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ESCLUSIVA: LE 48 PAGINE DEL RICORSO AL “TAR”

ESCLUSIVA: LE 48 PAGINE DEL RICORSO AL “TAR” PER ANNULLARE LE ELEZIONI COMUNALI


RICORSO ELETTORALE

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PER: Leonardo MARINO, C.F. MRNLRD55C08I158V, nato a San Severo (FG) l’08/03/55, iscritto nelle liste elettorali del Comune di San Severo (FG), Nazario MIRANDO, C.F. MRNNZR57R03I158T, nato a San Severo (FG) il 03/10/57, iscritto nelle liste elettorali del Comune di San Severo (FG), rappresentati e difesi, in virtù di mandato a margine del presente atto, anche disgiuntamente, dall’Avv. Salvatore

 

Di Pardo (C.F. DPRSVT63R20F839Y) (Fax: 0874/1891091 – Pec: salvatore.dipardo@legalmail.it), dall’Avv. Giuliano Di Pardo (C.F. DPRGLN68B11F839V) (Fax: 0874/1891091 – Pec: giuliano.dipardo@legalmail.it), dall’Advocat Nicola Scapillati (C.F. SCPNCL77B13F205X) (Fax: 0874/1891120 – Pec: nicolascapillati@puntopec.it) e dall’Avv. Andrea Latessa (C.F. LTSNDR81L01B519C) (Fax: 0874/1891091 – Pec: alatessa@pec.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso la Cancelleria/Segreteria del TAR Puglia, Sede di Bari.

CONTRO

–          COMUNE DI SAN SEVERO, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore.

–          UFFICIO ELETTORALE CENTRALE, in persona del legale rappresentante pro tempore.

–          COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SAN SEVERO, in persona del legale rappresentante pro tempore.

–          PREFETTURA DI FOGGIA, in persona del Prefetto, legale rappresentante pro tempore.

–          MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore.

–          MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore.

NONCHE’ NEI CONFRONTI DI

FRANCESCO MIGLIO, LUIGI VALENTINO DAMONE, LIBERA ONDINA INGLESE, ANTONIO DOMENICO CARAFA, PASQUALE PIO ALBANESE, LOREDANA FLORIO, FRANCESCO SDERLENGA, MAURIZIO SPINA, SANDRA CAFORA, MARIA GRAZIA BUCA, MARCO CANTORO, ROBERTO PRATTI CHIZZO, ARCANGELA DE VIVO, ANTONIO STORNELLI, ANTONIO GIUSEPPE BUBBA, GIOVANNI FLORIO, FRANCESCO LEONARDO LALLO, ROSA CAROLINA CAPOSIENA, ALFREDO CIRO MATARANTE, FRANCESCO STEFANETTI, ANNALISA TARDIO, CIRO CATANEO, MARIA ANNA BOCOLA, GIUSEPPE MANZARO, ARMANDO ANTONIO GAETANO BOCOLA, FELICE TEODORO COTA, LUCIA RITA DE LALLO, SIMONA FILOMENA VENDITTI, MARIA ASSUNTA DI MONTE, LUIGI MONTORIO, MICHELE EMILIANO.

PER L’ANNULLAMENTO

Delle operazioni per l’elezione del Sindaco di San Severo (FG) e del rinnovo del Consiglio Comunale di San Severo (FG) svoltesi il 25 Maggio 2014 (primo turno) e l’08 Giugno 2014 (turno di ballottaggio), ed in particolare:

A)    Del Verbale di proclamazione degli eletti sottoscritto dall’Ufficio Centrale Elettorale, nello specifico del Verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale per il primo turno e del Verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale per il turno di ballottaggio, nonché di tutti gli atti istruttori in essi richiamati.

B)    Delle operazioni elettorali e dei Verbali delle Sezioni Elettorali di San Severo, ivi comprese le relative Tabelle di scrutinio e gli atti allegati delle Sezioni.

C)    Dei provvedimenti adottati dall’Ufficio Centrale Elettorale, dalla Commissione Elettorale Circondariale e dalle Sottocommissioni Elettorali Circondariali con cui sono stati ammessi alla predetta competizione elettorale i contrassegni e le liste comunali LISTA CIVICA – POPOLARI PER L’ITALIA, LISTA CIVICA – SAN SEVERO DEMOCRATICA, CENTRO DEMOCRATICO, LISTA CIVICA – LA SVOLTA, RIFONDAZIONE COMUNISTA, ITALIA DEI VALORI.

D)    Per quanto di interesse, del Decreto n. 342 del 17/04/2014 della Corte di Appello di Bari.

E)     Di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, con espressa riserva di motivi aggiunti per gli atti non conosciuti.

FATTO

Il 25 maggio 2014 si è svolto il primo turno delle elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di San Severo (FG).

I ricorrenti sono cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di San Severo (FG), ed in particolare, alla predetta consultazione elettorale, il Sig. Leonardo Marino è stato candidato sindaco (eletto consigliere comunale ma non sindaco) ed il Sig. Nazario Mirando è stato candidato consigliere comunale (non eletto) per la lista elettorale n. 30 avente il contrassegno Sindaco Lallo, collegata con il candidato Francesco Leonardo Lallo alla carica di sindaco.

Pertanto propongono il presente ricorso sia in qualità di cittadini elettori sia in qualità di candidati.

A tale elezione amministrativa hanno partecipato i seguenti candidati alla carica di Sindaco:

–          Francesco Miglio (6.614 voti – 21,36%).

–          Francesco Lallo Leonardo (7.291 voti – 23,55%).

–          Leonardo Marino (6.046 voti – 19,53%).

–          Maria Anna Bocola (5.584 voti – 18,04%).

–          Simone Colapietra (1.821 voti – 6,06%).

–          Michele De Lilla (1.918 voti – 6, 19%).

–          Giuliano Giuliani (1.262 voti – 4,07%).

Non avendo nessuno dei candidati sindaci ottenuto la maggioranza dei voti validi, è stato indetto il turno di ballottaggio che si è svolto l’08/06/14 tra i primi due posizionati, cioè Francesco Miglio e Francesco Lallo Leonardo.

Al termine del ballottaggio, il risultato elettorale ha visto vincitore il candidato sindaco Francesco Miglio.

Le operazioni elettorali però sono state viziate da una serie di gravissime illegittimità, riscontrate sia nella fase di raccolta delle sottoscrizioni che in quella di ammissione delle liste, che inficiano insanabilmente il risultato finale.

A questo punto è necessaria una breve premessa.

***

Il Comune di San Severo, al momento dell’indizione della competizione elettorale, era privo di consiglieri comunali, atteso che gli stessi erano decaduti e l’Ente era retto dal Commissario Prefettizio.

Ciò, ovviamente, ha creato notevoli problemi per la raccolta e l’autentica delle sottoscrizioni dei presentatori di lista poichè, in assenza dei consiglieri comunali, degli assessori e del sindaco, tutti i presentatori di  lista si sono dovuti rivolgere ai dipendenti e funzionari comunali, al Giudice di Pace, a Notai, ecc.

I sottoscrittori, quindi, si sono dovuti recare presso gli uffici pubblici o presso gli studi notarili, non essendo possibile l’autentica  di solito effettuata dai consiglieri comunali direttamente presso il domicilio dei  sottoscrittori o in determinati punti di raccolta.

Al fine di disciplinare in modo eguale per tutti  la procedura di raccolta ed autentica delle sottoscrizioni a sostegno delle liste, la Prefettura di Foggia il 28/03/14 (prot. 153/13.13/AREA II) ed il 17/04/14 (prot. 214/13.12/AREA II) ha diramato una nota secondo cui “i comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, possono autorizzare l’espletamento delle citate funzioni di autenticazioni in proprietà comunali all’esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purchè all’interno del territorio comunale. Nella fattispecie, sono esclusi i luoghi privati ovvero aperti ad un pubblico non indifferenziato come le sedi di comitati o di partiti politici”.

Per garantire la par condicio tra tutte le forze politiche e la massima partecipazione dei cittadini, il Sub Commissario Straordinario del Comune di San Severo, il 18/04/14, ha pubblicato l’elenco delle sedi comunali presso cui i cittadini ed i candidati potevano recarsi per sottoscrivere le liste, specificando che “eventuali postazioni preposte per l’autenticazione delle sottoscrizioni devono consentire tale attività per tutte le liste, secondo la libera ed indifferenziata volontà del cittadino sottoscrittore, senza che vi siano altresì forme di pubblicità, ovvero loghi ecc. riferibili a partiti e/o candidati atteso che trattasi di servizio pubblico espletato da dipendente nell’esercizio di funzioni che non possono in alcun modo essere riconducibili, direttamente o indirettamente a qualsivoglia gruppo o partito politico e/o candidato”.

