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ELEZIONI COMUNALI REGOLARI: IL CONSIGLIO DI STATO GIUDICA L’APPELLO DI MARINO E MIRANDO INAMMISSIBILE

Il Consiglio di Statoin sede giurisdizionale (Sezione Quinta)ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 10304 del 2014, proposto da: LEONARDO MARINO, NAZARIO MIRANDO, rappresentati e difesi dagli avvocati GIULIANO DI PARDO, SALVATORE DI PARDO, con domicilio eletto presso Italia S.r.l. Regus Business Centres in Roma,

 

piazza del Popolo, n. 18; controCOMUNE DI SAN SEVERO, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO CARLINO, RAFFAELE IRMICI, ALDO LOIODICE, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Ombrone, n. 12/B; Ufficio Elettorale Centrale, Commissione Elettorale Circondariale di San Severo; U.T.G. – Prefettura di Foggia, Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, tutti rappresentati e difesi per legge dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; nei confronti diFRANCESCO MIGLIO, LIBERA ONDINA INGLESE, PASQUALE PIO ALBANESE, LOREDANA FLORIO, MAURIZIO SPINA, SANDRA CAFORA, MARIA GRAZIA BUCA, MARCO CANTORO, ROBERTO PRATTICHIZZO, GIOVANNI FLORIO, ANNALISA TARDIO, CIRO CATANEO, ARMANDO ANTONIO GAETANO BOCOLA, FELICE TEODORO COTA, LUCIA RITA DE LALLO, SIMONA FILOMENA VENDITTI, MARIA ASSUNTA DI MONTE, LUIGI MONTORIO, ANTONIO STORNELLI, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato GIACINTO LOMBARDI, con domicilio eletto presso MICHELE DI CARLO in Roma, Via Raffaele Caverni, 6; FRANCESCO LEONARDO LALLO, ALFREDO CIRO MATARANTE, LUIGI VALENTINO DAMONE, ANTONIO DOMENICO CARAFA, FRANCESCO SDERLENGA, ARCANGELA DE VIVO, ANTONIO GIUSEPPE BUBBA, ROSA CAROLINA CAPOSIENA, FRANCESCO STEFANETTI, MARIA ANNA BOCOLA, GIUSEPPE MANZARO, MICHELE EMILIANO.per la riformadella sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE I, n. 1487/2014, resa tra le parti, concernente proclamazione eletti – elezioni del sindaco e del consiglio comunale di San Severo del 25 maggio 2014.Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Severo e di U.T.G. – Prefettura di Foggia e del Ministero dell’Interno e di Ministero della Giustizia e di Francesco Miglio e di Libera Ondina Inglese e di Pasquale Pio Albanese e di Loredana Florio e di Maurizio Spina e di Sandra Cafora e di Maria Grazia Buca e di Marco Cantoro e di Roberto Prattichizzo e di Giovanni Florio e di Annalisa Tardio e di Ciro Cataneo e di Armando Antonio Gaetano Bocola e di Felice Teodoro Cota e di Lucia Rita De Lallo e di Simona Filomena Venditti e di Maria Assunta Di Monte e di Luigi Montorio e di Antonio Stornelli; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 aprile 2015 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Salvatore Di Pardo, Aldo Loiodice, Mario Carlino, Raffaele Irmici, Giacinto Lombardi e l’Avvocato dello Stato Stefano Varone;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO e DIRITTO – 1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Puglia gli odierni appellanti invocavano l’annullamento degli atti e provvedimenti relativi alle operazioni per l’elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di San Severo (FG), svoltesi il 25maggio 2014 e 8 giugno 2014.2. Il primo giudice, prescindendo dal formale esame delle eccezioni preliminari di irricevibilità per mancato rispetto del termine di cui all’art. 130, comma 1, n. 1, c.p.a. e di inammissibilità, riteneva infondato il ricorso. In particolare il giudice di prime cure respingeva sia le doglianze aventi ad oggetto la qualità e l’attività svolta nell’autenticazione delle firme da parte di Maria Assunta Di Monte, quale Direttore Amministrativo, Area III – F4, presso il Tribunale di Foggia, distaccata presso l’Ufficio del Giudice di Pace di San Severo, sia quelle inerenti alle asserite mancate esclusioni di due liste partecipanti alla competizione elettorale de qua, ossa la lista Rifondazione Comunista e la lista Popolari per l’Italia.3. Con l’appello in esame gli originari ricorrenti chiedono la riforma della sentenza impugnata che sarebbe erronea non avendo rilevato: a1) la violazione dell’art. 28, d.p.r. n. 570/1960, che impone che le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’art. 14, l. 53/1990, a nessuno dei quali potrebbe essere