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COMUNE, ORDINANZE INGIUNZIONE AFFIDATE ALDIRIGENTE DEMAIO

Ci sono delibere di Giunta che non abbisognano di spiegazioni perché sono comprensibili a tutti e recano provvedimenti importanti per la vita della Città e per una efficace tutela delle casse pubbliche. Una di queste deliberela poniamo oggiall’attenzione dei nostri Lettori:

“LA GIUNTA COMUNALE, PREMESSO che:- la normativa in materia di ILLECITI AMMINISTRATIVI e di irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, alle quali gli organi dì Polizia

 

devono primariamente riferirsi, è la legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche, che è normativa speciale per il procedimentosanzionatorio amministrativo; – la citata legge: a) contiene una disciplina generale dell’illecito amministrativo suddivisa nelle varie fasi procedimentali; b) prevede che: – per l’estinzione dell’illecito amministrativo accertato È CONSENTITO IL PAGAMENTO, CON EFFETTO LIBERATORIO PER TUTTI GLI OBBLIGATI, DI UNA SOMMA IN MISURA RIDOTTA; – qualora gli interessati non estinguano l’infrazione amministrativa nei termini stabiliti (60 giorni dalla contestazione o dalla notifica), l’autorità amministrativa competente, esaminato il rapporto dell’accertatore, se non rileva l’infondatezza dell’accertamento, emette ORDINANZA IRROGATORIA DELLA SANZIONE PECUNIARIA; – entro il termine di 30 gg. dalla contestazione o dalla notifica della violazione, gli interessati hanno la facoltà dì proporre ricorso al verbale di accertamento facendo pervenire scritti difensivi o documenti all’autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto dell’organo accertatore; RILEVATO che: – in materia di regolamenti comunali, ordinanze, leggi sanitarie (salvo diverse competenze previste da leggi speciali), violazioni alla disciplina sul commercio, l’autorità amministrativa competente a ricevere gli scritti difensivi è il SINDACO; – questi, sottoposti gli atti ad un esame di merito e di legittimità, se ritiene fondato l’accertamento determina, con ordinanza motivata, l’ammontare della somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento agli interessati (ovvero, diversamente, emana un’ordinanza di archiviazione); – alla luce delle modifiche apportate dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, e dalle leggi della Regione Puglia, gli atti di natura sanzionatoria, come le citate ordinanze-ingiunzioni o di archiviazione e, ovviamente, le valutazioni dei ricorsi, sono demandate ai Dirigenti Comunali; – nel corso degli anni sono stati contestati, sia dal Comando dì Polizia Municipale che da altri Corpi di Polizia, diversi verbali per illeciti amministrativi, alcuni dei quali sono stati contestati anche dagli interessati con memoria difensiva; – la normativa ed i regolamenti in vigore stabiliscono che all’Amministrazione Comunale pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, ovvero derivanti da ordinanze/ingiunzioni di pagamento per gli illeciti amministrativi e che ogni ritardo nella valutazione dei ricorsi da esaminare, relativi anche a verbali di illecito amministrativo redatti dalla Polizia Municipale e da altri Corpi di Polizia può determinare non solo una condotta omissiva ma anche UN DANNO ECONOMICO PER L’AMMINISTRAZIONE per i mancati introiti a seguito di prescrizione degli atti ed esporre l’ente ad un accertamento da parte della Corte dei Conti. PRESO ATTO che in materia di illeciti amministrativi e di irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, con particolare riguardo ai criteri di determinazione dell’importo della sanzione pecuniaria da irrogare e al soggetto tenuto alla sottoscrizione degli atti connessi in materia di sanzioni amministrative, SI RENDE NECESSARIO INDIVIDUARE UN FUNZIONARIO INCARICATO AD EMETTERE ORDINANZE DI INGIUNZIONE ex l. 689/1981; RITENUTO – di dover individuare tale funzionario in via provvisoria fino alla data del 30 SETTEMBRE 2015, in attesa di definire gli assetti organizzativi interni al Comune e di verificare, medio tempore, il buon andamento delle attività relative al procedimento sanzionatorio de quo; – di dover chiamare alla partecipazione al procedimento sanzionatorio, mediante nomina di un responsabile del procedimento, tutte le Aree/Servizi del Comune, di volta in volta individuati in base alla rispettiva competenza rispetto alla norma oggetto della violazione; DELIBERA: 1. di individuare quale funzionario incaricato ad emettere Ordinanza Ingiunzione il dr. DONATANTONIO DEMAIO – DIRIGENTE 1^ AREA ‘ECONOMICO-PATRIMONIALE’ del Comune di San Severo; 2. di chiamare alla partecipazione al procedimento sanzionatorio, mediante nomina di un responsabile del procedimento, tutte le Aree/Servizi del Comune, di volta in volta individuati in base alla rispettiva competenza rispetto alla norma oggetto della violazione. LA GIUNTA COMUNALE ritenuta la necessità ed urgenza di dare immediata esecutività al presente atto, con voti unanimi, DELIBERA di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi e ad ogni effetto di legge”.



COMMENTO DELLA GAZZETTA: CHIEDIAMO A CHI GOVERNA LA NOSTRA MUNICIPALITÀ DI ESSERE SEMPRE RIGOROSI IN QUESTE MATERIE E NEI RELATIVI CONTROLLI, AL FINE DI NON CONVINCERE ANCORA DI PIÙ CERTA GENTE (O, MEGLIO, ” GENTAGLIA”) CHE IN ITALIA CHI FA IL DRITTO E CERCA DI EVADERE O LIMITARE AI MINIMI TERMINI GLI ESBORSI GIUSTI NEI CONFRONTI DELLA COLLETTIVITÀ E’ PIU’ “BRAVO” DEGLI ALTRI E NON INVECE, COME IN EFFETTI È, SOLO PIU’ NOCIVO PER LE CASSE PUBBLICHE DI SAN SEVERO.

DESIO CRISTALLI

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