Proprio al fine di assicurare la massima trasparenza, imparzialità e par condicio, il Comune di San Severo ha risposto negativamente a tutte le  liste e candidati che avevano proposto istanza per raccogliere le sottoscrizioni presso comitati elettorali, sedi di partito, gazebi, ecc. (Cfr allegati).

Le disposizioni della prefettura e del commissario straordinario si rendevano particolarmente necessarie perché l’assenza di consiglieri comunali rendendo impossibile l’acquisizione di firme “porta a porta”  imponeva per ogni sottoscrittore di recarsi personalmente presso un ufficio pubblico o nello studio di un notaio per vedere autenticata la propria firma.

E’ evidente che, in tale contesto, la possibilità per un candidato  di acquisire autentiche delle sottoscrizioni con modalità agevolate, cioè recandosi presso il  domicilio del sottoscrittore o in comodi punti di raccolta via via individuati (luoghi di lavoro, bar associazioni etc.), senza costringerlo a perdere ore per recarsi presso uffici pubblici e sottostare ad estenuanti attese, avrebbe rappresentato un notevolissimo vantaggio.

L’impegno richiesto ai sottoscrittori sia in termini di tempo che di disponibilità di orari e giorni  ha reso particolarmente difficile la raccolta di firme e, conseguentemente, la presentazione di liste .

***

Tuttavia tali difficoltà nella raccolta delle sottoscrizioni non sono state subite da tutte le liste e candidati in egual misura.

Vi è stato un candidato sindaco e delle liste ad esso collegate che hanno goduto di un illegittimo ed inammissibile “vantaggio competitivo”.

In particolare, come si vedrà dettagliatamente in seguito,   le liste a sostegno del sindaco Francesco Miglio, cioè Popolari per l’Italia (1.994 voti), San Severo Democratica (1.315 voti), Centro Democratico (1.157 voti), La Svolta (1.103 voti), Rifondazione Comunista (608 voti) e Italia dei Valori (129 voti), hanno inspiegabilmente ed inammissibilmente goduto di un trattamento diverso ed ampiamente preferenziale e risultano illegittimamente ammesse alla competizione elettorale.

In sintesi è accaduto che tutte le liste a sostegno del candidato Miglio (e stranamente solo quelle a sostegno del candidato Miglio) recano sottoscrizioni  che, al di fuori dall’Ufficio e dell’orario di lavoro ed in violazione aperta di tutte le disposizioni vigenti, risulterebbero autenticate, con modalità sconcertanti, dalla signoraM.A.D. M., direttore amministrativo presso giudice di pace di San Severo

Va infatti rilevato   che:

I

La signora M.A.D.M.non aveva il potere  di autenticare le sottoscrizioni in materia elettorale essendo tali funzioni (come di seguito meglio sarà illustrato) attribuite esclusivamente al Giudice di pace  e non ai componenti della sua cancelleria (art. 14 l. 53/1990);

Va poi  rilevato che:

II

La signora M.A.D.M. non ha provveduto all’autentica delle firme nella sede di  ufficio  e durante l’espletamento dell’attività lavorativa.

La signora M.A.D.M., infatti, era assente dal lavoro e dichiaratamente  impossibilitata ad erogare la prestazione lavorativa nei  giorni  3, 5, 7, 10 e 12 aprile 2014, giorni  nei quali, invece,  centinaia di cittadini  elettori (stranamente tutti sottoscrittori delle liste collegate al candidato sindaco Miglio) avrebbero da lei, ed esclusivamente da lei, ottenuto l’autentica delle loro firme sui moduli elettorali.

Durante l’assenza dal servizio la M.A.D.M., per motivi che risultano oscuri ma difficilmente compatibili con lo status di funzionario pubblico che esige trasparenza ed imparzialità, ha svolto, in località sconosciute alla generalità dei cittadini, ma sicuramente conosciute e comode   per i sottoscrittori delle liste collegate al candidato sindaco  Miglio, una frenetica  ed illegittima  attività “porta a porta” di autentica delle firme di liste collegate esclusivamente, si ripete esclusivamente, al solo candidato sindaco Miglio.

Il tutto oltre che in violazione delle disposizioni surrichiamate, finalizzate a garantire l’assoluta uguaglianza nella competizione elettorale, anche in violazione dei doveri d’ufficio, in assenza di qualsiasi autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza nonché della necessaria   autorizzazione ad espletare l’attività sul territorio  comunale o  attivare una postazione esterna  da parte del sub commissario straordinario al comune di San Severo.

D’altro canto non poteva averle perché nei giorni in questione non era in servizio e non espletava la prestazione lavorativa.

Ma ,come detto, la M.A.D.M. nei giorni in questione  non ha prestato la propria attività lavorativa in quanto in permesso 104/1992 o in ferie ed il potere di autenticare (potere che comunque laM.A.D.M. non ha mai avuto) è strettamente connesso con l’espletamento della funzione lavorativa trattandosi di un potere conferito “ratione officii”  e non “ intuitu personae” e, pertanto deve essere esercitato indiscriminatamente nei  confronti  di tutti i cittadini  nella  sede lavorativa  e durante l’orario di ufficio .

III

Inoltre, le modalità con le quali le autentiche sono state effettuate appaioni inspiegabili e  a dir poco singolari e lasciano dubitare della genuinità del procedimento accertativo.

Sempre in quegli stessi giorni (in cui la signora Di Monte non era al lavoro, anzi in alcuni  addirittura aveva chiesto ed ottenuto il permesso ex l. 104/92, attestando così di non poter erogare la prestazione lavorativa dovendo prestare assistenza a parenti) è accaduto che numerosissimi cittadini di cui sopra (sempre esclusivamente sottoscrittori di liste collegate al candidato sindaco Miglio), evidentemente  un po’ “confusi”, sottoscrivevano non una ma  più volte nella stessa giornata la medesima lista e  la propria sottoscrizione veniva misteriosamente autenticata non una ma più volte nella stessa giornata sempre dalla signora Di Monte, assente dal servizio.

Il tutto avveniva al di fuori dall’ufficio in una località sconosciuta a tutti i cittadini ed a tutte le autorità pubbliche (compresi vertici dell’amministrazione di appartenenza della Di Monte) ma località ben conosciuta  ai  soli sottoscrittori delle liste collegate al sindaco Miglio, sottoscrittori che, numerosissimi con la Di Monte sono riusciti ad incontrarsi e, contenti dell’evento, ci sono addirittura tornati dopo poche ore, per sottoscrivere nuovamente  le medesime liste.

Anzi, a dirla tutta, non solo questi cittadini  sottoscrivevano due volte la stessa lista ma, in modo per così dire “creativo”, provvedevano anche a firmare in modo  differente, così come differente era la scrittura  di compilazione del modulo.

A titolo meramente esemplificativo si segnalano solo alcune, delle decine di doppie sottoscrizioni che, inspiegabilmente, dovrebbero essere state apposte,  lo stesso giorno, dai medesimi cittadini:

il sig. D’Augelli Leonardo Vincenzo lo stesso giorno, ossia il 07/04/2014 (data di autentica) avrebbe sottoscritto, della medesima lista, dinanzi alla dott.ssa Di Monte sia l’elenco n. 2

che l’elenco n. 3

Il Sig. Palumbieri Carmine avrebbe sottoscritto, della medesima lista, dinanzi alla Dott.ssa Di Monte

sia l’elenco n. 2

che l’elenco n. 6

–          Il sig. Damone Massimo Ciroavrebbe sottoscritto, della medesima lista, dinanzi alla dott.ssa Di Monte sia l’elenco n. 2

che elenco n. 6

–          La sig.ra Panella Anna Maria lo stesso giorno, ossia il 10/04/2014 (data di autentica) avrebbe sottoscritto, della medesima lista dinanzi alla dott.ssa Di Monte sia l’elenco n. 6

che l’elenco n. 7

–          Il Sig. Damone Luigi Eduardo lo stesso giorno, ossia il 10/04/2014 (data di autentica) avrebbe sottoscritto, della medesima lista, dinanzi alla dott.ssa Di Monte sia l’elenco n. 6

che l’elenco n. 7

–          Il Sig. De Marinis Angelo lo stesso giorno, ossia il 07/04/2014 (data di autentica) avrebbe sottoscritto, della medesima lista, dinanzi alla dott.ssa Di Monte sia l’elenco n.3

che l’elenco n. 5

–          Il Sig. Tortorelli Giuseppe avrebbe sottoscritto, della medesima lista, dinanzi alla dott.ssa Di Monte sia l’elenco n. 3

che l’elenco n. 7

–          La Sig.ra Irmici Ida  Stefania avrebbe sottoscritto, della medesima lista, dinanzi alla dott.ssa Di Monte sia l’elenco n. 3

che l’elenco n. 7

Come detto, l’elenco è molto lungo e le sottoscrizioni innanzi elencate sono solo alcune delle numerosissime  che, per non tediare l’Ecc.mo Collegio, si indicano in nota.[1]

IV

–          L’epilogo:

–          il candidato Francesco Miglio ,cioè colui che in via esclusiva ha beneficiato dell’attività resa fuori dall’ufficio  dalla signora Di Monte,  ha vinto le elezioni e ,appena proclamato sindaco, ha nominato proprio la signora Maria Assunta Di Monte assessore esterno della Giunta Comunale di San Severo!!!

