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CONTENZIOSO COMUNE DI SAN SEVERO-PROVINCIA DI FOGGIA: ACCETTATAPROPOSTA CONCILIATIVA

ECCO, IN AMPIA SINTESI, LA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DI SAN SEVERO CHE ACCETTA UNA PROPOSTA TRANSATTIVA FORMULATA DALLA PROVINCIA DI FOGGIA:

LA GIUNTA COMUNALE, Premesso che: IL COMUNE DI SAN SEVERO HA PROMOSSO UN GIUDIZIO NEI RIGUARDI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, PENDENTE DINANZI IL TRIBUNALE DI FOGGIA riguardante il recupero, nei confronti dell’Amministrazione Provinciale, della somma di 14.324,43, EURO dovuta da quest’ultima a titolo di risarcimento del danno, che il Comune di San Severo ha dovuto corrispondere ai sigg. di FAZIO-BIANCARDINO, proprietari del caseggiato detenuto dall’Ufficio Provinciale, per il pessimo stato di conservazione dell’immobile ospitante il precedente UFFICIO DI COLLOCAMENTO; Dato atto che i locali di proprietà dei sigg. di FAZIO-BIANCARDINO sono stati concessi in locazione al Comune di San Severo, il quale doveva fornire alla Provincia la sede immobiliare per alloggiare l’ex Ufficio di Collocamento, in forza della legge n.56 del 1987. Considerato, altresì, che il diritto di rivalsa del Comune di San Severo verso la Provincia di Foggia si fonda sulle disposizioni di cui all’art.1177 c. c.; Considerato che, in ogni caso, con nota del 19 settembre 2017, la Provincia di Foggia ha offerto una possibilità conciliativa, consistente nel versare al Comune di San Severo la somma globale di 7.000,00 EURO, con abbandono della causa in corso. Vista la nota, a firma dell’avv. GUGLIELMO PEZZI dell’Ufficio Legale del Comune di San Severo, datata 13 ottobre 2017, con la quale si illustra che: “a parere dello scrivente, sarebbe una proposta transattiva da accettare, ravvisato che potrebbe sorgere la problematica probatoria nell’identificare esattamente le singole voci peritali che hanno condotto alla determinazione dei costi innanzi quantificati, pagati ai legittimi proprietari, giacchè, nella sua globalità, la perizia non costituisce una prova certa, ma soltanto una allegazione difensiva, mentre bisognerebbe dimostrare con testimonianza la spesa sopportata dal Comune di San Severo, che, comunque, non costituisce un elemento istruttorio diretto, ma una prova “de relato actoris”, ossia consisterebbe in una deposizione su fatti di cui il teste ha avuto contezza per essere stati riferiti da altri. Né tampoco, è possibile chiedere una consulenza d’ufficio su questioni accadute nel lontano 2008”. Considerata, altresì, la convenienza economica nella accettazione di detta proposta, giacché, da un lato si tratta di incamerare una somma legata a vicende sorte negli anni passati e concluse circa dieci anni fa, difficilmente dimostrabili in causa, così come riferito dal legale costituito in giudizio, nella lettera di cui innanzi, e dall’altro, appare opportuno incassare l’importo di 7.000,00 EURO, in ragione del fatto che l’alea del giudizio, verosimilmente carente di prove, potrebbe ribaltare la domanda giudiziaria iniziale proposta dal Comune di San Severo, con la conseguenza di subire anche una refusione delle spese di causa; Visto il vigente Regolamento di Contabilità. Visti gli atti di Ufficio.Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi. Con voti unanimi DELIBERA: 1. di accettare e di approvare la proposta transattiva formulata dalla Provincia di Foggia, riguardante il versamento da parte di quest’ultima Amministrazione in favore del Comune di San Severo della somma di 7.000,00 EURO, per la definizione del giudizio incardinato dal Comune di San Severo dinanzi al Tribunale diFoggia; 2. per l’effetto, di rinunciare al medesimo contenzioso, e di declinare per il maggiore importo preteso dal Comune di San Severo di 14.324,43 EURO, per le ragioni di convenienza illustrate nella premessa, accettando il pagamento della somma di 7.000,00 EURO, come riportato nella formulata proposta transattiva; 3. di demandare all’Avvocatura Comunale il perfezionamento della procedura amministrativa di transazione, nonché di conferire al legale costituto nel giudizio l’espresso mandato di rinunciare al giudizio in corso, dopo la firma dell’accordo bonario. 4. di imputare la somma da incassare al cap. del bilancio 2017; 5. di provvedere alla pubblicazione del presente deliberato all’Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi. 6. di rendere il medesimo deliberato immediatamente eseguibile, come da separata ed unanime votazione giuntale.

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