ricondotta Maria Assunta Di Monte, in quanto cancelliere presso il giudice di pace e non presso il tribunale o la Corte d’Appello, in questo senso sarebbe la circolare del Ministero dell’Interno n. 158/99 del 22 luglio 1999. Quindi, le autenticazioni delle presentazioni delle liste collegate al candidato Sindaco Miglio poste in essere dalla dott.ssa Di Monte dovrebbero essere considerate inefficaci. Infatti, il distacco della dott.ssa Di Monte avrebbe comportato una diversa competenza funzionale che le avrebbe impedito di svolgere le funzioni precedentemente esercitate presso il Tribunale. Infatti, in caso di distacco fermo restando il rapporto organico si verrebbe a modificare il rapporto di servizio, non trattandosi di distacco ad interim; a2) che lo stesso timbro utilizzato sarebbe quello del giudice di pace di San Severo e non quello del Tribunale di Foggia, come dovrebbe essere conformemente a quanto imposto dall’art. 21, d.p.r. 445/2000. In questo senso autonomo motivo di inefficacia delle autenticazioni risiederebbe nell’utilizzo del timbro del Giudice di Pace di San Severo, che non avrebbe potuto essere utilizzato, trattandosi di formalità richiesta a pena di nullità proprio dal citato art. 21; a3) che la dott.ssa Di Monte avrebbe inoltre autenticato le sottoscrizioni in giorni (3, 5, 7, 10, 12 aprile 2014) nei quali non sarebbe stata in servizio, ma in ferie o in permesso ex l. 104/1992. Rispetto a quest’attività il sopraggiunto decreto del Presidente della CA di Bari non avrebbe effetto sanante, poiché avrebbe dovuto richiedersi autorizzazione preventiva e concordata con il Prefetto. In ogni caso il suddetto decreto consentirebbe lo svolgimento dell’attività fuori dai luoghi e dall’orario di lavoro ma sempre che la dipendente fosse stata, cosa che non si sarebbe verificata, in servizio. Su quest’ultima censura il TAR non si sarebbe pronunciato; a4) che la Prefettura di Foggia con nota del 28 marzo e del 17 aprile 2014 avrebbe reso edotti i cittadini in considerazione dell’assenza di consiglieri comunali in carica dei luoghi e dei soggetti deputati ad effettuare le sottoscrizioni, quindi l’ufficio svolto a favore delle liste del Sindaco eletto si sarebbe posto in contrasto con quanto indicato dalla Prefettura ed avrebbe leso la par condicio, non avendo potuto anche le altre liste fruire degli uffici della dott.ssa Di Monte; b) la sussistenza di una violazione degli artt. 32 e 33, d.p.r. n. 570/1960, art. 2, l. 132/1993, d.lgs. 267/2000: l’integrazione documentale dell’autorizzazione all’uso del contrassegno da parte della lisa Popolari per l’Italia sarebbe illegittima, poiché avrebbe dovuto essere prodotta nel termine perentorio per la presentazione delle liste. Anche la sola esclusione di quest’ultima lista colmerebbe il divario di voti tra l’appellante ed il sindaco eletto.4. Costituitasi in giudizio l’amministrazione comunale torna ad eccepire anche in secondo grado la tardività del ricorso di prime cure, perché il verbale proclamazione eletti sarebbe del 4 luglio 2014, il ricorso sarebbe stato depositato il 25 settembre 2014, inoltre in data 8 luglio 2014 sarebbe affisso il manifesto ex art. 61, d.p.r. 570/1960 ed il consiglio comunale alla presenza del ricorrente avrebbe adottato la deliberazione ex art. 41 TUEL. Eccepisce, inoltre, l’inammissibilità dell’appello per la mancanza di una specifica censura sull’accertamento da parte della sentenza di primo grado in ordine alla data di proclamazione degli eletti e l’inammissibilità dell’atto di intervento in primo grado dei consiglieri Lallo e Matarante per violazione art. 130 comma 1 e art. 50 c.p.a., in quanto titolari di interessi autonomi da far valere con ricorso e in quanto l’atto di intervento non risulterebbe notificato come richiesto dall’art. 50 c.p.a. Inammissibili sarebbero anche le autonome doglianze da questi proposte perché non supererebbero la prova di resistenza.Quanto al primo motivo di ricorso in appello sarebbe inammissibile perché dal travolgimento delle elezioni deriverebbe il venir meno della carica di consigliere comunale dell’appellante.In ogni caso lo stesso sarebbe infondato in quanto: I) i sottoscrittori avrebbero riposto piena fede nell’attività di chi ha autenticato le firme; II) le indicazioni