Ogni commento è superfluo.

Non sono note le particolari qualità che hanno giustificato la nomina della signora della signora Maria Assunta Di Monte a tale prestigioso incarico ma è certo che la stessa si è prodigata nei confronti dei  sottoscrittori delle liste collegate al candidato sindaco Miglio in modo differente rispetto a quanto fatto nei confronti della generalità indifferenziata dei cittadini sottoscrittori di altre liste, così ponendo i primi (e conseguentemente Miglio ed i suoi candidati) in una posizione  più favorevole nell’ambito della competizione elettorale e ledendo così inammissibilmente i diritti inviolabili di elettorato attivo e passivo dei ricorrenti, diritti riconosciuti come fondamentali ed inviolabili dalla nostra Carta Costituzionale e determinando una inammissibile disparità sia tra cittadini che tra candidati nel procedimento elettorale in questione.

Disparità che ha dato i suoi frutti.

V

Oltre tale manifesta illegittimità, le elezioni comunali sono gravate dall’illegittima ammissione alla competizione elettorale di due liste a sostegno del sindaco Miglio, cioè Popolari per l’Italia, la quale non ha depositato l’autorizzazione ad utilizzare il contrassegno da parte del Segretario Nazionale del Partito allo scadere del termine per la presentazione delle liste, e Rifondazione Comunista, per aver depositato detta autorizzazione in copia e non in originale.

In ogni caso, a seguito delle operazioni di rito, nonostante i plurimi vizi che hanno integralmente alterato la competizione elettorale, l’Ufficio Centrale competente ha proceduto ugualmente a proclamare eletto sindaco il candidato Francesco Miglio e, successivamente, dopo aver individuato la cifra elettorale delle liste a sostegno dei candidati sindaci e della cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale, nonché della successiva determinazione della graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale in seno a ciascuna lista, ha provveduto alla ripartizione ed all’assegnazione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista, disponendo la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale.

In virtù di ciò, gli atti impugnati sono gravemente lesivi della sfera giuridica dei ricorrenti che li impugnano per i seguenti motivi in

DIRITTO

1) ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI PER ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DALL’ILLEGITTIMA AMMISSIONE DI LISTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DLGS 267/2000; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE T.U. 570/60. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 53/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 43/95. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1,3,48,51, E 97 COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEITÀ DI PRESUPPOSTO.

I

Il procedimento amministrativo che disciplina e regolamenta le elezioni a suffragio universale e diretto trova fondamento imprescindibile nelle situazioni soggettive del diritto di elettorato attivo e nel diritto di elettorato passivo riconosciuti e garantiti, rispettivamente, dagli artt. 48 e 51 della Costituzione, da considerare quali “diritti soggettivi  fondamentali ed inviolabili” in quanto diretta espressione del supremo principio democratico sancito dall’art.1 della Costituzione.

Questo vincolo costituzionale,  comune a tutti i “diritti dell’uomo e del cittadino” di carattere inviolabile, trova  una precisa espressione nella riserva di legge rinforzata posta dall’art. 51 Cost., in virtù del quale il legislatore è tenuto ad assicurare che il diritto  di elettorato passivo sia  goduto da ogni cittadino in condizioni di uguaglianza.

In un simile contesto di riferimento sono di palmare evidenza le profonde implicazioni  che la fondamentalità e l’inviolabilità dei diritti di elettorato attivo e passivo sono in grado di assumere in relazione all’intera problematica  della “giustizia elettorale”, compresa, in particolare la fase del “procedimento preparatorio delle elezioni”.

Proprio grazie alla qualificazione che connota i diritti elettorali, infatti, è inevitabile ammettere che gli istituti della giustizia elettorale debbono assumere la precipua funzione  di assicurare la massima garanzia e la massima  tutela possibile delle situazioni soggettive individuali facenti capo ai diritti di elettorato passivo ed attivo di cui agli artt 48 e 51 Cost., quali altrettanti pilastri su cui si regge il principio supremo della sovranità popolare.

In particolare, sul versante dell’elettorato attivo, merita specifica tutela  il diritto dell’elettore di pronunciarsi  in relazione ad una “offerta elettorale” che abbia i caratteri della legittimità (quanto ai presupposti) e della potenziale stabilità (in quanto regolarmente formatasi) nonché l’interesse dell’elettore a far pieno e libero uso di tutte le plurime facoltà di partecipazione attiva  riconosciutegli nel procedimento preparatorio delle elezioni (sottoscrizione di liste, presentazione di candidati e di simboli etc.)

Sul versante dell’elettorato passivo merita tutela piena ed assoluta il diritto a candidarsi ed a partecipare ad una competizione elettorale, misurandosi con candidati parimenti legittimati ab origine  ad occupare spazi  di campagna elettorale; il diritto ad accedere a cariche elettive  in condizioni di assoluta uguaglianza; il diritto  a far pieno uso, sempre in condizioni di eguaglianza  con gli altri candidati, delle numerose e diverse facoltà- conseguenti alla presentazione della candidatura – riconosciute nel procedimento preparatorio alle elezioni.

Il quadro si completa poi con riferimento all’art. 97 Cost ,che impone all’amministrazione pubblica di operare in modo trasparente imparziale ed efficace, all’art.3 Cost. che sancisce l’uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, l’art.1 Cost. che riconosce come fondamentale  il principio democratico assegnandogli una tutela assoluta e l’art. 2 Cost. che garantisce i diritti inviolabili ,tra i quali rientrano, per pacifica giurisprudenza Costituzionale, quelli di elettorato attivo e passivo.

In attuazione di tali principi il legislatore ha disciplinato in modo puntuale e rigoroso il procedimento elettorale, e in particolare, per quanto interessa la vicenda in esame, il procedimento connesso alla  presentazione delle candidature alla sottoscrizione ed alla  ammissione delle liste .

Sempre in applicazione di tale principio, correttamente, la Prefettura di Foggia il 28/03/14 (prot. 153/13.13/AREA II) ed il 17/04/14 (prot. 214/13.12/AREA II), in considerazione della circostanza  che il comune era retto da un sub commissario straordinario ed era dunque privo di consiglieri, ha disciplinato  la procedura di raccolta ed autentica delle sottoscrizioni a sostegno delle liste stabilendo che  “i comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, possono autorizzare l’espletamento delle citate funzioni di autenticazioni in proprietà comunali all’esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purchè all’interno del territorio comunale. Nella fattispecie, sono esclusi i luoghi privati ovvero aperti ad un pubblico non indifferenziato come le sedi di comitati o di partiti politici”.

Per garantire la par condicio tra tutte le forze politiche e la massima partecipazione dei cittadini, il Sub Commissario Straordinario del Comune di San Severo, il 18/04/14, ha pubblicato l’elenco delle sedi comunali presso cui i cittadini ed i candidati potevano recarsi per sottoscrivere le liste, specificando che “eventuali postazioni preposte per l’autenticazione delle sottoscrizioni devono consentire tale attività per tutte le liste, secondo la libera ed indifferenziata volontà del cittadino sottoscrittore, senza che vi siano altresì forme di pubblicità, ovvero loghi ecc. riferibili a partiti e/o candidati atteso che trattasi di servizio pubblico espletato da dipendente nell’esercizio di funzioni che non possono in alcun modo essere riconducibili, direttamente o indirettamente a qualsivoglia gruppo o partito politico e/o candidato”.

Proprio al fine di assicurare la massima trasparenza, imparzialità e par condicio, il Comune di San Severo ha risposto negativamente a tutte le  liste e candidati che avevano proposto istanza per raccogliere le sottoscrizioni presso comitati elettorali, sedi di partito, gazebi, ecc. (Cfr allegati).

Per effetto di tali circostanze l’intera cittadinanza e tutti i candidati sono stati ufficialmente resi edotti  informati in ordine ai soggetti ed agli  uffici presso i quali   era necessario recarsi per il procedimento di autentica.

