venne nuovamente notificata, e per la seconda volta, una nuova richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica, anch’essa opposta dal mio legale.

Questa volta il Gip del Tribunale di Foggia – dr.ssa Roberta Di Maria, in accoglimento dell’opposizione formulata dall’avv. G. Infante, con ordinanza del 19.7.2022 dispone che il pubblico ministero formuli l’imputazione coatta a carico di due medici del Reparto Chirurgia dell’Ospedale di San Severo in relazione all’attività criminosa di omicidio colposo a carico di mia moglie.

I fatti di cui al procedimento penale sono questi.

Nel mese di aprile 2020 mia moglie a causa di forti dolori addominali resistenti ai farmaci, consigliati dal curante, tramite il 118, chiamato alle ore 22,19, veniva trasportata all’Ospedale di San Severo, poi ricoverata nel reparto di chirurgia.

Dagli atti risulta che mia moglie giungeva in Ospedale alle ore 23,02 del 2.4.2020 e che è stata visitata dal medico del Pronto Soccorso solo alle successive ore 23,42 (DOPO BEN 42 MINUTI).

Alle ore 23,45 del 2.4.2020 il Pronto Soccorso richiedeva un’ecografia all’addome completo, del cui referto non vi è più traccia nella documentazione sanitaria in atti.

Alle successive ore 23,48 sempre del 2.4.2020 il Pronto Soccorso richiedeva una tac dell’addome completo, il cui referto viene stampato alle successive ore 1,27 del 3.4.2020.

Dal referto della tac si documentava distensione del sigma, a contenuto fecale, con evidenza di microbolle extra luminali peri viscerali e nel contesto del tessuto adiposo nello scavo pelvico che appariva disomogeneo. Coprostasi lungo la cornice colica destra e sinistra che appariva distesa. Versamento a densità in parte fluida in parte sovra fluida che si dispone in sede peri epatica, in minor misura in sede peri splenica, lungo le docce parieto coliche bilateralmente e nello scavo pelvico.

Dalla cartella clinica infermieristica del reparto di Chirurgia si evince che mia moglie entra in reparto Chirurgia San Severo alle ore 1,30 del 3.4.2020 e vi rimane in reparto sino alle successive ore 5,23 quando viene caricata sul 118 per essere trasporta all’Ospedale di Foggia per sospetto Covid.

Si vuole evidenziare sin d’ora che il sospetto Covid è rimasto solo un sospetto perchè il tampone eseguito è risultato poi NEGATIVO.

Quindi, mia moglie permane nel reparto di Chirurgia per quasi quattro ore.

Durante queste quattro ore non viene sottoposta né ad intervento chirurgico né a somministrazione di cure antibiotiche.

LA CURA ANTIBIOTICA, COSI’ COME AFFERMATO DAI CC.TT. DELLA PROCURA, NON ERA ALTERNATIVA ALL’INTERVENTO CHIRURGICO NE’ CONSEGUENTE MA ENTRAMBI DOVEVANO TEMPESTIVAMENTE EFFETTUARSI, TANTO RAPPRESENTAVA LA SOLA AZIONE IN GRADO DI PERMETTERE IL CONSEGUIMENTO DEI MIGLIORI RISULTATI (VEDASI RELAZIONE CC.TT. DEL 10.12.2021 PAGINA 10).

I CC.TT. della Procura a pagina 4 della propria relazione del 17.10.2021 affermano a chiare lettere quanto segue:

“E’ doveroso tuttavia segnalare che alle ore 03.21 del 3.4.2020 le condizioni cliniche della sig.ra Lombardi Maria erano certamente critiche, poiché i rilievi clinici e le risultanze degli esami ematochimico strumentali deponevano per un incipiente shock settico con MODS (Multiple Organ Dysfunction Syndrome). Ciò nonostante, pur ricevendo dalla Direzione Medica l’indicazione alla gestione in loco delle urgenze chirurgiche indifferibili, a prescindere dalla sussistenza di un sospetto diagnostico per Covid 19, la paziente NON FU SOLLECITAMENTE CONDOTTA IN SALA OPERATORIA ma alle ore 03,45 uno dei due medici indagati riferì di aver concordato con il dr. Petruzzelli, afferente alla S.C. di Chirurgia Generale Universitaria degli OO.RR. di Foggia di trasferirvi la Lombardi.

Nel disporre il trasferimento della paziente, necessitante un intervento chirurgico “urgente” poiché affetta da peritonite stercoracea da perforazione intestinale, non poteva non considerarsi che esso, seppure concordato, avrebbe comportato un ulteriore differimento dell’intervento per via della necessità di sottoporre a meticoloso inquadramento l’assistita. Tanto è vero che la procedura operatoria ebbe effettivo inizio alle ore 9,00.

… Nel caso della sig.ra (…) in cui erano presenti alle ore 03.21 del 3.4.2020 segni e sintomi di un incipiente shock settico con MODS, ogni ulteriore ritardo sarebbe stato particolarmente rischioso.”

Il Gip del Tribunale di Foggia, con la predetta ordinanza del 19.7.2022 ordina l’imputazione coatta dei due medici adducendo che in tema di responsabilità medica, le linee guida definite e pubblicate ai sensi dell’art. 5 legge 8 marzo 2017 n. 24 sono raccomandazioni di ordine generale, che contengono regole cautelari di massima, flessibili e adattabili, prive di carattere precettivo, rispetto alle quali è fatta salva la libertà di scelta professionale del sanitario nel rapportarsi alla specificità del caso concreto, nelle sue molteplici varianti e peculiarità e nel rispetto della relazione terapeutica con il paziente ossia, il medico deve, con scienza e coscienza, perseguire un unico fine: la cura del malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica, senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura, da disposizioni, considerazioni, valutazioni, direttive che non siano pertinenti rispetto ai compiti affidatigli dalla legge ed alle conseguenti relative responsabilità.

Inoltre, l’On. Gip ha preso atto nella sua ordinanza di imputazione coatta anche del consistente iato temporale tra l’accettazione della paziente in pronto soccorso e l’intervento chirurgico eseguito presso gli OORR di Foggia, che la TAC all’addome eseguita all’arrivo della paziente in Ospedale documentava la presenza di una perforazione intestinale di origine colica, che già alle ore 3,21 del 3.4.2020 le condizioni cliniche della sig.ra erano certamente critiche perché i rilieviclinici e le risultanze degli esami ematochimici e strumentali erano indicativi di un incipiente shock settico con MODS, CHE LA DIREZIONE MEDICA AVEVA DATO L’INDICAZIONE DELLA GESTIONE IN LOCO DELLE URGENZE CHIRURGICHE INDIFFERIBILI, A PRESCINDERE DALLA SUSSISTENZA DI UN SOSPETTO DIAGNOSTICO PER Covid 19, che il trasferimento avrebbe determinato una dilazione di tali tempi procedurali, da evitarsi stante l’urgenza della situazione e la necessità di intervenire prontamente, in uno con la mancata esecuzione di una terapia antibiotica indicata come necessaria unitamente all’intervento chirurgico nei casi simili a quello in seme.

​Sono soddisfatto al momento del provvedimento dell’On. Gip ma voglio chiarire che ci sarà ancora da combattere nelle aule giudiziarie, nel futuro dibattimento, per ottenere giustizia per lamorte della mia povera moglie e che gli imputati sono da considerarsi ad oggi innocenti sino all’emissione di un’eventuale sentenza di condanna passata in giudicato.

​D’Antoni Agostino.

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