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SAN SEVERO: PRESENZA DI AMIANTO IN CITTA’ – disposizioni per l’individuazione, la programmazione ed eventuale rimozione

Il Sindaco avv. Gianfranco Savino visto il comma 5° dell’art. 12 della legge 257/92 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all’ASL competente per territorio, la localizzazione dell’amianto floccato o in matrice friabile

 

presente negli edifici e il comma 1 dell’art. 10 della citata legge che prevede l’adozione da parte delle Regioni di piani di protezione dell’ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto e che tali piani regionali devono prevedere, tra l’altro (comma 2° lettera l), il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali pubblici o d’utilizzazione collettiva e per blocchi d’appartamenti e che, in conformità al comma 1° dell’art. 12 della suddetta legge, le Unità Sanitarie locali (ora ASL) effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzia del Territorio) e degli Enti Locali;

O R D I N A

a tutti i proprietari d’immobili con coperture in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari di beni immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti d’unità produttive o altro, di provvedere ad effettuare il censimento degli stessi, avvalendosi delle schede disponibili presso l’Area VI – Ambiente e Sviluppo Sostenibile del Comune, via Martiri di Cefalonia s.n. (2° piano del Nuovo Comune), da spedire a cura del proprietario o dell’Amministratore, o del legale rappresentante dell’immobile, a mezzo raccomandata A.R. o con modalità on-line, una copia alla Regione Puglia (entro e fino al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del Piano Regionale Amianto Puglia sul BURP), un’altra copia al Comune di San Severo “Area VI – Ambiente e Sviluppo Sostenibile”, a mezzo raccomandata A.R. oppure presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre la data del 31.12.2013.

AVVERTE

Che la presentazione della scheda, sostituisce la comunicazione prevista, a carico dei proprietari degli immobili, ai sensi dell’articolo 12 – comma 5°, della Legge 27/03/1992, n. 257, del D.P.R. 08/08/1994 – articolo 12 – comma 2°; che, per l’inosservanza di tale obbligo, è prevista la sanzione amministrativa da 5 milioni a 10 milioni di Lire, ossia da € 2.582,29 a € 5.164,57, ai sensi della suddetta Legge 27/03/1992, n. 257 – articolo 15, comma 4.

AVVERTE INOLTRE CHE

In seguito, il Comune trasmetterà all’ASL FG di San Severo tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell’iter di competenza. Qualora l’amianto presente nell’immobile sia in condizioni di precario fissaggio, dovranno essere tempestivamente adottati, i necessari provvedimenti per giungere a condizioni di stabile fissaggio e che in ogni modo, tutti i proprietari d’immobili in cui è presente amianto, devono provvedere in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all’attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06/09/1994 e precisamente: una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti in amianto; le indicazioni sulle azioni che s’intendono adottare ed i relativi tempi; il nome della figura designata con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto; il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al par. 4 del D.M. 6/09/1994. In particolare, la valutazione del rischio di cui sopra dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come: a) integro non suscettibile di danneggiamento; b) integro suscettibile di danneggiamento; c) danneggiato. Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade nel caso a) non occorre attuare nessun intervento, mentre se ricade nel caso b) o c) è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del piano di lavoro da parte dell’ASL territorialmente competente. Si precisa, inoltre, che la normativa vigente di settore ha stabilito che, per poter effettuare analisi sull’amianto, occorre una specifica qualificazione (Requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività analitiche). Sul sito www.salute.gov.it è possibile visualizzare l’elenco dei laboratori accreditati che operano nel settore “amianto”. Chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto in pessimo stato di conservazione, nel territorio del Comune di San Severo, può presentare segnalazione scritta, al Responsabile dell’Area VI – Ambiente e Sviluppo Sostenibile del Comune, tel. 0882/339520, al quale possono essere richieste eventuali informazioni, nei giorni (lavorativi) di martedì e giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Responsabile del procedimento è: ing. Giuseppe Cela, Responsabile Area VI – Ambiente e Sviluppo Sostenibile (tel. 0882/339520), il quale, personalmente o attraverso i propri collaboratori (tel. 0882/339521), fornirà le prescrizioni sulle modalità di intervento per la rimozione di prodotti in cemento-amianto. Gli operatori della Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di far rispettare l’ordinanza.

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