Per effetto di tali circostanze tutti i cittadini e tutti i candidati sono stati ufficialmente resi edotti che non erano legittime  procedure di autentica effettuate in luoghi  e modalità diverse e soprattutto, non erano ammesse, trattandosi di palese violazione del principio generale di uguaglianza  della competizione elettorale,  procedimenti di autentica   effettuati con modalità che si concretizzassero in un vantaggio inammissibile a favore di alcune liste o alcuni candidati ed a discapito di altri in palese violazione del diritto di elettorato attivo e passivo, garantiti come inviolabili ed oggetto di tutela piena ed assoluta, dagli arr. 48 e 51 Cost in raccordo con gli artt. 1,2,3,97 Cost.

Ciò in quanto la funzione di autentica è una funzione propria della pubblica amministrazione e, soprattutto nell’ambito del procedimento elettorale, si tratta di  un “…servizio pubblico espletato da dipendente nell’esercizio di funzioni che non possono in alcun modo essere riconducibili, direttamente o indirettamente a qualsivoglia gruppo o partito politico e/o candidato(cfr nota Commissario straordinario San Severo ).

E’evidente che nel caso di specie tutte le norme ed i principi suddetti sono stati violati dalla signora Di Monte  e, cosa ancor più grave, sono stati violati a beneficio esclusivo di alcuni candidati e cittadini ed a danno di altri, con una inammissibile  violazione del principio di  parità ed uguaglianza sia tra i cittadini che trai candidati nell’ambito del procedimento elettorale e, conseguentemente con una oggettiva lesione del diritto di elettorato attivo e passivo dei ricorrente nella loro qualità di cittadini elettori e nella loro qualità di candidati non eletti.

Come esposto in fatto è accaduto che tutte le sottoscrizioni delle liste collegate ad un solo candidato sindaco (Miglio),poi risultato vincitore, sono state autenticate  da un soggetto (la signora Maria Assunta Di Monte –direttore amministrativo  presso il giudice di pace di San Severo)

–          privo del potere di autentica ,

–           al di fuori del rapporto di lavoro ( o meglio quando non erogava la prestazione lavorativa perché assente dal servizio per  L.104/92 o ferie),

–          al di fuori dell’ufficio ed al di fuori dell’orario di ufficio,

–           in assenza di preventiva autorizzazione  del responsabile dell’ufficio

–          in assenza di autorizzazione  del Sub commissario straordinario ad effettuare le operazioni di autentica  sul territorio comunale,

–          in un luogo ed in orari  sconosciuti alla  generalità dei cittadini

–          in un luogo ed in orari (evidentemente) ben conosciuti ai soli sottoscrittori delle liste collegate al candidato sindaco  Miglio,

–          con modalità sconcertanti tali da far  dubitare  sull’attendibilità e genuinità del procedimento di autentica (  ad es doppie sottoscrizioni ,località ignota  coincidenza con astensione dal lavoro per permesso l04/92  che significa che il funzionario è impossibilitato a prestare la propria attività lavorativa dovendo accudire un parente gravemente malato ecc)

–          in modo oscuro, contraddittorio ed illogico. La  contraddittorietà nell’azione del funzionario pubblico appare evidente in quanto  qualora fosse stato nelle condizioni di svolgere l’attività lavorativa  l’avrebbe dovuto fare  in ufficio , durante l’orario di servizio e nei confronti di tutti i cittadini così come richiedono i doveri di imparzialità e trasparenza del pubblico dipendente  per cui appare inspiegabile e sicuramente illegittimo che per esercitare tale pubblica funzione (ammesso e non concesso che ne sia mai stata titolare) si sia  messo in permesso 104 /92 e/o ferie  e si sia incontrata in un posto sconosciuto solo con determinati cittadini per autenticare sottoscrizioni a favore di un solo candidato.

***

Orbene, per quanto  di seguito si esporrà, l’attività  svolta dalla signora Di Monte  è una mera attività privata priva di valore , posta in essere da un soggetto privo di potere certativo e comunque al di fuori dei propri poteri certativi, e, dunque,non riconducibile all’esercizio di una pubblica potestà.

Qualora però per ipotesi assurda si volesse ricondurre l’azione della Di Monte  alla pubblica amministrazione essa ( e dunque gli atti da essa adottati) sarebbe chiaramente illegittima in quanto ha oggettivamente inciso sulla regolarità ed imparzialità del procedimento elettorale, ha avvantaggiato alcuni candidati a danno di altri, ha leso il diritto inviolabile e fondamentale di elettorato attivo e passivo dei ricorrenti  ,ha violato gli artt. 48,51,1,2,3,97 della Costituzione, le norme sul procedimento elettorale e le puntuali disposizioni  rese dal Prefetto e dal Commissario Straordinario per disciplinare in modo imparziale il procedimento elettorale  ,ha violato i doveri di servizio ed  doveri di imparzialità e trasparenza che devono improntare l’azione del funzionario amministrativo ,il tutto caratterizzato da un evidente sviamento di potere atteso che l’uso del potere pubblico (ammesso che ne fosse titolare) è servito non a raggiungere le finalità per cui tale potere era stato attribuito dalla legge  (cioè  autenticare le sottoscrizioni di tutti i cittadini  cittadini  durante l’orario di lavoro e nella sede di servizio) ma è stato utilizzato in modo da rendere un servizio  solo ad alcuni cittadini e ad alcuni candidati  avvantaggiandoli notevolmente ed inammissibilmente nella competizione elettorale  con  successivo ,sconcertante, attribuzione di un rilevante e prestigioso incarico fiduciario  da parte del candidato avvantaggiato una volta eletto.

Gli atti resi dal funzionario ed il procedimento elettorale che essi concretizzano  e nel quale si innestano sono dunque illegittimi per violazione delle norme e disposizioni innanzi citate e sono viziate da un palese sviamento  di potere.

Si tratta inoltre di atti che, per le oscure modalità in cui sono stati  adottati e senza il rispetto delle garanzie prescritte dalla legge (in luogo sconosciuto ,al di fuori dell’orario di servizio e della sede , pertanto illegittimamente con sé il timbro dell’Ufficio(!!!) malgrado fosse in ferie, doppie sottoscrizioni ,firme differenti, diversa scrittura di compilazione dei moduli) non rispettano i requisiti necessari per comprovarne la genuinità e sono oggettivamente privi di valore certativo.

Dunque la fase preparatoria del procedimento elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di San Severo risulta inficiata da vizi insanabili afferenti l’ammissione delle liste collegate al candidato Sindaco Francesco Miglio.

Vizi questi che si riverberano in via immediata e diretta sull’impugnato verbale di proclamazione degli eletti.

Andando più nel particolare.

E’ a tutti noto che per i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti le liste elettorali debbono essere presentate da un numero di elettori del Comune la cui sottoscrizione deve essere autenticata da uno dei Pubblici Ufficiali previsti dall’art. 14 della L. n. 53/1990.

Infatti:

–          L’art. 3 del della L. 81/1993 richiede che per i Comuni, come quello di San Severo, la cui popolazione è ricompresa tra i 40.001 ed i 100.000 abitanti, le liste elettorali siano presentate da almeno 200 elettori.

–          L’art. 28 del D.P.R. n. 570/1960 prevede poi che: “I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonchè il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 ….

Come già detto in punto di fatto, tutte le sottoscrizioni dei presentatori delle liste collegate al candidato Sindaco Francesco Miglio e, precisamente, Popolari per l’Italia, San Severo Democratica, Centro Democratico, La Svolta, Rifondazione Partito Comunista e Italia dei Valori, sono state autenticate, in circostanze assai anomale, dalla Dott.ssa Di Monte la quale, al momento dei fatti, svolgeva la funzione di Direttore Amministrativo presso il Giudice di Pace di San Severo.

Tuttavia, il ruolo ricoperto da tale dipendente pubblico non era idoneo a radicare il potere di autenticare le sottoscrizioni dei presentatori delle liste innanzi menzionate.

Infatti, l’art. 14 della L. 53/1990, il quale, come noto, rappresenta una norma di carattere eccezionale, prevede espressamente che: “Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste (…) dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, (…), i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali [e delle preture], i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco”.

Dalla semplice lettura della citata disposizione emerge chiaramente che il Legislatore ha attribuito il potere di autenticare le sottoscrizioni dei presentatori di lista unicamente ai cancellieri ed ai collaboratori in servizio presso le cancellerie dei Tribunali e delle Corte di Appello.

Per quanto attiene, invece, all’Ufficio del Giudice di Pace, tale potere è stato conferito direttamente al titolare dell’Ufficio, ossia al Giudice di Pace, e non ai componenti della sua cancelleria.

