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IL SINDACATO INTERREGIONALE DELLA POLIZIA LOCALE DIFFIDA L’AMMINISTRAZIONE SULL’APPLICAZIONE CONTRATTUALE

Abbiamo ricevuto in Redazione un documento piuttosto duro del Responsabile Interregioanale della POLIZIA LOCALE circa alcune ‘strane’ decisioni applicative del contratto di lavoro della categoria del Comando sanseverese. Si chiede all’Ammiistrazione di ristabilire il rispetto delle regole contrattuali con diffida a non proseguire sulla strada intrapresa, ritenuta assolutamente sbagliata. Ecco il testo  integrale del documento sindacale in questione:

Oggetto: Riscontro a nota prot.n°4727/2015: P.M. ad oggetto- impiego tecnico-operativo dell’Art.9 della Legge n°65/86. Istanza di revoca o di dichiarazione di nullità. Trattamento disparitario del personale.

La scrivente O.S. nella persona del Coordinatore Regionale/Provinciale, Dott. Luigi Sabatelli, è stata informata dai propri iscritti circa l’oggettivata nota, la quale dopo una attenta esegesi merita le seguenti osservazioni e contestazioni:

– artatamente e senza alcun nesso, il Comandante tenta di far passare la nota de qua come una mera “disposizione circa l’impiego tecnico-operativo ai sensi della predetta Legge n°65/86”, la cui valenza e significato giuridico hanno tutt’altra portata rispetto a ciò che invece ha disposto, cioè: la modifica dell’orario di lavoro del personale ivi elencato. Nella fattispecie, se si fosse trattato di effettivo impiego “tecnico-operativo”, nulla avremmo detto o potuto dire. Ma così non è. Tanto è vero che, nelle note indicate agli Organi destinatari della stessa, coinvolge il Dirigente al Personale per “la modifica del contratto individuale di lavoro, se necessaria”. E’ palese, quindi, che non siamo di fronte ad un impiego tecnico-operativo quanto, invece, ad una incidenza contrattuale individuale di lavoro. Il Comandante, poiché nel Comune di San Severo non è Dirigente e, quindi, non ha i poteri del “privato datore di lavoro”, innanzitutto non può emettere disposizioni finalizzate a modificare il contratto individuale di lavoro, ancor meno lo può fare in maniera unilaterale, cosa che, invece, è avvenuta a decorrere dall’8/9/2015.

– Occorre, altresì, sottolineare che il Comandante motiva la suddetta disposizione appellandosi al “principio di razionalizzazione del salario accessorio” (turnazione e reperibilità) e nelle more della costituzione del fondo dell’anno corrente. Dopo una tale affermazione mi verrebbe da fare alcune domande:

1) ma il salario accessorio necessario per garantire determinati istituti, fino ad oggi è stato forse sperperato o utilizzato secondo le necessità e disponibilità finanziarie?

2) sa che il fondo di salario accessorio per l’anno 2015 non può essere inferiore a quello dello scorso anno?

3) sa anche che le risorse contrattabili sono quelle riferite a determinati istituti e solo alcuni sono rimessi a tale livello di contrattazione annuale?

4) in assenza della determina di costituzione del fondo e quindi della contrattazione come fa a “preoccuparsi” anzitempo delle eventuali incapienze?

5) con quale criterio sono stati individuati i soggetti a cui (eventualmente) modificare il contratto individuale, sempre se ciò sarà legalmente possibile, senza violare il principio di trattamento paritario?

Alla luce di quanto sopra, nonché delle eccezioni sollevate e delle risposte alle predette domande, con la presente sono ad INVITARE-DIFFIDARE l’Amministrazione Comunale di San Severo alla immediata revoca della disposizione n° 4727/2015, a firma del Comandante della Polizia Locale, Dott. Ciro Sacco, nonché all’eventuale dichiarazione di nullità della stessa anche esercitando il potere dell’autotutela.

San Giovanni Rotondo, lì 10 settembre 2015


Dott. Luigi Sabatelli
Il coordinatore interregionale

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