Segreteria fornisce erronea informazione? Studente universitario va risarcito
Cassazione civile , sez. III, sentenza 03.04.2013 n° 8097
Lo studente universitario che, a causa di un’informazione sbagliata, paga le tasse universitarie per iscriversi nuovamente all’Università, dopo averla interrotta, ha diritto al risarcimento del danno anche se la predetta informazione è stata resa oralmente anziché data per iscritto.
Con tale principio di diritto espresso
nella sentenza 3 aprile 2013, n. 8097 il giudice di legittimità contribuisce a rendere più chiaro per milioni di studenti universitari il sistema burocratico delle Università italiane sempre più complicato e parco di informazioni.
IL CASO: La vicenda da cui trae origine la decisione del Supremo Collegio riguarda uno studente universitario della facoltà di medicina dell’Università degli studi di Messina che, dopo aver sostenuto nove esami, aveva interrotto i propri studi universitari. Otto anni più tardi, lo studente decide di riprendere i propri studi dopo essere stato rassicurato dal funzionario della segreteria dell’Università sul fatto che disponeva di un anno di tempo per sostenere un esame qualsiasi e regolarizzare la propria posizione amministrativa mediante il pagamento delle tasse arretrate. Senonchè, lo studente, recatosi di nuovo in segreteria l’anno successivo con le ricevute degli effettuati versamenti per iscriversi nuovamente alla facoltà veniva a sapere che ormai da un anno era intervenuta la decadenza dell’immatricolazione ai sensi di legge per non aver sostenuto alcun esame entro otto anni dall’ultimo.
Il funzionario della segreteria dell’Università e quest’ultima, convenuti in giudizio davanti al Tribunale di Messina, vengono condannati rispettivamente ad un corposo risarcimento e alla restituzione di quanto inutilmente versato per tasse al fine di regolarizzare la prima immatricolazione.
Ma la Corte territoriale, con sentenza 11 maggio 2006, n. 238 ribalta la decisione del giudice di primo grado perché “non era provato” che il funzionario “avesse dato un’erronea informazione sulla data dell’ultimo esame sostenuto” e anche e soprattutto perché “le informazioni rese dalla pubblica amministrazione sono atti amministrativi e questi possono obbligare e vincolare la stessa solo se sono quelli tipici, cioè atti scritti”.
Da qui la decisione dell’ex studente di adire la Suprema Corte, la quale accoglie il ricorso, rinviando alla Corte d’Appello affinché si pronunci di nuovo sulla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dall’uomo nei confronti del pubblico impiegato e dell’Università. In particolare, il Supremo Collegio, investito della questione, ha ritenuto di dover accogliere l’istanza dell’ex studente universitario alla luce di una diversa lettura delle motivazioni addotte dalla Corte d’Appello a fondamento della sua decisione.
Innanzitutto, la Corte di Cassazione, riguardo all’argomento inerente la presunta inesistenza della prova dell’errore commesso dal dipendente dell’Università, mettendo in evidenza come un simile sbaglio sia stato riconosciuto dallo stesso funzionario, afferma espressamente come errori di questo tipo non possano essere giustificati in quanto meri errori.
Ma è soprattutto il motivo inerente la necessità della forma scritta a non essere condiviso dal giudice di legittimità. Per il Supremo Collegio, infatti, se la forma scritta è necessaria per gli obblighi assunti dalla pubblica amministrazione mediante contratto, essa non è richiesta, invece, per “le obbligazioni derivanti da illecito o da attività illegittima che ben possono essere integrati da atti meramente materiali o addirittura da omissioni”. E questo è il caso della vicenda in esame perché – osservano gli Ermellini – “l’errore del pubblico impiegato” era “integrato da un’informazione erronea in relazione alle risultanze documentali di cui egli disponeva”.
Ciò che è evidente – conclude la Corte di Cassazione – affidando di nuovo, come precisato, la questione alla Corte d’Appello – è che “non esiste alcuna disposizione normativa che imponga alla p.a. di offrire informazioni solo per iscritto,- segnatamente se – come nella specie – si tratti di informazione data allo sportello di una segreteria universitaria”.
CAROLINA LEONE