Quanto detto, oltre ad emergere in modo esplicito dalla semplice lettura della norma, è chiarito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 158/99 del 22/07/1999 che, nell’affrontare la problematica relativa all’ambito territoriale, fa unicamente riferimento ai cancellieri dei Tribunali e delle Corti di Appello, così escludendo sia quelli che prestano la loro attività lavorativa presso la Suprema Corte di Cassazione che quelli che svolgono il loro servizio presso i Giudice di Pace: “I cancellieri di Tribunale e di Corte D’Appello invece, possono solo autenticare firme di sottoscrittori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella relativa circoscrizione”.

Ne deriva che la dott.ssa Di Monte, la quale prestava servizio di Direttore Amministrativo presso il Giudice di Pace di San Severo, come per altro dimostrato dal Timbro (impropriamente ed illegittimamente portato fuori dall’Ufficio ) utilizzato per l’Autentica, non aveva il potere di autenticare le sottoscrizioni dei presentatori delle liste collegate al candidato sindaco Miglio.

Liste queste che, di conseguenza, dovevano essere escluse per assenza del numero minimo dei presentatori di lista.

La giurisprudenza è unanime nel ritenere che “le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o che presentano come delegati le liste, non assumono un rilievo meramente formale poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l’autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale – non integrabile aliunde – della presentazione della lista o delle candidature e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al 180° giorno fissato per la presentazione delle candidature (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2014 n. 282).

Invero, sul punto è intervenuta anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che con la  pronuncia n. 22 del 09/10/2013 ha, da un lato, chiarito che i Pubblici Ufficiali che possono autenticare le sottoscrizioni in materia elettorale sono solo quelli espressamente indicati dall’art. 14 della L. 53/1990 e che i medesimi possono svolgere tale funzione solo nell’ambito territoriale dell’Ufficio dei quali sono titolari o dei quali appartengono e, dall’altro, che il successivo art. 2701 cod. civ. prevede che il documento formato da pubblico ufficiale incompetente non ha l’efficacia di fede privilegiata di atto pubblico, attribuendo allo stesso, qualora sottoscritto dalle parti, la mera efficacia probatoria della scrittura privata, con conseguente inidoneità autenticatoria nell’ambito delle operazioni elettorali;

resta, con ciò, superata ogni questione sull’inquadramento della patologia sub specie di nullità, annullabilità, mera irregolarità o altra figura, poiché la richiamata, espressa previsione di legge sancisce l’inefficacia dell’atto pubblico formato da pubblico ufficiale incompetente” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 22 del 09/10/2013).

In ogni caso le autentiche i questione sono insanabilmente illegittime in quanto eseguite al di fuori dall’ufficio .

La legge prescrive infatti che le autentiche vengano effettuate a pena di nullità presso la sede in ufficio e che venga su di esse apposto il timbro dell’ufficio , timbro che deve essere obbligatoriamente custodito nei locali dell’ufficio  non può essere portato all’esterno.

In ogni caso ammesso e non concesso che con espressa preventiva autorizzazione  sia possibile effettuarle all’esterno, deve sempre essere indicato sia sulla preventiva autorizzazione che sull’autentica  il luogo  all’aperto o al chiuso in cui tale attività certativa è stata effettuata .

Infatti secondo la circolare ministeriale  Grazia e Giustizia  l’autorizzazione della Corte di appello allo svolgimento della funzione certativa fuori dall’ufficio deve essere preventiva, motivata in relazione alla particolari ragioni di pubblico interesse che lo giustificano, ain un luogo chiuso ben individuato o se in un luogo aperto deve essere preventivamente sentito e concondato con il prefetto, inoltre il luogo deve essere noto ed accessibile atutti i cittadini.

Tutto ciò manca nel caso di specie e non è noto dove le autentiche siano state effettuate  per cui gli atti certificativi in questione ed anche l’autorizzazone sono nulli ed illegittimi per violazione di legge, difetto di motivazione e violazione delle circolari del ministero grazia  giustizia.

Dall’esclusione di tutte le liste predette doveva, altresì, derivare la ricusazione della candidatura alla carica di sindaco del sig. Miglio, il quale non aveva alcuna lista ad esso collegata.

Irrilevante ,inconferente e comunque illegittimo e da disapplicare  è   Decreto del Presidente della Corte di Appello di Bari n. 342 del 17/04/2014 che ha autorizzato (per altro per i giorni successivi a quelli in questione al compimento dell’attività illegittima e comunque inefficace) la dott.ssa Di Monte ad autenticare le sottoscrizioni, per altro anche in orario diverso da quello d’Ufficio e fuori dalla sede di servizio.

La di Monte infatti una volta che si è resa conto della illegittimità del proprio operato ha tentato di  coprire tali errori  con  una autorizzazione da parte del Presidente della Corte di Appello.

Ma l’intervenuto  decreto, oltre ad essere inconferente in relazione all’attività  di autentica  già stata eseguita dalla dipendente (il decreto autorizza a partire dal 17/4/2001 e non riguarda quindi quanto fatto nei giorni in questione che sono antecedenti ),  è altresì assolutamente illegittimo per violazione e falsa applicazione del citato art. 14 della L. 53/1990 che, come detto, non attribuisce ai Cancellieri presso i Giudici di Pace il potere di autenticare le sottoscrizioni in materia elettorale.

Esso inoltre appare in violazione della circolare del Ministero di Grazia e Giustizia  del 10/4/1980 che richiede  che sia indicato il luogo al chiuso in cui l’attività viene svolta in modo che tutti i cittadini possano conoscerlo e per poter concedere l’autorizzazione a svolgere attività in luoghi aperti vi sia una necessariamente una preventiva intesa con il Prefetto, preventiva intesa che nella specie manca atteso che, come detto la raccolta ed autentica di sottoscrizioni all’aperto era stata espressamente vietata e comunque mai autorizzata dalla Prefettura e dal Commissario Straordinario prefettizio al Comune di San Severo.

Nel decreto in questione manca l’indicazione del luogo chiuso o aperto in cui l’attività deve essere effettuata nonché l’indicazione dei giorni e degli orari e ciò lo vizia insanabilmente.

Si contesta inoltre sia il decreto che la citata circolare atteso che appare chiaramente illegittimo attribuire alla discrezionalità di organi governativi il potere di modificare le regole dell’attività accertativa che, specie in materia elettorale ,sono coperte da riserva di legge e dalla legge sono regolate potendo tale  discrezionalità e potere governativo essere utilizzato per incidere sulla imparzialità del procedimento elettorale agevolando o limitando la raccolta di firme.

***

1.2) Pur volendo (solo per assurdo) prescindere da quanto innanzi detto, in ogni caso le liste collegate al candidato sindaco Francesco Miglio sono state illegittimamente ammesse alla competizione elettorale, atteso che, le sottoscrizioni dei presentatori di lista sono state autenticate dalla signora Di Monte allorquando non era in servizio e, dunque, non poteva svolgere la funzione pubblica a cui il Legislatore riconnette la potestà certificativa.

Giova a tal punto premettere che la legge (art. 14 della L. n. 53/90), nel conferire il potere di autenticare le sottoscrizioni al cancelliere ed agli altri dipendenti pubblici competenti per materia, non ha inteso attribuire loro una prerogativa personale ma ha, al contrario, assegnato all’Ufficio ove questi espletano la loro attività lavorativa, un’ulteriore funzione che rientrerà, quindi, tra le loro mansioni.

Si vuol dire, in sintesi, che l’attività di autentica delle sottoscrizioni, in quanto attribuita direttamente dalla legge, rientra tra le mansioni lavorative dell’Ufficio ove il dipendente esplica la funzione di cancelliere.

A conferma di quanto detto basti qui richiamare l’art. 21 del D.P.R. 445/2000 che nel disciplinare il procedimento di autentica, oltre ad imporre al Pubblico Ufficiale di indicare il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, prevede che lo stesso apponga il timbro dell’ufficio, con ciò proprio ad indicare che la funzione è attribuita all’Ufficio e non alla persona che ricopre la funzione.

E’, dunque, la stessa norma a chiarire che l’attività di autentica rappresenti una funzione propria dell’Ufficio ove il dipendente pubblico svolge la propria attività lavorativa.

Del resto anche la dott.ssa Di Monte nell’autenticare le sottoscrizioni ha apposto il timbro “dell’Ufficio del Giudice di Pace di San Severo”, così evidenziando di essere consapevole che tale attività rientrava nei compiti di Ufficio.

Quanto detto è, altresì, desumibile dalla citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella quale è ribadito che la funzione certificativa attribuita ai pubblici ufficiali indicati dall’art. 14 della L. 53/1990 incontra i limiti territoriali propri dell’Ufficio a cui questi appartengono, ritenendo che “il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, 20 marzo 2012, n. 1889; Cons. Stato, Sez. V, 16 febbraio 2011, n. 999; Cons. Stato, Sez. I, parere n. 2671 del 2013), secondo cui i pubblici ufficiali menzionati nell’art. 14 l. 21 marzo 1990, n. 53 (e, per quanto qui interessa, nell’art. 18 l. reg. n. 7 del 1983), tra cui il giudice di pace, sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono.”

