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LE MANSIONI AL PERSONALE COMUNALE DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Il Comune di San Severo ha confermato nella dotazione organica, nell’ambito della 3^ Area, l’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE composto da 1 dipendente di categoria D, 2 dipendenti di categoria C e 1 dipendente di categoria B. Sono stati assegnati i seguenti dipendenti: CIRO CAPORASO CAT. B, VINCENZO ZIZZO CAT. C, ANGELA CURTOTTI CAT. C e FERNANDO VASCIARELLI CAT. D. Per quanto concerne l’individuazione delle

 

mansioni che i dipendenti dovranno svolgere si può fare riferimento alla tabella di equiparazione di cui alla circolare 8 aprile 2014 che indica in maniera analitica i contenuti professionali di competenza di ciascun profilo, che sono i seguenti: CATEGORIA B — Lavoratori che svolgono, sulla base di istruzioni, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, attività di collaborazione in compiti di natura giudiziaria, contabile, tecnica o amministrativa attribuiti agli specifici profili previsti nella medesima area e attività preparatoria o di formazione degli atti attributi alla competenza delle professionalità superiori, curando l’aggiornamento e la conservazione corretta di atti e fascicoli; CATEGORIA C — Lavoratori che, secondo le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all’ufficio, esplicano compiti di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all’attività dell’ufficio, anche assistendolo nell’attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali; CATEGORIA D — Lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali e con conoscenze teoriche e pratiche di alto livello, svolgono funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico, il tutto finalizzato al conseguimento degli obiettivi assegnatigli per la realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell’ufficio definiti dal dirigente.  In merito la legge sancisce che: – il Presidente del Tribunale cui spetta la vigilanza sugli uffici del giudice di pace, unitamente al Giudice di Pace Coordinatore, valuterà la permanenza dei requisiti di idoneità del personale amministrativo così individuato nonché il regolare funzionamento dell’ufficio. Al Giudice di Pace coordinatore è attribuito il potere direttivo e organizzativo. L’eventuale violazione delle direttive impartite dal Capo dell’ufficio giudiziario per l’organizzazione e l’esecuzione del lavoro con particolare riguardo alla riservatezza degli atti e dei documenti trattati ed al rispetto della privacy delle persone coinvolte, nonché di altri obblighi comportamentali, determinerà la possibilità, da parte del Presidente del Tribunale deputato alla vigilanza, di richiedere all’Ente locale la revoca dell’assegnazione del dipendente interessato e la sostituzione con altro personale idoneo; – l’orario minimo settimanale che i dipendenti dovranno svolgere deve essere adeguato ad assicurare il corretto svolgimento del servizio; – permane il precedente rapporto di lavoro (a tempo indeterminato) con l’Ente Locale e conseguentemente a fronte di tale assegnazione nessun onere, anche indiretto, dovrà gravare sul bilancio del Ministero della Giustizia, né vi sarà alcuna possibilità di stabilizzazione e/o assunzione; – il personale è soggetto alle direttive ed al potere organizzativo attribuito al Giudice di Pace coordinatore.



DESIO CRISTALLI

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