della Prefettura sarebbero state dirette solo al comune ed ai suoi dipendenti; III) il provvedimento di distacco non muterebbe lo stato giuridico del dipendente; IV) Non vi sarebbe riscontro che le firme sarebbero state autenticate in sede diversa da quella di servizio, in ogni caso per i cancellieri il vizio di extraterritorialità comporterebbe soltanto l’irregolarità dell’atto per i cancellieri e non la nullità come per i dipendenti comunali, a fortiori ciò varrebbe per l’autentica stata posta in essere solo in luogo diverso dall’ufficio; V) Nessuna preclusione all’efficacia retroattiva del decreto del Presidente della Corte d’Appello di Bari potrebbe essere invocata; VI) la Dott.ssa Di Monte nei giorni 5 e 12 che cadono di sabato non avrebbe dovuto essere in ufficio, e negli altri avrebbe fruito di permessi orari ex l. 104/1992.Quanto al secondo motivo di appello varrebbe il principio dell’impossibilità di annullare le elezioni in assenza di pregiudizio o compressione alla libera espressione del voto, come anche quello di cui all’art. 21 octies, l. 241/90. Inoltre la lista Popolari per l’Italia sarebbe una lista civica poiché la denominazione del gruppo parlamentare è “Per l’Italia”, sicché non ne sarebbe stata necessaria l’autorizzazione. Inoltre, l’ultimo comma dell’art. 33, d.p.r. 570/1960 consentirebbe integrazionidocumentali. Dovrebbe quindi farsi applicazione del principio espresso dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria, n. 23/99, secondo il quale in materia di operazioni elettorali la nullità potrebbe essere dichiarata solo nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore che hanno compromesso l’accertamento reale della volontà del corpo elettorale, quindi prevale l’interesse alla stabilità del risultato elettorale. Quanto alla lista di Rifondazione comunista avrebbe dovuto essere ammessa, risultando agli atti dell’Ufficio elettorale la delega originale del Segretario regionale al rappresentante locale.5. Costituitesi le altre parti, ad eccezione del Ministero dell’Interno che chiede di essere estromesso dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva, invocano il rigetto dell’appello.6. Nelle successive difese l’appellante oltre ad insistere nelle proprie argomentazioni, sostiene l’infondatezza dell’eccezione di tardività spiegata dall’amministrazione comunale, poichéil dies a quo per impugnare decorrerebbe da quando il verbale di proclamazione degli eletti è stato chiuso, quindi dal 14 luglio 2014.Inoltre sostiene che sarebbe inammissibile il deposito di eventuali memorie di replica non fatta precedere dal deposito della prima memoria.7. Preliminarmente si dà atto che il presente appello è stato ritualmente proposto mediante deposito in segreteria e notifica ai ricorrenti vittoriosi in primo grado, posto che la regola secondo cui il ricorso va notificato «unitamente al decreto di fissazione dell’udienza» (art. 130, comma 3, cod. proc. amm.) è applicabile al solo giudizio davanti al TAR, mentre per il giudizio d’appello «si applicano le norme che regolano il processo d’appello innanzi al Consiglio di Stato» (art. 131, comma 2, del codice del processo).In particolare, grazie alla fissazione presidenziale del merito «in via d’urgenza» (art. 131, comma 2, del codice del processo) in seguito al deposito del ricorso ed alla conseguente notifica alle altre parti, anche questa modalità di vocatio in ius appare in linea con le esigenze di celerità enunciate per il contenzioso elettorale dalla legge di delega per il riassetto del processo amministrativo n. 69/2009 (art. 44).8. La soluzione dell’odierno contenzioso deve necessariamente avvenire nel rispetto delle questioni proposte al Collegio secondo l’ordine logico giuridico che impone di verificare preliminarmente la ritualità dell’accesso alla tutela giurisdizionale, quindi la riproposta eccezione di tardività del ricorso di primo grado sulla quale il primo giudice non si è pronunciato.L’eccezione è fondata e deve essere accolta con ciò che ne consegue in termini di inammissibilità dell’appello in esame che risulta, invece, ritualmente proposto.Occorre premettere che la giurisprudenza (Cons. St., Ad. Plen., 31 luglo 1996, n. 16) formatasi sul previgente art. 83/11 T.U. 16 maggio 1960 n. 570, ha