Ciò chiarisce che il potere certificativo costituisce una mansione conferita dalla legge ad alcuni dipendenti dell’Ufficio (es. cancellieri, collaboratori, segretari di Procura, ecc.) i quali potranno e dovranno svolgerla durante l’orario di ufficio e nella sede di servizio, incontrando anche tale attività (al pari delle altre esercitate) tutti i limiti – anche territoriali – propri dell’Ufficio medesimo.

Si vuol dire in sintesi che allorquando il cancelliere è in servizio ed eroga la prestazione lavorativa, non può rifiutarsi di autenticare le sottoscrizioni al pari di come non può rifiutarsi di espletare qualsiasi altra mansione propria del suo ufficio, come ad esempio rilasciare copia autentica di un provvedimento giudiziario o apporre la formula esecutiva ad una sentenza passata in giudicato emessa dall’Autorità Giudiziaria alla quale detto Ufficio fa capo.

Tuttavia l’attività di autentica delle sottoscrizioni, al pari di tutte le altre attività proprie dell’Ufficio, non potrà essere svolta dal dipendente fuori dalla sede di servizio (il timbro deve restare in ufficio) allorquando è sospeso dall’erogazione dell’attività lavorativa per ferie, malattia, riposo, permesso comunque denominato, etc.

Giova ancora osservare che l’art. 21 del D.P.R. 445/2000 oltre a richiedere che vengano indicate le modalità di identificazione del sottoscrittore, impongono al Pubblico Ufficiale autenticante di dichiarare le proprie generalità, la qualifica rivestita, la data ed il luogo dello svolgimento di autentica e nonché di apporre il timbro dell’Ufficio al quale appartiene.

Il legislatore al fine dell’attribuzione della pubblica fede a tale dichiarazione ha richiesto l’indicazione di dati (cd. forme sostanziali) che rendono immediatamente accertabile se il soggetto autenticante (nominativamente individuato) al momento del compimento dell’attività di autentica fosse investito del relativo potere.

Come detto, in aggiunta alle sue generalità alla data ed al luogo, il legislatore ha altresì imposto l’apposizione del timbro dell’Ufficio dal cui utilizzo si può presumere che quel determinato soggetto si trovi nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Tuttavia allorquando si accerti, come nel caso di specie, che il soggetto autenticante non aveva il potere di esercitare quella funzione pubblica, con quella qualifica (in quanto incompetente per materia) oppure in quel luogo (perché incompetente per territorio) o in quella data (perché l’attività è stata eseguita allorquando il dipendente pubblico non era in servizio o non rivestiva il ruolo dichiarato) appare evidente che alla dichiarazione resa non possa essere attribuita la fede privilegiata.

Come detto, proprio questo è accaduto nel caso di specie.

Infatti come già più volte l’Ufficio del Giudice di Pace di San Severo con la nota prot. n. 176/2014 del 17/07/2014, ha certificato che la dott.ssa Di Monte era assente dal Servizio nei giorni 3 – 5 – 7 – 10 – 12 aprile 2014.

Giorni questi in cui la stessa ha provveduto autenticare la quasi totalità delle sottoscrizioni dei presentatori delle liste innanzi citate.

Ciò che davvero sorprende è che la dott.ssa Di Monte al momento in cui autenticava le sottoscrizioni era perfettamente consapevole di non poter svolgere tale attività al di fuori della sede di servizio ed al di fuori del suo orario di servizio.

Anche l’autorizzazione è intervenuta solo  a decorrere dal 17/04/2014, ossia allorquando l’illegittima attività di autentica era già stata integralmente compiuta.

Peraltro in assenza della necessaria intesa  con il prefetto deve ritenersi che tale autorizzazione fosse solo per un luogo al chiuso.

Nelle autentiche manca qualsiasi attestazione che individui tale luogo chiuso per cui ,in assenza di indicazione sul luogo, l’autentica è radicalmente nulla.

Per di più, il Presidente della Corte di Appello con la predetta autorizzazione – la quale è comunque illegittima in quanto avrebbe dovuto indicare i giorni ed il luogo in cui la dipendente era autorizzata a svolgere tali attività –  non ha certo concesso il potere di esercitare la funzione pubblica allorquando era in astensione dal lavoro per ferie o per permesso ex L.104/92.

Invero, la predetta autorizzazione a svolgere la prestazione lavorativa fuori dalla sede di servizio ed in orari diversi da quelli d’ufficio, presuppone che la dipendente sia in servizio e che ci siano esigente pubbliche preventivamente valutate e di cui non v’è menzione nell’atto autorizzativo..

Da quanto innanzi esposto appare evidente che tutte le sottoscrizioni autenticate dalla Dott.ssa Di Monte (soggetto per altro incompetente per materia ex art. 14 della L. 53/90) allorquando era assente dal servizio, ossia nei giorni 3 – 5 – 7 – 10 – 12 aprile 2014, siano invalide in quanto, in tali giorni, la stessa non poteva esercitare la funzione pubblica.

Ciò determina la ricusazione di tutte le liste collegate al candidato sindaco Francesco di Miglio.

In particolare:

1) LISTA POPOLARI PER L’ITALIA.

La lista Popolari per l’Italia ha presentato un atto principale e n. 6 atti separati. Tuttavia tutte le sottoscrizioni contenute in tali atti (248 sottoscrizioni di cui 26 doppi sottoscrittori) sono state autenticate dalla dott.ssa Di Monte  nelle date del 07/04/2014 e 10/04/2014, allorquando era assente dall’attività lavorativa.

Da quanto innanzi esposto deriva che tale lista è stata illegittimamente ammessa a partecipare alla competizione elettorale atteso che tutte le autentiche delle sottoscrizioni dei presentatori di lista erano chiaramente invalide sia in quanto compiute da un soggetto, incompetente per materia  e sfornito del necessario potere certificativo.

Come già detto in punto di fatto, proprio in relazione a tale lista dal confronto degli elenchi dei sottoscrittori sono emerse delle gravi anomalie in quanto risulterebbe che numerosi cittadini (identificati con lo stesso documento) si siano recati più volte dinanzi alla dott.ssa Di Monte (in molti casi addirittura lo stesso giorno) ed abbiano sottoscritto più di un elenco della medesima lista.

2) LISTA SAN SEVERO DEMOCRATICA

La lista San Severo Democratica ha presentato un atto principale e n. 6 atti separati. Anche per tale lista tutte le sottoscrizioni contenute in tali atti (229) sono state autenticate dalla dott.ssa Di Monte nelle date del 03/04/2014 (elenchi nn. 4, 5 e 6) e del 05/04/2014 (atto principale ed elenchi nn. 2, 3 e 7) allorquando era assente dall’attività lavorativa.

Da quanto innanzi esposto deriva che anche tale lista è stata illegittimamente ammessa a partecipare alla competizione elettorale atteso che tutte le autentiche delle sottoscrizioni dei presentatori di lista erano chiaramente invalide in quanto compiute da un soggetto sfornito del necessario potere certificativo.

3) LISTA CENTRO DEMOCRATICO

La lista Centro Democratico ha presentato un atto principale e n. 6 atti separati per un totale di        230 sottoscrizioni. Tuttavia le sottoscrizioni contenute negli elenchi nn. 2, 7 e 3 (per un totale di 92 sottoscrizioni) sono chiaramente illegittime in quanto autenticate dalla Dott.ssa Di Monte in data 03/04/2014 allorquando la stessa non era in servizio e, dunque, non era dotata del necessario potere certificativo. A seguito dell’invalidità dell’autentica di tali n. 92 sottoscrizioni, la lista in parola doveva essere ricusata non essendo stata presentata da almeno n. 200 presentatori (230 – 92 = 138).

4) LISTA LA SVOLTA

La lista La Svolta ha presentato un atto principale e n. 7 atti separati per un totale di 239 sottoscrizioni autenticate dalla Dott.ssa Di Monte.

In particolare le sottoscrizioni contenute nell’atto principale (n. 9 sottoscrizioni) e quelle contenute nell’elenco n. 2 (n. 12 sottosc.) e nell’elenco n. 4 (n. 18 sottosc.) sono state autenticate dalla dott.ssa Di Monte in data del 12/04/2014 allorquando era assente dal Servizio. Sottraendo tali 39 sottoscrizioni, autenticate da un soggetto, comunque privo del necessario potere certificativo il numero dei presentatori di lista scende a soli n. 200.

Tuttavia, a tali n. 200 sottoscrizioni devono essere detratte:

–           N. 1 sottoscrizione contenuta nell’elenco n. 7 (sig. Vasciarelli Ciro) in quanto per tale presentatore non è stato presentato il certificato elettorale.

–          N. 4 sottoscrizioni contenute nell’elenco n. 8 (sig.ri Nardella Elena Paolina, Tortorelli Raffaele, Pratino Giovanna, Irmici Linda) in quanto per tali presentatori non è stato presentato il certificato elettorale.

Detraendo tali n. 5 sottoscrizioni il numero di sottoscrizioni scende a n. 195 presentatori e, quindi, al disotto del minimo di n. 200 richiesto dalla norma innanzi citata (art. 3, L. n. 81/93 e s.m.i).

5) LISTA RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA

La Rifondazione Comunista ha presentato un atto principale e n. 6 atti separati per un totale di 230 sottoscrizioni. Tutte le sottoscrizioni contenute in detti elenchi sono invalide in quanto autenticate dalla Dott.ssa Di Monte in data 10/04/2014 (atto principale ed elenchi nn. 3 e 6) ed in data 12/04/2014 (elenchi nn. 2, 4, 5 e 7) allorquando la stessa non era in servizio. Da quanto innanzi esposto deriva che anche tale lista è stata illegittimamente ammessa a partecipare alla competizione elettorale atteso che tutte le autentiche delle sottoscrizioni dei presentatori di lista erano chiaramente invalide in quanto compiute da un soggetto sfornito del necessario potere certificativo.

6) LISTA ITALIA DEI VALORI

La lista Italia Dei Valori ha presentato un atto principale e n. 5 atti separati per un totale di   213 sottoscrizioni. Tuttavia le sottoscrizioni contenute nell’atto principale e negli elenchi nn. 2, 3 e 4 (per un totale di 138 sottoscrizioni) sono chiaramente invalide in quanto autenticate dalla Dott.ssa Di Monte nei giorni 10/04/2014 e 12/04/2014 allorquando la stessa non era in servizio e, dunque, non era dotata del necessario potere certificativo. A seguito dell’invalidità dell’autentica di tali n. 138 sottoscrizioni, la lista in parola doveva essere ricusata non essendo stata presentata da almeno n. 200 presentatori (213 – 138 = 75).

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 32 E 33 DEL D.P.R. 570/1960; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS N. 267/2000; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L. n. 132 DEL 1993.

La Settima Commissione elettorale seppur rilevava che all’atto della presentazione la lista Popolari per l’Italia non aveva depositato la prescritta autorizzazione all’utilizzazione del contrassegno, anziché disporre la ricusazione del simbolo e la sua sostituzione, con nota del 26/04/2014 l’ha ammessa alla competizione elettorale consentendo un’inammissibile integrazione documentale.

Solo con atto del 27/04/2014 (quindi successivo al termine per la presentazione delle liste scaduto il 25/04/2014), il delegato, sig. Ferrara Luigi Biagio, si faceva autorizzare dal Presidente Nazionale del Partito (sig. Mario Walter Mauro) all’utilizzazione del contrassegno.

Da quanto innanzi esposto appare evidente l’illegittimità dell’atto di ammissione della predetta lista la quale non avrebbe potuto e dovuto partecipare alla competizione elettorale con il contrassegno del partito politico Popolari per l’Italia.

Come certamente noto, l’art. 33 del D.P.R. 570/1960 dispone al comma 1 lett. b che: “La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste: … b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l’elettore…”.

L’art. 2 della L. 132/1993 dispone che: “Fermo il disposto dell’art. 3 della legge per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all’atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso”.

Dalla semplice lettura di tali disposizioni appare evidente che al pari degli altri elementi quali lista dei candidati, sottoscrizioni dei presentatori di lista, dichiarazioni delle accettazioni delle candidature, l’autorizzazione da parte dei vertici nazionali del Partito all’utilizzo del contrassegno e la dichiarazione di questi che la lista viene presentata in nome e per conto del partito medesimo deve essere presentata nel termine perentorio per la presentazione della lista non essendo, invece, ammesso il deposito successivo.

Nel caso di specie, oltre ad essere stata consentita tale inammissibile integrazione documentale oltre il termine perentorio previsto dalla legge, la Commissione Elettorale ha addirittura ritenuto di poter ammettere alla competizione elettorale la lista in parola nonostante l’autorizzazione all’utilizzazione del simbolo recasse la data certa (in quanto autenticata da Notaio) del 27/04/2014 quindi successiva alla scadenza del termine per la presentazione della lista (25/04/2014).

Cosicchè l’Ufficio elettorale aveva la piena prova che i delegati, al momento della presentazione della lista (ossia il 25/04/2014), non avevano alcuna autorizzazione all’utilizzazione del contrassegno nè che a tale data la lista fosse stata presentata in nome e per conto del partito politico titolare del Contrassegno illegittimamente utilizzato.

Da quanto detto appare allora evidente come la lista suddetta non poteva essere ammessa alla competizione elettorale con il contrassegno Popolari Per l’Italia.

***

Parimenti illegittima risulta l’ammissione della lista contrassegnata con il simbolo Rifondazione Partito Comunista, atteso che i delegati hanno unicamente depositato copia, di cui si disconosce sin da ora la conformità agli originali, dell’attestazione del Segretario Nazionale del Partito in ordine alla qualità di segretario regionale del sig. Cesario Nicola e della delega da quest’ultimo rilasciata alla sig.ra Priore Maria Rita.

Atti questi che ai sensi dell’art. 2 della L. 132/1993 dovevano essere depositati in originale.

Ulteriormente ed in palese violazione del citato art. 2 della L.132/1993, non è stata depositata l’attestazione che la lista medesima fosse stata presentata in nome e per conto del partito politico.

Alla luce di quanto detto ne consegue che anche tale lista non poteva essere ammessa alla competizione elettorale con il contrassegno del partito politico Sinistra Europea – Rifondazione Partito Comunista.

ANNULLAMENTO OPERAZIONI ELETTORALI

L’ammissione alla competizione elettorale delle liste contestate a sostegno del candidato sindaco Francesco Miglio (Popolari per l’Italia, San Severo Democratica, Centro Democratico, La Svolta, Rifondazione Comunista, Italia dei Valori), viziano inesorabilmente l’intero risultato elettorale comportando l’annullamento complessivo delle elezioni comunali del 2014.

Infatti l’illegittima partecipazione delle liste contestate altera la competizione e il conseguente risultato elettorale ai danni delle liste e dei candidati che hanno legittimamente preso parte alla procedura elettorale, tenuto altresì conto del divario dei voti conseguiti al primo turno da Francesco Miglio, attuale sindaco, e da Leonardo Marino, attuale ricorrente escluso dal ballottaggio (568 voti a vantaggio del primo) che, in una competizione elettorale relativa ad un Comune con 46.036 elettori, di cui 32.498 votanti al primo turno, può definirsi minimale.

Infatti, al primo turno i candidati alla carica di Sindaco hanno ottenuto i seguenti risultati:

– Francesco Miglio (6.614 voti – 21,36%).

– Francesco Lallo Leonardo (7.291 voti – 23,55%).

– Leonardo Marino (6.046 voti – 19,53%).

– Maria Anna Bocola (5.584 voti – 18,04%).

– Simone Colapietra (1.821 voti – 6,06%).

– Michele De Lilla (1.918 voti – 6, 19%).

– Giuliano Giuliani (1.262 voti – 4,07%).

Le liste illegittimamente ammesse a sostegno del Sindaco Francesco Miglio hanno conseguito i seguenti voti:

– Popolari per l’Italia (1.994 voti).

– San Severo Democratica (1.315 voti).

– Centro Democratico (1.157 voti).

– La Svolta (1.103 voti).

– Rifondazione Comunista (608 voti).

– Italia dei Valori (129 voti).

Da ciò emerge che anche l’esclusione della sola lista Popolari per l’Italia (oppure di San Severo Democratica o Centro Democratico o La Svolta o Rifondazione Comunista) colmerebbe ampiamente il divario di 568 voti tra il Sindaco Miglio ed il candidato Sindaco Marino, attuale ricorrente, ed escluso dal ballottaggio.

Inoltre, ed a prescindere dai risultati effettivamente ottenuti dal Sindaco eletto con l’appoggio di liste che dovevano essere escluse, non è certo e dimostrabile che senza la presenza di dette liste, gli elettori avrebbero ugualmente aderito alla coalizione che ha visto vincitore il Francesco Miglio, pur non potendosi escludere l’ipotesi di una ipotetica adesione al raggruppamento in virtù di altri fattori aggregativi.