chiarito che l’impugnativa contro le operazioni per l’elezione dei consiglieri comunali va proposta con ricorso depositato entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, nel senso che il giorno iniziale non è quello della proclamazione orale bensì quello in cui tutte le operazioni preparatorie, effettuate dall’Ufficio centrale, risultino documentate e possano essere sottoposte a un giudizio di legittimità che, per le modalità di svolgimento e per gli strumenti istruttori tipici del giudice amministrativo, presuppone un atto scritto.Il punto su cui la giurisprudenza di questo Consiglio ha voluto richiamare l’attenzione anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 130 c.p.a. riguarda la necessità che il termine decadenziale decorra dal momento in cui la proclamazione degli eletti trasfusa in un atto scritto possa essere adeguatamente aggredita attraverso la sottoposizione di congrue censure al vaglio del g.a. In quest’ottica è stata invece bandita l’idea che il breve termine decadenziale potesse decorrere dalla mera proclamazione orale.L’esigenza di consentire il ricorso ad una tutela giurisdizionale effettiva è stata poi bilanciata con quella di consentire il rapido consolidarsi di quegli atti amministrativi in sui quali poggia la vita politica delle comunità locali. Pertanto, si è escluso che il decorso del termine in questione potesse differirsi al tempo della successiva pubblicazione del manifesto contenente i risultati elettorali delle elezioni ovvero della delibera di convalida della proclamazione dei consiglieri eletti che ha per oggetto l’esame e la valutazione delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei consiglieri stessi e non anche la verifica della regolarità delle operazioni elettorali.La controversia in esame si caratterizza per la peculiare situazione dell’esistenza di un atto scritto di proclamazione degli eletti che ha data sicura, individuata e non contestata, ossia il 4 luglio 2014 e per la chiusura del verbale avvenuta in data 14 luglio 2014. Il termine al quale fare riferimento per l’individuazione del dies a quo del termine decadenziale non può che essere individuato nel primo, dal momento che è solo l’atto scritto di proclamazione degli eletti che giustifica lo svolgersi delle attività ulteriori di pubblicizzazione dei risultati elettorali con l’affissione del manifesto ex art. 61, d.p.r. 570/1960 e di verifica da parte del consiglio comunale della sussistenza in capo agli eletti delle condizioni di eleggibilità nella prima riunione del consiglio comunale ex art. 41, d.lgs. 267/2000. Inoltre, già in data 4 luglio 2014 la lesione della sfera giuridica rappresentata dall’odierno appellante e le presunte illegittimità dallo stesso denunciate erano già venute in essere. Del resto l’esame delle eventuali doglianze inerenti alle questioni di ineleggibilità oggetto della delibera di accertamento della condizione degli eletti ex art. 41, d.lgs. 267/2000, sarebbe sottratto alla giurisdizione del g.a. (Cass., Sez. Un., 1 agosto 2012, n. 13793).Nel caso in esame il ricorso risulta essere stato depositato in data 25 settembre 2014, ossia una volta che, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini, era già scaduto il termine di trenta giorni fissato dall’art. 130, comma 1, lett. a), c.p.a. per il deposito del ricorso dinanzi al TAR per la Puglia, pertanto non può che esserne rilevata la tardività.9. L’appello in esame, assorbita ogni altra questione, risulta, quindi, inammissibile, stante l’irricevibilità del ricorso di primo grado. La complessità in fatto delle presente vicenda rappresenta un motivo eccezionale che consente di compensare le spese del doppio grado di giudizio.P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,in riforma della sentenza impugnata dichiara irricevibile il ricorso di primo grado.Compensa le spese del doppio grado di giudizio.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:Alessandro Pajno, Presidente – Carlo Saltelli, Consigliere – Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere – Doris Durante, Consigliere – Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA – Il 12/05/2015 – (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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