L’obiettiva ed insanabile incertezza sul punto dimostra che nel caso di specie si è creato un grave squilibrio ed una turbativa della volontà popolare; motivo per cui, anche in considerazione del minimo scarto dei voti tra i due raggruppamenti, è plausibile l’ipotesi che una diversa configurazione degli schieramenti avrebbe potuto determinare esiti diversi da quelli registrati (Cfr Consiglio di Stato, Sez. V, n. 755/14; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5504/12; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3212/01; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1437/06; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6726/02; TAR Piemonte, n. 66/14; Tar Molise, n. 224/12; TAR Sardegna, Sez. II, n. 1582/05; TAR Molise, n. 58/01).

Ciò per il fatto che gli elettori dei partiti e dei candidati qui contestati, avrebbero potuto, ad esempio, disertare le urne, con ciò determinando risultati differenti da quelli effettivi.

Essendo comunque impossibile prevedere l’esito delle elezioni in presenza di mutamenti nelle componenti elettorali, è opportuno, nel rispetto della volontà popolare, annullare le operazioni elettorali.

Tale richiesta di annullamento risulta, in ogni caso, assorbente rispetto a tutte le ulteriori richieste dirette a far valere la conservazione del voto.

Infatti la valutazione della consistenza numerica dei voti espressi a favore delle liste illegittimamente ammesse, conduce a ritenere che risulta ampiamente colmato il divario minimo del primo turno tra i candidati Sindaci Francesco Miglio e Leonardo Marino distanziati di soli 568 voti.

Secondo la giurisprudenza “l’eliminazione ex post di una lista da una competizione elettorale determina un’insuperabile impossibilità di stabilire a chi quei voti sarebbero andati. Non essendoci più la lista (indebitamente ammessa) che tali voti aveva raccolto, il comportamento dei suoi elettori sarebbe sicuramente cambiato, ma non si può accertare in che modo, essendo dato di ragionare solo su mere ipotesi. Sicché i voti assegnati ad una lista illegittimamente ammessa sono ontologicamente dei voti incerti, che anche le ipotizzate verificazioni avrebbero lasciato tali […] L’effetto perturbante va infatti verificato alla stregua del rapporto esistente tra i voti attribuiti alla lista/e illegittimamente ammessa/e (collegata al candidato vincitore), da un lato, e lo scarto dei voti registrato tra i due candidati alla presidenza, dall’altro. Ed un siffatto effetto non può non essere rinvenuto, in concreto, allorché i suffragi raccolti dalla lista indebitamente ammessa superino largamente l’anzidetto scarto, sì da presentarsi in tal modo come suscettibili di alterare in maniera significativa il risultato della consultazione (per questa impostazione cfr., tra le altre, Sez. V, 31 marzo 2012, n. 1889; 20 marzo 2006, n. 1437; 18 giugno 2001, n. 3212 ; 7 marzo 2001, n.1343; 10 maggio 1999, n. 535). Per quanto, infatti, non sia accertabile ex post quale sarebbe stato il comportamento degli elettori che hanno espresso a suo tempo il loro voto in favore di una delle due liste illegittimamente ammesse, ciò non toglie che nella vicenda in esame, in cui i voti complessivamente raccolti da queste sono stati superiori di circa 16 volte al divario registrato tra i due candidati alla presidenza, si imponga il fondato sospetto che l’esito della consultazione in assenza delle medesime liste avrebbe potuto essere diverso. L’incidenza sull’esito elettorale della partecipazione al voto delle due liste, pur non esattamente individuabile (il che esclude che il presente giudizio possa sfociare in un intervento giurisdizionale meramente correttivo), è dunque tale da poter alterare in misura rilevante la posizione conseguita dalle altre forze politiche, fino a ribaltare, in definitiva, il risultato della consultazione” (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5504/12).

Nel caso di specie, la lista Popolari per l’Italia ha ottenuto n. 1.994 voti, la lista San Severo Democratica ha ottenuto n. 1.315 voti, la lista Centro Democratico ha ottenuto n. 1.157 voti, la lista La Svolta ha ottenuto 1.103 voti, la lista Rifondazione Comunista ha ottenuto n. 608 voti e la lista Italia dei Valori ha ottenuto n. 129 voti.

Complessivamente, i voti espressi su liste illegittime ammontano a n. 6.306.

Se si considera che i voti validi complessivamente espressi dagli elettori al primo turno sono stati n. 32.498, appare evidente che, nel caso di specie, non è possibile nemmeno ipotizzare l’eventualità di conservare il risultato elettorale (Cfr Consiglio di Stato, Sez. V, n. 755/14; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5504/12; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3212/01; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1437/06; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6726/02; TAR Piemonte, n. 66/14; Tar Molise, n. 224/12; TAR Sardegna, Sez. II, n. 1582/05; TAR Molise, n. 58/01).

IN VIA ISTRUTTORIA

Al fine di procedere all’annullamento delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di San Severo (FG) svoltesi il 25 Maggio 2014 (primo turno) e l’08 Giugno 2014 (turno di ballottaggio) e, conseguentemente, procedere alla ripetizione delle elezioni comunali, si chiede di voler effettuare, presso l’Amministrazione, la verifica e l’acquisizione di copia conforme:

–          In merito alle seguenti liste a sostegno del candidato Sindaco Francesco Miglio: Popolari per l’Italia, San Severo Democratica, Centro Democratico, La Svolta, Rifondazione Comunista, Italia dei Valori: Dichiarazioni di presentazione delle liste indicate (ed eventuali atti separati) con le relative sottoscrizioni degli elettori presentatori ed autenticazioni, certificati relativi a ciascuna lista nei quali si attesta che i presentatori sono elettori del Comune; dichiarazione inerente il deposito del modello di contrassegno di lista.

–          In merito alla raccolta ed autentica delle sottoscrizioni da parte della dott.ssa Maria Assunta Di Monte, direttore amministrativo in servizio presso l’Ufficio del Giudice di Pace di San Severo: Decreto n. 342 del 17/04/14 della Corte di Appello di Bari di autorizzazione all’autenticazione delle sottoscrizioni al di fuori della sede di servizio ed in orario diverso da quello dell’ufficio; giorni e orario di presenze ed assenze dal servizio presso l’Ufficio del Giudice di Pace di San Severo nel mese di aprile 2014 (fino al 17/04/14); giorni e orari di utilizzo permessi ex L. 104/92 nel mese di aprile 2014 (fino al 17/04/14).

Sulla base di quanto sopra esposto si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Per i motivi sopra dedotti e per quelli che ci si riserva di proporre a seguito del deposito in giudizio da parte delle Amministrazioni degli atti del procedimento, Voglia l’adito TAR Puglia – Sede di Bari, previa fissazione dell’udienza di discussione e previa istruttoria, in accoglimento del ricorso:

1)      Annullare tutti gli atti impugnati con il presente ricorso e per l’effetto annullare le operazioni per l’elezione del Sindaco di San Severo e del rinnovo del Consiglio Comunale svoltesi il 25 Maggio 2014 (primo turno) e l’8 Giugno 2014 (turno di ballottaggio).

2)      Per effetto del punto che precede, disporre la ripetizione della consultazione elettorale.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Trattasi di ricorso in materia elettorale e come tale esente dal versamento del contributo unificato ex art. 127 c.p.a.

Campobasso – San Severo, addì 25 Settembre 2014

Avv. Salvatore Di Pardo

Avv. Giuliano Di Pardo

Advocat Nicola Scapillati

Avv. Andrea Latessa

.



[1] Solo per la lista Popolari per l’Italia: Bramante Antonio  ha sottoscritto sia l’elenco n. 2 che l’elenco n. 3; Infante Francesco Paolo  ha sottoscritto sia l’elenco n. 2 che l’elenco n. 6; Avezzano Leonardo ha sottoscritto sia l’elenco n. 2 che l’elenco n. 3; Mascolo Vincenzo  ha sottoscritto sia l’elenco n. 2 che l’elenco n. 6; Gualano Ciro Patrick ha sottoscritto sia l’elenco n. 2 che l’elenco n. 3; Rubino Umberto  ha sottoscritto sia l’elenco n. 3 che l’elenco n. 5; La Donna Maria ha sottoscritto sia l’elenco n. 3 che l’elenco n. 5; Iannantuoni Isabella ha sottoscritto sia l’elenco n. 3 che l’elenco n. 5; Serra Luciano  ha sottoscritto sia l’elenco n. 4 che l’elenco n. 5; Antonacci Matteo  ha sottoscritto sia l’elenco n. 4 che l’elenco n. 7; Maggio Enrico  ha sottoscritto sia l’elenco n. 4 che l’elenco n. 7; Tortorelli Leonardo  ha sottoscritto sia l’elenco n. 5 che l’elenco n. 6; Tortorelli Carmela  ha sottoscritto sia l’elenco n. 5 che l’elenco n. 6.

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